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| Legge Quadro sulle aree protette: Legge
6 dicembre 1991, n.394 |
Art. 1 - Finalità e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel
rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante
valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili,
sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire,
in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di
singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di
biotopi, di valori scenici e panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare
un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività
agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3
costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la
valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili .
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli
enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n.616 e dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n.142. |
Art. 2 - Classificazione delle aree naturali protette
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi
antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici,
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini
della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regio
nali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai
sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n.127, e quelle definite ai sensi della legge 31
dicembre 1982, n.979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori
classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i
tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla
convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n.448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale,
qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse
secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia
e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5
Agosto 1981, n.453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali
statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse
regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria
denominazione. |
Art. 3 - Comitato per la aree naturali protette e
Consulta tecnica per le aree naturali protette
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato
"Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e
ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia
autonoma, o assessori delegati, designati per un triennio, dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle
riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate.
Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee
fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali,
che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del l'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18
maggio 1989, n.183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando,
coordinando ed utilizzando i dati disponi bili relativi al complesso delle finalità di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della carta della
montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n.1102, individua lo stato
dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di
vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta
del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione della aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale
di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo,
nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede
all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza,
il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in
merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata
"Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per
l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati,
per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi
presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale
per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettiva mente
presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana,
dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due
scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti del parchi nazionali e regionali. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a
partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia
di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro
dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte,
nell'ambito del servizio Conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una
segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite
complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è
composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di
enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del
contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a
termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n.428, convertito
dalla legge 4 agosto 1973, n.497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i
Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria
tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire
3,4 miliardi a partire dall'anno 1991. |
Art. 4 - Programma triennale per le aree naturali
protette
1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato
"programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2,
dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge
dello Stato: a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali
protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle
vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione
dei confini; b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima
delle aree stesse; c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna
area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per
l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con
recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e
il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione
ambientali; d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali
protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni
relativi all'istituzione di dette aree e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali
debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette
nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti
relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate,
sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere;
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1982, n.979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre
aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo
contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere
sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di
intese, eventualmente promosse dal Ministro del l'ambiente, tra regioni ed enti locali,
sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione
pubblica per la tute la dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n.305.
L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai
sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun
componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del
Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per
l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali
protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro
dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti
nelle liste elettorali.
6. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i
successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa
procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso
finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali
esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse
disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con
quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi
conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le
amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del
Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992
per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché
per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il
parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di
cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni ed indennizzi di cui all'articolo 15,
nonché per interventi con nessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi
di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e la fruibilità delle
aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il
1993 e lire 92 miliardi per il 1994. |
Art. 5 - Attuazione del programma; poteri sostitutivi
1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e pro pone al Comitato
le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali
da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta,
indica gli adempi menti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione
decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei
ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree
protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti
pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad
informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione
di contributi a carico dello Stato. |
Art. 6 - Misure di salvaguardia
1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le
rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente
legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette
marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta di istituzione
dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal
Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di
individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8
luglio 1986, n.349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica
nazionale ed internazionale, nonché dal l'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette
operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre
specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure
di incentivazione di cui all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato,
anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di
quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione
diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio,
sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive
dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con
provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di
salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere
idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la
possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457,
dandone comunicazione al Ministro del l'ambiente e alla regione interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo
regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi
dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in
pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali
danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il
committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità
di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non
provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni,
dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al
comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.349. La nota relativa alle spese è
resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639. |
Art. 7 - Misure di incentivazione
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i
confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in
parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita
priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la
realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti
interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente agli
articoli 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le
attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il
metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie
rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o
associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le
finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale. |
| TITOLO II - Aree naturali protette nazionali |
Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette
nazionali
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4
sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4,
sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale
o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese
quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed
una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere
integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le
misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4
e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento
legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo
18. |
Art. 9 - Ente parco
1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel
territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori del conti;
e) la Comunità del parco.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i
presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell'Ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono
delegate dai Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che
sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone
particolarmente qualificate per le atti vità in materia di conservazione della natura o
tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti
modalità:
a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, scelti tra esperti in materia
naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica
italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle
Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso
di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è
effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del
Ministro dell'ambiente.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente
una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le
modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza
dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in
particolare sui bilanci che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui
all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di
cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del
Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di
partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti
dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti
di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il
Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del
Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria
generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi
sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in
qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate.
