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| Legge ordinaria del Parlamento n° 426
del 09/12/1998:Nuovi interventi in campo ambientale. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: |
Art. 1. - Interventii di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinanti.
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua
marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni,
nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui
all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600
milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per
l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera .i'), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori
risorse destinate dal CIPE al rinanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonche'
quellc attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi
disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle
relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di
finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di trasferimento delle relative
risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilita', delle procedure di
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazionii' 4. Sono
considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle
seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati,
sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina
altresi' le modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle
regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle opere e degli interventi
previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei
finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando
il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui
al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(ARPA). 6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3,
sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la
Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a
corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti,
direttamcnte agli istituti mutuanti interessati le rate di ammortamento per capitale e
interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal
Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni
dalI'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui
all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e' restituito allo Stato in misura adeguata all'aumento di valore con
seguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione,
rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della
restituzione.
8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo
le parole: "il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: [....].
9. All'articolo 17 del decreto legislaitivo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
[....].
10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del
decrcto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo,
e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: [....].
12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo le parole: "priorita' degli interventi" sono aggiunte le seguenti: [....].
13. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"entro due anni ".
14. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, le parole: " devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto
entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6 " sono sostituite dalle
seguenti: [....].
15. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: [....] .
16. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, sono soppresse le parole: "derivanti dalle lavorazioni industriali e
artigianali" e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti:
"limitatamente alla quantita' conferita ".
17. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
[....].
18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
biente.
19. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. le parole
da: "Le imprese che svolgono" fino a: "anche se da essi prodotti "
sono sostituite dalle seguenti: [....].
20. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
[....].
21. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera
c) e' abrogata.
22. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
aggiunte, in fine, le parole: [....].
23. Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso accordo tra enti locali e gestori del servizio,
l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
24. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
soppresse la parola: "propri". e le parole da: ",ovvero effettuano"
fino alla fine del comma.
25. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: [....].
26. Al fine di consentire il completamento delle attivita' assegnate al gruppo tecnico di
cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa di lire 1.800
milioni per ciascuno degli anni l999 e 2000.
27. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: [....].
28. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
" 1 gennaio 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 1 gennaio 2000 ". |
Art. 2 - Interventi per la conservazione della natura.
1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di
cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di
gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui
all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro
dell'ambiente puo' procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture
tecniche coperative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni
per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana,
verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione
delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di
Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli
ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel
termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti,
procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche
ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal
medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno
del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi
edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambicnte, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette
per il ripristino naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province
interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e
Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e'
autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500
milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'articolo 7, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le
parole: " nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "
dell'Unione europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della
legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al
funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, dopo la lettera ee-bis), e' aggiunta la seguente:
[....].
11. Il Ministro dell'ambientc entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica
necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il
precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a
livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma
10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle
leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire
6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai
competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa
all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche
con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del
Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine,
composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica
per le aree protette marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 450
milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima
applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1
gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge
8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un
importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria
della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino
relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed
e' presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante
della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della
Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: " ai
sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 " sono sostituite dalle
seguenti: " nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle
medesime aree protette ".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dal l'articolo
l-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione
organica di dieci unita' di profilo professionale " ricercatore ". Alla
copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno
1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione
della "' Posidonia Oceanica ", nonche' di studio delle misure di salvaguardia
della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e'
autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il
Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle universita', degli enti di
ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9
della legge 6 dicembre 1991, n.394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria
gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente
le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
numero di unita' pari al predetto personale.
21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: [....].
22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente:
[....].
23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 391, e' sostituito dal
seguente:
[....].
24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi:[....] ;
b) al comma 6, dopo la parola: " vice presidente " sono inserite le seguenti:
" scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco " e la parola: "
eventualmente " e' soppressa;
c) al comma 8, le parole da: " elabora lo statuto dell'Ente parco " fino alla
fine del comma sono soppresse;
d) dopo il comma 8, e' inserito seguente: [....].
25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal
seguente:
[....].
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di
svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla
data di entrata in vigore della presente leggi, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco
degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) e'
aggiunta la seguente:
[....].
28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " il rispetto delle caratteristiche", sono
inserite le seguenti: " naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali
locali";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
[....].
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e " sono soppresse.
29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente:
[....].
30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: " naturali e ambientali " sono inserite le
seguenti " nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: [....].
31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le
parole: " entro un anno dalla sua costituzione, elabora " sono sostituite dalle
seguenti: " avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco " ed il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: " Tale piano, sul quale esprime la
propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o,
d'intesa, dalle regioni interessate ".
