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| Decreto del Presidente della Repubblica
n° 448 del 13/03/1976:Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971. |
CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA
INTERNAZIONALE
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici; firmata a Ramsar il 2
febbraio 1971, a decorrere dalla sua entrata in vigore a norma dell'art. 10 della
convenzione stessa. |
CONVENZIONE RELATIVA ALLE ZONE UMIDE DI IMPORTANZA
INTERNAZIONALE SOPRATTUTTO COME HABITAT DEGLI UCCELLI ACQUATICI.
Le parti contraenti, Riconoscendo l'interdipendenza tra l'uomo ed il suo ambiente,
considerando le funzioni ecologiche fondamentali delle zone umide come regolatori del
regime delle acque e come habitat di una flora e di una fauna caratteristiche e, in
particolare di uccelli acquatici;
Convinti che le zone umide costituiscono una risorsa di grande valore economico,
culturale, scientifico e ricreativo, la cui perdita sarebbe irreparabile;
Desiderando arrestare ora e per l'avvenire la progressiva invasione da parte dell'uomo e
la scomparsa delle zone umide;
Riconoscendo che gli uccelli acquatici, nel periodo delle migrazioni stagionali, possono
attraversare le frontiere così da dover essere considerati come risorsa internazionale;
Essendo persuasi che la tutela delle zone umide, della loro flora e fauna può essere
assicurata mediante l'unione di una politica nazionale lungimirante con una azione
internazionale coordinata;
Hanno convenuto quanto segue: |
Articolo 1.
1. Ai sensi della presente convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli
acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con
acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua
marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.
2. Ai sensi della presente convenzione si intendono per uccelli acquatici gli uccelli
ecologicamente dipendenti dalle zone umide. |
Articolo 2.
1. Ciascuna Parte contraente designa le zone umide idonee del proprio territorio, da
inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale, chiamato qui di
seguito "l'Elenco", che viene conservato dall'ufficio istituito in virtù
dell'art. 8. I confini di ciascuna zona umida vanno indicati con precisione, e riportati
su una carta e possono comprendere le zone rivierasche, fluviali e marine, adiacenti alle
zone umide, le isole o le distese di acqua marina con profondità superiori ai sei metri
durante la bassa marea, situate entro i confini delle zone umide, in particolare quando
tali zone, isole o distese d'acqua, hanno importanza come habitat degli uccelli acquatici.
2. La scelta delle zone umide da inserire nello Elenco dovrebbe essere effettuata sulla
base della loro importanza internazionale dal punto di vista dell'ecologia, della
botanica, della zoologia, della limnologia o dell'idrologia. In primo luogo andrebbero
inserite nell'Elenco le zone umide di importanza internazionale come habitat degli uccelli
acquatici in qualsiasi stagione.
3. L'inserimento di una zona umida nell'Elenco non pregiudica i diritti esclusivi sovrani
della Parte contraente sul cui territorio essa è situata.
4. Ciascuna Parte contraente designa almeno una zona umida da inserire nell'Elenco
all'atto della firma della presene convenzione oppure al momento del deposito dello
strumento di ratifica o di adesione conformemente all'art. 9.
5. Le parti contraenti hanno il diritto di aggiungere all'Elenco altre zone umide, situate
sul loro territorio, di estendere i confini delle zone umide che hanno già inserito
nell'Elenco oppure, per interessi nazionali urgenti, di cancellare dall'Elenco o
restringere i confini delle zone umide già inserite, esse informeranno immediatamente di
tali modifiche l'organizzazione o il governo responsabile delle funzioni di ufficio
permanente, come specificato nell'art. 8.
6. Ciascuna Parte contraente deve tener conto delle proprie responsabilità, sul piano
internazionale, relative alla tutela, alla sistemazione, alla sorveglianza e al razionale
utilizzo delle popolazioni di uccelli acquatici migranti sia designando le zone umide del
proprio territorio da inserire nell'Elenco, sia usando il proprio diritto di modificare le
proprie iscrizioni nell'Elenco stesso. |
Articolo 3.
