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| Legge ordinaria del Parlamento n° 1102
del 03/12/1971:Nuove norme per lo sviluppo della montagna. |
| TITOLO I - Organizzazione e sviluppo della montagna |
Art. 1. (Finalità). -
Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli
articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane
favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla
predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei
rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico
e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi
regionali. |
Art. 2. (Finalità e mezzi per il loro raggiungimento).
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La presente legge si propone:
1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla
eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto
del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante
una serie di interventi intesi a:
a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana,
delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di
abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana
integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di
risorsa attuale e potenziale;
c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la
funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed
idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;
2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi
e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di
sviluppo. |
Art. 3. (Classifica e ripartizione dei territori
montani). -
[I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15
della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n.
657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n.
4.
La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o
di regolamento.
I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a
criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadattate
o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di
individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione
sovracomunale.
Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati]. |
Art. 4. (Comunità montane). -
In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in
essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa
stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:
a) nella formulazione degli statuti;
b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle
Comunità - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione
della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una
visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.
Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere
il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.
La regione è pertanto competente con proprie leggi a:
1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;
2) emanare le norme di cui al secondo comma;
3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti
disponibili ai fini della presente legge;
e inoltre è competente a:
4) approvare gli statuti delle singole Comunità;
5) coordinare ed approvare i piani zonali;
6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.
Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il
proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze,
a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta. Al fine di assicurare la
rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei
comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato. |
Art. 5. (Piani di sviluppo economico-sociale -
Competenze per l'attuazione della legge). -
[Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana appronterà, in base
alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo
economico-sociale della propria zona.
Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto
conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e
dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete
possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A
tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli
investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura
degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni
regionali e nazionali.
Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni
comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno
essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.
L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente
rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel
Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere
entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.
Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i
piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni,
tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni
coordinamenti.
I fondi assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base
all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni
sentita la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16
maggio 1970, numero 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale
ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della
programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di
dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni
e delle loro condizioni economico-sociali.
Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono attribuiti agli organi
regionali cui è demandata l'approvazione.
Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a
norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna Comunità
montana dovrà presentare entro il 30 settembre.
La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla
redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.
Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome
di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di
attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali
modificazioni dello stesso]. |
Art. 6. (Attuazione del piano di sviluppo
economico-sociale). -
La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è
affidata alla Comunità montana.
Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina
e attua i programmi di intervento.
Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro
specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono,
quando sia dagli stessi delegata a svolgerle. |
Art. 7. (Piani di sviluppo urbanistico). -
[La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme
urbanistiche stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, per la
regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto
nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di
fabbricazione che i comuni sono tenuti ad adottare.] |
Art. 8. (Pubblica utilità delle opere - Opere private
di interesse comune). -
Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei
piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di
pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo,
l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione
dei progetti esecutivi delle opere stesse.
Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e
interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite
in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono
essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento
del Presidente della giunta regionale e dallo stesso affidate al concessionario delle
opere di competenza statale.
La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche,
inadempienti.
Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991. |
| TITOLO II - Demanio forestale affittanze degli enti
locali |
Art. 9. (Demanio forestale ed affittanze degli enti
locali). -
Oltre alle regioni, le Comunità montane e i comuni sono autorizzati ad acquistare o a
prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei
rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o
anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o
riserve naturali.
Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale
in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le regioni, le Comunità montane e i
comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche
ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e
115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di
cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della
stessa legge.
Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano
l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.
I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti
da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.
Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste
dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze
di cui all'articolo 12 della presente legge.
I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti
commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dalla autorità forestale
regionale.
L'autorità forestale concederà assistenza gratuita agli enti di cui al primo comma che
la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.
La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui
trentennali alle regioni, alle Comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il
rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.
L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico
dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano
effettuati da comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello
Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.
Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il
limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli
esercizi finanziari 1973 e 1974. |
| TITOLO III - Comunioni familiari |
Art. 10. (Comunioni familiari). -
Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali
appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri
enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli
usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di
antichi originari della Lombardia, le servitù della Val d'Aosta.
La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da
apposito regolamento emanato dalla regione.
L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni,
disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.
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Art. 11. (Patrimonio). -
Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come
inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.
Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica
dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva
consistenza forestale.
Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera
contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni,
controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che
dovranno comunque essere autorizzati anche dall'autorità forestale della regione. |
| TITOLO IV - Disposizioni varie e norme finanziarie |
Art. 12. (Agevolazioni fiscali). -
Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici,
fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto- coltivatrici,
singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria
nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri
casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a
favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità
montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di
insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo
per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e
stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma
precedente.
Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non
osservano gli obblighi derivanti, dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi
costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre
leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione;
sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti
aventi per oggetto detti boschi.
Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono
estese all'intero territorio montano. |
Art. 13. (Comuni montani del Mezzogiorno e del
Centro-Nord). -
I comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a
norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo
comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma
dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, numero 853.
Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n.
205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.
Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22
luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati
montani a norma della presente legge. |
Art. 14. (Carta della montagna). -
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori
pubblici, e sentite le regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di
prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del
suolo, la rete stradale e le altre principali attrezzature civili nonché lo stato di
dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere
idrauliche ed idraulico- forestali in atto. |
Art. 15. (Autorizzazione di spesa). -
Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la
spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:
1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di
sviluppo delle Comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni
secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché
per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente
legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le
procedure sinora in vigore a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento
della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui
all'articolo 14.
La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26
miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario
1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8
miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario
1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario
1972.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno
finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di
lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Art. 16. (Riserva di investimenti pubblici). -
Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la commissione
interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
nell'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo disporrà
che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori
montani. |
| TITOLO V - Norme Finali |
Art. 17.
Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute
nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.
Ogni disposizione di legge che risulta in contrasto con quelle della presente legge è
abrogata. |
Art. 18.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto
speciale che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente
legge in base al disposto dell'articolo 5. |
Art. 19.
Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5,
autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle
Comunità montane. |
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