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Legge ordinaria del Parlamento n° 1511 del 12/07/1923:Conversione in legge, con modificazioni, del R.D. 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.
Articolo unico.
È convertito in legge il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:
Art. 1.
Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo.
Art. 2.
Con Nostro decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.
La Commissione di cui all'art. 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.
Art. 3.
Il territorio del Parco nazionale dell'Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali ad ogni effetto di legge e per tutta la superficie contenuta nel perimetro della carta topografica, annesso al presente decreto, senza bisogno di veruna segnalazione di tali divieti. Potranno, tuttavia, per finalità ritenute, caso per caso, opportune dall'Ente, di cui all'articolo 11, apporsi tabelle o avvisi, i quali saranno esenti da tassa di bollo. In tal caso, per la segnalazione dei divieti agli effetti dell'art. 712 del Codice civile e dell'art.
428 del Codice penale; saranno, ad ogni modo, sufficienti le tabelle con la semplice scritta "Parco nazionale dell'Abruzzo" che saranno apposte sul perimetro del territorio nei punti d'intersecazione del perimetro, con ciascuna delle strade di accesso. In ciascuno dei Comuni compresi nel Parco sarà permanentemente apposto un avviso indicante i divieti, di cui all'art. 4, e i confini del Parco.
Il territorio del Parco, costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta con l'allegato E del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e di qualunque altra tassa fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca, previsto dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698.
Art. 4.
Agli effetti di cui al precedente art. 3, nel territorio del Parco nazionale sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con il regolamento, per le quali non sia applicabile la legge [11 giugno 1922, n. 778] 29 giugno 1939, n. 1497;
b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;
d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'Ente, di cui all'art. 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;
f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'art. 11;
g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o clichés di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'art. 11.
Art. 5.
Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'Ente all'atto stesso della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa.
Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'art 4.
Art. 6.
Per i divieti previsti dalle lettere c) e d) del precedente art. 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato compenso da determinarsi di accordo con la Commissione dell'Ente e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Ente, l'altro dal proprietario, ed il terzo dal pretore del luogo.
Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.
Art. 7.
Per le infrazioni ai divieti, di cui al precedente art. 4, saranno applicabili sanzioni amministrative da infliggersi a ciascuno dei contravventori, nella misura seguente:
a) per la raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di lire 10.000 per ciascun esemplare;
b) per la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da lire 60.000 a lire 200.000;
c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 10.000 a lire 20.000 per ogni pianta abbattuta;
d) per l'esercizio abusivo di pascolo lire 10.000 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; lire 4.000 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;
e) per caccia e pesca abusiva da lire 20.000 a lire 200.000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca od alla caccia; da lire 100.000 a lire 1.000.000 se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di lire 1.000.000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio.
Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca;
f) per accesso non autorizzato in zone riservate lire 20.000 a persona;
g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc., eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata lire 20.000 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.
Art. 8.
Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'ufficio di direzione del Parco entro 15 giorni dalla notificazione del verbale al contravventore.
Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per la infrazione commessa.
Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva, la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.
La conciliazione non è ammessa, quando si tratti di contravvenzioni previste dal Codice penale [(vigente)] o da altre leggi penali, per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'art. [101] 162 del Codice penale [(vigente)].
Art. 9.
Non avvenendo entro il termine, di cui all'articolo precedente, la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.
Art. 10.
Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate.
In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.
Art. 11.
È istituito in Roma un Ente autonomo denominato "Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo".
Tale Ente è amministrato da una Commissione, nominata con Nostro decreto, e così costituita:
a) da uno zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico dell'amministrazione forestale, designato dal Ministro di agricoltura;
b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;
c) da un rappresentante del Ministero della guerra;
d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;
f) dal presidente del consorzio della condotta forestale marsicana;
g) da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni provinciali di Aquila e Caserta;
h) da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;
i) da due rappresentanti dei Comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco, scelti dal Ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti Comuni, in numero di uno per ciascuno;
l) da un rappresentante del Touring Club, un rappresentante del Club alpino italiano ed un rappresentante della Federazione "Pro Montibus".
Art. 12.
La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario, ed un Comitato esecutivo composto di tre membri, oltre il presidente ed il vice-presidente.
I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.
Il presidente rappresenta l'Ente a tutti gli effetti di legge.
Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.
Art. 13.
Saranno determinate dal regolamento le norme relative all'assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'amministrazione, alla sorveglianza e custodia del Parco.
Art. 14.
La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;
compila il bilancio preventivo e provvede a quant'altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.
Art. 15.
La direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà preposto un tecnico forestale, nominato dalla Commissione, tra coloro che posseggano i requisiti di cui all'art. 159 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il direttore del Parco e il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato. Essi interverranno, con voto consultivo, alle adunanze, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dai rispettivi presidenti.
La direzione ha sede nel territorio del Parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli.
Art. 16.
La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla [Regia] guardia di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del Nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.
Art. 17.
Agli effetti del presente decreto, l'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo è autorizzato ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del Parco in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'Ente. Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'art. 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.
Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento, per l'esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.
Art. 18.
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale di Abruzzo sarà provveduto:
a) con la somma da iscriversi a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, di L. 200.000, la quale sarà versata al presidente dell'Ente al principio di ogni esercizio finanziario.
b) con gli introiti dei permessi e delle concessioni, che siano rilasciati;
c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;
d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni, di cui agli articoli 7 e 8, detratta la parte spettante agli agenti scopritori;
e) con ogni altro contributo, dato, a qualsiasi titolo, da Enti, associazioni o privati.
I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.
Art. 19.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

 

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