11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico
per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di
parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque
anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di
direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In
sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il
predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente
esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere
confermati una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70;
essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle
spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è
consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo
determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il
settore agri colo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di
consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco. |
Art.10 - Comunità del parco
1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai
sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono
ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In
particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il
piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua
attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E'
convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente
dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti. |
Art. 11 - Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consenti te entro il
territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche con testualmente
all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei
mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'artico lo 1 e il
rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regola mento del parco disciplina
in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e
agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della
legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di
volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio
civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per
disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la
raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono
consentite le attività agro-silvo-pastorali, non ché l'introduzione di specie estranee,
vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di
minerali
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei
cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o
di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla
disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al
comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre
squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per
iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere
attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate
dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono
esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusi vi di caccia delle
collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal
competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e
previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla
richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il
regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare
alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del Comune, che è tenuto alla
loro applicazione. |
Art. 12 - Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita
attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano",
che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti
caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con
riferimento alle varie aree o parti del piano
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi,
accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco,
musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente
naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a)
riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b)
riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,
ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la
realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione
delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione
delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le
finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco,
possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti
naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli
interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31
della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle
destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo
ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono
consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al
miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento
del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai
criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i
successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle
comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne
copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte,
sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi
giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni
presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto con cerne le aree di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni
interessati per quanto con cerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2,
emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro
ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un
comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da
rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari
per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano
raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione
al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce
all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi
termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è
aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di
indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani
paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle
amministrazioni e dei privati. |
Art. 13 - Nulla osta
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere
all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla
osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e
l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugna
bile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente
parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto,
con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per
decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte
delle associazioni di protezione ambientale individua te ai sensi della legge 8 luglio
1986, n.349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del
Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono
disciplinate dal regolamento del parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione
scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
termini di espressione del nulla osta. |
Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e
sociale
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal
regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del
parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un
piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili,
individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti
eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere
vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle
regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente
parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro
dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al
Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni
a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e
per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da
gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni
alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma
cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali,
servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa
atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del
turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve
consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato,
nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere al mezzo di specifiche
convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che
presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali
corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di
guida del parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato
annualmente con la stessa procedura della sua formazione. |
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione
immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del
diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere
indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, tempora nei o parziali,
relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed
indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del
parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del
presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del
parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la
corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi
del nocumento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della
proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree
di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti
privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla noti fica della
proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la
data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di
pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato
sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione
dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti
dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con
dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e
risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità. |
Art. 16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni
fiscali
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini
istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'arti colo 3 della
legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di
privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di
prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina
dell'imposta del valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base
all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979,
n.24 senza l'obbligo dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio. |
Art. 17 - Riserve naturali statali
1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2,
oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne
precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed vincoli principali,
stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di
gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi
contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il
relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini
stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto
ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le
modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva. |
Art.18 - Istituzione di aree protette marine
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro istituisce le aree protette
marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo.
L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione
dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì,
la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui
all'articolo 19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette
marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. |
Art.19 - Gestione delle aree protette marine
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è
assicurato attraverso 1' Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale
gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti
Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro
dell'ambiente, di con certo con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area
pro tetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta
terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la
tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità
istitutive dell'area. In particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché
l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche
delle acque;
c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4.1 divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree
protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un
regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di
protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere
concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto
del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai
sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979. |
Art. 20 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si
applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano
le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le
disposizioni della presente legge. |
Art. 21 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree
marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato
senza variazioni all'attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali
servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono individuate le strutture ed il personale
del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la
dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il
decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su
base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di
sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di
sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di
servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di
guardia giurata. Fino all'emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il
Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree
protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7. |
| TITOLO III - Aree naturali protette regionali |
Art. 22 - Norme quadro
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette
regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento
di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni
amministrative alle province, ai sensi del l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142.
Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142
del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indi rizzo relativo
all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli
effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di
cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari monta ne, anche
associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra
i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma
economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione
delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area
protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali
utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali
e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività
compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite
dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari
per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o
di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria
è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in
conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per
iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione
del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate. |
Art. 23 - Parchi naturali regionali
1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento
di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione
provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e
indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i
principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di
diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la
vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati,
nonché con comunioni familiari montane. |
Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco
naturale regionale
1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale
regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa indicando i
criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del
direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione ed i
poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e
scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la
costituzione della comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro
designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale
proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici. |
Art. 25 - Strumenti di attuazione
1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per
il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato
dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e
sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei
limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni
e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e
culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico
e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato
dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali
territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente
aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono
concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o
contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da
diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono
al parco o dei quali esso abbia la gestione. |
Art. 26 - Coordinamento degli interventi
1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e
sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli
effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra
lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle
risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizza re per il
perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote
finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,
nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura. |
Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla
regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto
istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le
regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla
base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 28 - Leggi regionali
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo. |
| TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie |
Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area
protetta
1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta,
qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla
osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la
riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e
del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle
specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante
dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la
procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione
emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi
riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromette re l'integrità del patrimonio
naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive
dell'area protetta. |
Art. 30 - Sanzioni
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino
a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola
le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto
fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono
raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree
protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, dal legale rappresentante
dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli
733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per
evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza
dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi
relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino del l'area
danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità,
la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto non
in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n.349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di
gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei
regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione
delle disposizioni di leggi regionali che prevedo no misure di salvaguardia in vista della
istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi
naturali regio nali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del
parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2. |
Art. 31 - Beni di proprietà dello Stato destinati a
riserva naturale
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183,
del Corpo forestale dello Stato, le riserve natura li statali sono amministrate dagli
attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione
e le funzioni dell' exAzienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente
di con certo con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle
attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985,
n.124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al
Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e
delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree
naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare
riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai
sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o
vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco
nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di
concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le
riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività
produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il
raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono
impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986,
n. 349. |
Art. 32 - Aree contigue
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con
gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per
assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui
territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione
dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della
caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968,
soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni
dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello
stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla
conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari
specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto
di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre
regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio
è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. |
Art. 33 - Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente,
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali. |
Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2 comma 7, il
Parco Nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora
l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla
istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino,
Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non
si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui
ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in
particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché
le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di
salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione
provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente
legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro
dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal
Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1
e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera
come prioritarie aree di reperimento le seguenti:
a) Alpi Apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e
Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l)Alta Murgia.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di
salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo
4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di
interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome
interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare
forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove
ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali
protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio
nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli
enti locali interessati.
10. per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di
lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a
decorrere dal 1993. |
Art. 35 - Norme transitorie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i
rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di
dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Parco Nazionale
del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la
regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla
funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si
provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la
regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della
specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli
importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti
nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e
finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica non ché di carattere
didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge
11 marzo 1988, n.67, e dall'articolo 10 della legge 28 Agosto 1989, n. 305, si applicano
le disposizioni della presente legge utilizzando gli atti posti in essere prima
dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, all'istituzione del parco
naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto
1989, n.305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica
istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 Settembre 1988. Qualora
l'in tesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede all'istituzione di un parco
nazionale in tale area a norma del comma 3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le
procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val
d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già
costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui
all'articolo 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata
in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate.
Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle
regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991,
lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1 993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il
1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993. |
Art. 36 - Aree marine di reperimento
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4 possono essere
istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone Talamone
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del Comune della
Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco Marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata
"regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara
ee) Capo Carbonara.
2. La Consulta per la difesa del mare, può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo
26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle
quali istituire parchi marini o riserve manne. |
Art. 37 - Detrazioni fiscali a favore delle persone
giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis.Sono altresì deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di
associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di
lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1)
e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n.1497, facenti parte degli elenchi di
cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della
inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di
esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose
anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del
presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure
il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle
spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti
uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni, dalla
data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela
speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera
a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e
sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli
immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli
elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al
vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa
legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n.431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e
competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano
perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari
e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle
erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di
vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari ".
2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo
del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a
cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali,
d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni
immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche dello Stato
ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere
a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della
medesima legge, o siano assoggettati al vincolo dell'inedificabilità in base ai piani di
cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga
allo scopo di assicurare la conservazione del bene ne!la sua integrità, per il godimento
delle presenti e delle future generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n.512, sono accordate
nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata
legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la
conservazione di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi
per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli
effetti finanziari del presente articolo. |
Art. 38 - Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1 991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di
salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi
per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero
dell'ambiente ".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi
per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 -1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di
salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
naturali".
6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi
per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di
salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve
naturali".
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi
per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993
e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali e le altre riser ve naturali".
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi
per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi
per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 21 miliardi per l'anno 1993
e a regime, si provvede mediante corri spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4,
comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti
relativi agli anni successivi al triennio
1991-1993, saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.362.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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