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| Legge ordinaria del Parlamento n° 1497
del 29/06/1939:Protezione delle bellezze naturali. |
Art. 1.
Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle
cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle
bellezze. |
Art. 2.
Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente
articolo sono compilati, Provincia per Provincia, due distinti elenchi.
La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna
Provincia con decreto del Ministero [per l'educazione nazionale] della pubblica
istruzione.
La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero [per l'educazione nazionale]
della pubblica istruzione, scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio [nazionale
dell'educazione, delle scienze e delle arti] superiore delle antichità e belle arti, ed
è composta:
del regio Soprintendente ai monumenti competente per sede;
del Presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.
Fanno parte di diritto della Commissione:
i [Podestà] Sindaci dei Comuni interessati;
i rappresentanti delle categorie interessate.
Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia
mineraria o un rappresentante della [Milizia nazionale forestale] Corpo forestale dello
Stato, o un artista designato [dalla Confederazione professionisti e artisti] dalle
Associazioni sindacali di categoria degli artisti, a seconda della natura delle cose e
località oggetto della presente legge.
L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi
s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni
interessati della Provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei Comuni stessi,
presso le sedi delle [Unioni] Associazioni provinciali dei professionisti e degli artisti,
delle [Unioni] Associazioni provinciali degli agricoltori e delle [Unioni] Associazioni
provinciali degli industriali. |
Art. 3.
Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o
detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della
Soprintendenza.
Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire, alle
rispettive organizzazioni sindacali locali, reclami e proposte in merito all'elenco, che,
coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero [per l'educazione
nazionale] della pubblica istruzione entro il successivo trimestre per il tramite delle
Soprintendenze.
Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che
ritenga opportune. |
Art. 4.
L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi
all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è
contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli
interessati hanno facoltà di prenderne visione.
Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati
hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti corpi
tecnici del Ministero [per l'educazione nazionale] della pubblica istruzione e il
Consiglio di Stato.
Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo. |
Art. 5.
Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente
legge, il Ministro [per l'educazione nazionale] della pubblica istruzione ha facoltà di
disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal
regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di
impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla
bellezza panoramica.
Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato
a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e
una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne
possa prendere visione.
Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà
di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo. |
Art. 6.
Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla
Commissione provinciale, il Ministro [per l'educazione nazionale] della pubblica
istruzione ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole
interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli
immobili.
Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria
delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore.
Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma
dell'art. 4. |
Art. 7.
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia
stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è
protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla
competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne
abbiano ottenuta l'autorizzazione.
E' fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine
massimo di tre mesi dalla loro presentazione. |
Art. 8.
Indipendentemente dalla inclusione nello elenco delle località e dalla notificazione di
cui all'art. 6, il Ministro [per l'educazione nazionale] della pubblica istruzione ha
facoltà:
1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di
recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla
presente legge;
2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente,
la sospensione degli iniziati lavori. |
Art. 9.
Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende
revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la
Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo
che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della
notifica dell'approvazione all'interessato. |
Art. 10.
Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né
precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia
stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al
momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero [per l'educazione nazionale]
della pubblica istruzione. |
Art. 11.
Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e
di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1
della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso
articolo, il regio Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le
varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità
economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi
protetti dalla presente legge. |
Art. 12.
L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita,
quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro [per l'educazione
nazionale] della pubblica istruzione. |
Art. 13.
I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che
interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto
con il Ministro [delle finanze] per le partecipazioni statali.
I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo
devono essere emessi di concerto con il Ministro [per le comunicazioni] della marina
mercantile e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro
dei lavori pubblici.
I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di
soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, devono essere
emessi di concerto con il Ministro [della cultura popolare]per il turismo e lo spettacolo.
Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di
concerto con le singole Amministrazioni interessate. |
Art. 14.
Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della
presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi
di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o
all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente
provinciale per il turismo.
Il Ministro [per l'educazione nazionale] della pubblica istruzione ha facoltà di ordinare
per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e
degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque,
pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla
presente legge.
E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui
ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il
cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella
armonizzi.
In caso di inadempienza il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli
effetti di cui all'art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale. |
Art. 15.
Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli
obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero [per
l'educazione nazionale] della pubblica istruzione ritenga più opportuno, nell'interesse
della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese
delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla
maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa
trasgressione.
Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà
di provvedere d'ufficio il Ministero [per l'educazione nazionale] della pubblica
istruzione, per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con
provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro [per l'educazione
nazionale] della pubblica istruzione in base a perizia degli uffici del Genio civile o del
[la Milizia forestale] Corpo forestale dello stato assistiti dal regio Soprintendente.
Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata
insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal
trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate
dal trasgressore.
Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è
esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre
mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle
spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.
Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è
immediatamente esecutivo.
L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo
articolo affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato. |
Art. 16.
Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma
dei precedenti articoli.
Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come
fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico
erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito
capitolo dello stato di previsione delle spese [dell'educazione nazionale] della pubblica
istruzione, in relazione al gettito dei proventi di cui all'art. 15 della presente legge,
secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o
località di cui all'art. 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopralluoghi ed
esclusi i premi di operosità e rendimento. |
Art. 17.
Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva
riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione
dell'estimo dei terreni ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo
catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, ancorché nel Comune sia in
vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai
sensi [dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11
luglio 1889, n. 6214] [(abrogati, rispettivamente dall'art. 62, L. 5 gennaio 1956, n. 1 e
dall'art. 288 del T. U. delle leggi sulle imposte dirette)], sempreché ricorrano gli
estremi Previsti dalle disposizioni medesime. |
Art. 18.
Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,
eseguite in base alla L. 11 giugno 1922, n. 778, sono da considerare valide a tutti gli
effetti della presente legge. |
Art. 19.
La L. 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle
della presente legge, sono abrogate. |
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