1. Le Parti contraenti elaborano e mettono in pratica i loro programmi in modo da favorire
nei limiti del possibile, il razionale utilizzo delle zone umide che si trovano sul loro
territorio.
2. Ciascuna Parte contraente adotterà le misure necessarie per essere informata al più
presto possibile, delle modifiche delle condizioni ecologiche delle zone umide, situate
sul suo territorio e inserite nell'Elenco che si sono verificate o si stanno verificando e
potranno verificarsi in seguito allo sviluppo tecnologico, alla polluzione o ad altri tipi
di interventi da parte dell'uomo. Le informazioni su tali cambiamenti saranno
immediatamente trasmesse alla organizzazione o al governo responsabile delle funzioni di
ufficio permanente, come indicato nell'art. 8. |
Articolo 4.
1. Ciascuna Parte contraente favorisce a tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici
creando delle riserve naturali nelle zone umide indipendentemente dal fatto se siano o
meno inserite nell'Elenco, e ne assicura una adeguata sorveglianza.
2. Nel caso in cui, per interessi nazionali urgenti, una Parte contraente cancelli o
restringa una zona umida, inclusa nell'Elenco, dovrà compensare, nei limiti del
possibile, ogni conseguente perdita di risorse in zone umide e, in particolare, dovrà
creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa
regione o altrove, di una adeguata porzione di territorio dell'habitat originario.
3. Le Parti contraenti incoraggiano le ricerche e gli scambi di dati e pubblicazioni,
relativi alle zone umide, alla loro flora e fauna.
4. Le Parti contraenti si sforzano con la loro gestione di aumentare il numero degli
uccelli acquatici nelle zone umide appropriate.
5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la
gestione e la sorveglianza delle zone umide. |
Articolo 5.
Le Parti contraenti consulteranno circa la esecuzione degli impegni derivanti dalla
presente convenzione in particolare nel caso di una zona umida che si estende sul
territorio di più di una Parte contraente oppure allorché un bacino idrografico è
diviso tra più Parti contraenti. Essi si sforzeranno al tempo stesso di coordinare e
promuovere la loro politica e i regolamenti presenti e futuri relativi alla tutela delle
zone umide, della loro flora e fauna. |
Articolo 6.
1. In caso di necessità le Parti contraenti convocheranno conferenze per la tutela delle
zone umide e degli uccelli acquatici.
2. Tali conferenze avranno un carattere consultivo e saranno competenti in particolare per
quanto segue:
a) prendere in esame l'applicazione della convenzione;
b) prendere in esame le aggiunte e le modifiche dell'Elenco;
c) esaminare le informazioni riguardanti le modifiche delle condizioni ecologiche delle
zone umide, incluse nell'Elenco, in conformità con il paragrafo 2 dell'art. 3;
d) fare raccomandazioni, di ordine generale e specifico, alle Parti contraenti
relativamente alla tutela, alle gestione e al razionale sfruttamento delle zone umide,
della loro flora e fauna;
e) domandare ali organismi internazionali competenti di preparare relazioni e dati
statistici, di carattere essenzialmente internazionale, concernenti le zone umide.
3. Le Parti contraenti assicureranno che i responsabili a tutti i livelli della gestione
delle zone umide, siano informati e tengano in considerazione raccomandazioni di tali
conferenze, relative alla conservazione, alla gestione ed al razionale sfruttamento delle
zone umide, della loro flora e fauna |
Articolo 7.
1. Ciascuna Parte contraente dovrà includere nel numero dei propri rappresentanti a tali
conferenze persone aventi la qualità di esperti per le zone umide o per gli uccelli
acquatici grazie alla conoscenza e alla esperienza acquisite nel campo scientifico,
amministrativo e in altri settori appropriati.
