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| Legge ordinaria del Parlamento n° 344
del 08/10/1997:Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell'occupazione in campo ambientale. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: |
Art. 1. - Sviluppo della progettazione di interventi
ambientali e promozione di figure professionali.
1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori
tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo
ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove
iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in
modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della
capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.
Tale attivita' e' promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti,
ove necessario, gli altri Ministeri competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali
nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui
siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali
disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e
realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati
interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie
professionalita'. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle
risorse gia' previste per tali attivita' dall'Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni
interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attivita' di educazione, di
formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla
preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare
l'occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
e puo' stipulare apposite convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti speciali,
enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni
interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa
di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997. |
Art. 2. - Promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilita' urbana.
1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie
pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilita' ambientale delle
aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed
indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione
sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese
le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane
dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona",
approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione
dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei
premi di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita'
procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo'
avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o
di loro organismi associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire
6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999. |
Art. 3. - Informazione, educazione ambientale e
sensibilizzazione.
1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la
predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di
strumenti informatici per le attivita' di informazione ed educazione ambientale, e'
autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari
a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e' destinata ai programmi di
cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione
nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea. |
Art. 4. - Interventi per la conservazione della natura.
1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.
2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e
ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara,
previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa
perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, e' istituito un parco nazionale; con
la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad
aree contermini.
3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) e'
aggiunta la seguente:
"l-bis) costa teatina".
4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) e'
aggiunta la seguente:
"ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"".
5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli
enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei
parchi di cui ai commi 3 e 4.
6. All'Ente parco nazionale della Sila sara' affidata la gestione dei territori
attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti
parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonche' la gestione di altre aree di interesse
naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.
7. All'Ente parco dell'Asinara sara' affidata la gestione del territorio dell'omonima
isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
le parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle
seguenti: "e del Gennargentu".
8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzato un tetto massimo di
spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a
partire dall'anno 1999.
10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante
parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni
per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000
milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di
parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle
risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del
territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette,
nonche' per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge
7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997,
di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attivita' dei parchi, la segreteria
tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' aumentata di venti unita' di esperti, di cui dieci con competenze
giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche, ed e' autorizzata la
spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a
decorrere dall'anno 1998. |
Art. 5. - Attuazione di convenzioni internazionali e
altri interventi in campo ambientale.
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni
internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione
degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.
447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e' autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di
lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per
l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, e' autorizzata la spesa di lire 1.760
milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di
cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413,
sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e
di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' autorizzata la spesa di lire 600
milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998.
Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62,
limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonche' di raccolta e di elaborazione dei dati
per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello
per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2
della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del
decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995,
e' autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.
3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la
qualita' ecologica, assicurando la complementarieta' tra tale sistema ed il sistema
comunitario. Tale funzione e' attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la
rilevazione della radioattivita' dei metalli importati di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, e' autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a
valere sulle disponibilita' dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20
giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole:
"si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto" sono inserite le seguenti:
"o il noleggio".
6. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' abrogato. |
Art. 6. - Ampliamento della pianta organica.
1. Al fine di migliorare la funzionalita' del Ministero dell'ambiente la dotazione
organica dello stesso e' rideterminata in novecento unita' secondo la tabella allegata
alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.
3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si
provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilita' da espletare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le
procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalita':
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di
personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al
comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX e'
coperto attraverso il passaggio del personale gia' inquadrato nelle qualifiche
immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare
con le modalita' richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), dela legge 15 marzo
1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal
comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilita'
del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con
l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed
attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti
richiesti. Per il personale gia' inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione
professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero
da espletare con le modalita' richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della
nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale
proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero
dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure
concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante
contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati
in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate
al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende
sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale
ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene,
a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici,
dell'anzianita' e della qualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle
professionalita' amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo
28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei
posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile
1994, n. 439;
f) le unita' di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualrnente in
servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste
dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in
ruolo in base alle disponibilita' di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta
presso l'ANPA.
5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in
lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire
19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999. |
Art. 7. - Programma stralcio di tutela ambientale.
1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2,
comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 65.690
milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per
l'anno 1999.
2. Il programma stralcio di cui al comma 1 e' costituito da progetti strategici di
interesse nazionale nei settori con piu' alto valore aggiunto e piu' elevata ricaduta
occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi
di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie
oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di
cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente puo', altresi', avvalersi di convenzioni con
universita', enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle
vigenti disposizioni.
4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli
accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalita' di cui all'articolo 25,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' gli incentivi ivi
previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalita' di stipulazione e
concessione. |
Art. 8. - Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato
permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti:
"per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) dopo il secondo periodo e' inserito i seguente: "Prima dell'autorizzazione alla
contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano
state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione
impatto ambientale se prevista; accerta altresi' che le regioni interessate abbiano
preventivamente attestato la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e
fattibilita' tecnico-economica.";
c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: "delle risorse agricole,
alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti:
"per le politiche agricole".
2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
[....].
3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 e' emanato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
[....].
5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
[....]. |
Art. 9. - Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo
4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno
1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per
l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
3. Per le finalita' della presente legge sono altresi' destinate le risorse derivanti dai
finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria
in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Art. 10. - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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