2. Ciascuna delle Parti contraenti rappresentate ad una conferenza disporrà di un voto;
le raccomandazioni vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti emessi, purché
prendano parte allo scrutinio almeno la metà delle Parti contraenti. |
Articolo 8.
1. L'Unione internazionale per la tutela della natura e delle risorse naturali adempie
alle funzioni di ufficio permanente, in virtù della presente convenzione, fino a quando
le Parti contraenti, a maggioranza di due terzi, non designeranno un'altra organizzazione
o governo.
2. L'ufficio permanente dovrà in particolare:
a) dare la propria assistenza per la convocazione e l'organizzazione delle conferenze,
menzionate nell'art. 6;
b) conservare l'Elenco delle zone umide di importanza internazionale e ricevere dalle
Parti contraenti le informazioni su qualsiasi aggiunta, ampliamento, esclusione o
limitazione relative alle zone umide incluse nell'Elenco, come è indicato nel paragrafo 5
dell'art. 2;
c) ricevere informazioni dalle Parti contraenti circa qualsiasi modifica verificatasi
nelle caratteristiche ecologiche delle zone umide, incluse nell'Elenco, come è previsto
al paragrafo 2 dell'art. 3;
d) notificare a tutte le Parti contraenti ogni modifica dell'Elenco oppure i cambiamenti
delle caratteristiche delle zone umide, in esso incluse, e assicurare l'esame di tali
questioni nel corso della conferenza successiva;
e) portare a conoscenza delle Parti contraenti interessate le raccomandazioni delle
conferenze relative a tali modifiche dell'Elenco oppure ai cambiamenti delle
caratteristiche delle zone umide, inserite nell'Elenco stesso |
Articolo 9.
1. La presente convenzione è aperta alla firma senza limitazioni di tempo;
2. Qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite oppure di una delle sue
agenzie specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica oppure Parte
contraente dello statuto della Corte internazionale di giustizia può divenire Parte
contraente di tale convenzione mediante:
a) firma senza riserva di ratifica;
b) firma con riserva di ratifica, seguita dalla ratifica;
c) adesione.
3. La ratifica o l'adesione avverranno mediante il deposito di uno strumento di ratifica o
di adesione presso il Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (qui di seguito denominato il
"Depositario"). |
Articolo 10.
1. La presente convenzione entrerà in vigore quattro mesi dopo che almeno sette Stati
saranno divenuti Parti contraenti della presente convenzione, in conformità con le
disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 9.
2. La presente convenzione entrerà in vigore per ciascuna Parte contraente quattro mesi
dopo la data della sua firma senza riserva di ratifica oppure del deposito del suo
strumento di ratifica o di adesione. |
Articolo 11.
1. La presente convenzione resterà in vigore per un periodo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente può denunciare la presente convenzione, trascorso un periodo di
cinque anni a partire dalla data in cui la convenzione è entrata in vigore per tale Parte
contraente mediante notifica scritta al "Depositario". La denuncia avrà effetto
quattro mesi dopo il giorno in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Depositario. |
Articolo 12.
1. Il Depositario comunicherà al più presto possibile quanto segue, a tutti gli Stati
che hanno firmato la convenzione o vi hanno aderito:
a) le firme della presente convenzione;
b) i depositi degli strumenti di ratifica della convenzione;
c) i depositi degli strumenti di adesione alla convenzione;
d) la data d'entrata in vigore della convenzione;
e) le notifiche di denuncia della convenzione.
2. Quando la presente convenzione sarà entrata in vigore il Depositario la farà
registrare al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità con l'art. 102 della Carta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la
presente convenzione.
Fatto a Ramsar in un unico esemplare originale il 2 febbraio 1971 nelle lingue inglese,
francese, tedesca e russa, essendo prevalente in caso di divergenza di interpretazione il
testo inglese il quale esemplare sarà depositato presso il Depositario che ne rilascerà
copie certificate conformi a tutte le Parti contraenti. |
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