32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo,
dopo le parole: " su proposta del Ministro dell'ambiente " sono inserite le
seguenti: " e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.S9, e del decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del
medesimo articolo 4, comma 1, ".
33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: " scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel
territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ".
34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal
seguente:
[....].
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e
dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi
medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati,
la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o
associazioni ambientaliste riconosciute. |
Art. 3. - Rifinanziamento degli interventi previsti
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344.
1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione di interventi
ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000.
2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle tecnologie pulite e dello
sviluppo della sostenibilita' urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3 . Per la
prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e
delle attivita' connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per
l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste
dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 7.000
milioni per l'anno 2000. Tale sistema integrato col sistema di cooperazione internazionale
per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo.
4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la
formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo'
avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata
esperienza nelle predette attivita'.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti
delle risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le modalita'
organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la
formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la
documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie
dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze
su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale.
6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato
dell'ambiente e' autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di
lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente e'
autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998. |
Art. 4. - Disposizioni varie.
1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: " le variazioni del luogo di custodia " sono
inserite le seguenti: " e l'avvenuto decesso ",
b) dopo il comma 5, e' inserito seguente:
" 5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e'
istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2.";
c) al comma 6, le parole: " di cui ai commi 1, 2 e 3 ", sono sostituite dalle
seguenti: a di cui ai commi l, 2, 3 e 5-bis ".
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge
7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e'
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "
presente legge ", sono aggiunte le seguenti: " nonche' da coloro che, a
prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata
in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica
ambientale in modo non occasionale ".
4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le
parole: " di pubblico spettacolo ", sono aggiunte le seguenti: " e nei
pubblici esercizi".
5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: " supera
i valori limite di emissione e " sono sostituite dalle seguenti: " supera i
valori limite di emissione o ".
6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "
e' versato all'entrata del bilancio dello Stato " sono inserite le seguenti: "
per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente ".
7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con il
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-ter e' inserito il
seguente:
[....].
8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale
di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio
1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo
di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la
realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.
9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili con la normativa di tutela
ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo,
l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione
e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della
cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni
siderurgiche a caldo.
10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un
accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova,
l'Autorita' portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il
piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle
lavorazioni siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e definiti, il piano
industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i
successivi strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli
occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.
11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue
per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorita'
portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'
sostituito dal seguente: " Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a)
nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli
acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati
idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base
dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2 ".
14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "
della convenzione di Washington " sono aggiunte le seguenti: " e dal regolamento
(CE) n.338/57 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 ".
15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo'
essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
16. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo
periodo, sono inseriti i seguenti: " L'accertamento delle relazioni parentali
attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a
disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potra'
avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in
presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa ".
17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59,
iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235 milioni a lire 500
milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche'
per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.
18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e/o alla
desertificazione e per le attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione,come
previsto dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997,
sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione;
adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170,
nonche' per lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela
del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del
Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di
Matera, e' autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo
di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del
parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo
impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni
per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni
finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di
pubblica utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti,
con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al
60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione
elettrica/ibrida.
20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole:
" e non superiore ai due anni " sono sostituite dalle seguenti: " e non
superiore ai tre anni ".
21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto
lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella
definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti
alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine " affinazione " di cui al
presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei
metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne
alterano la purezza o ne precludono l'uso.
22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
[....].
23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
aggiunte, in fine, le parole: " ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la
quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi ".
24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole:
" costituiscono il " sono sostituite dalle seguenti: " sono obbligati a
partecipare al " ed e' aggiunto il seguente periodo: " Per gli utilizzatori che
partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo
37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di
imballaggio".
25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, le parole: " e 47, comma 12 " sono sostituite dalle
seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9".
26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
premessi i seguenti periodi: " ".
27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
[....].
28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica,
almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo
impatto ambientale.
29. All'articolo l, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti
periodi: " ".
30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' soatituto dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del
teroso, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materia1i non
utilizzati di cui al comma 2 e le modalita' per la loro cessione gratuita alle
associazioni di volontariato di cui al medesimo comma".
31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del
1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 5. - Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, ad eccezione dei commi 17 e 26,
pari a lire 27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno 1999 ed a
lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 26, pari a lire 1.800
milioni per ciascuni degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni
per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire 12.350 milioni a decorrere
dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200
milioni per l'anno 1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4, commi
17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 19, pari a lire 5.400
milioni per l'anno 1999 e a lire 10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
trienna1e 1998-2000, nell'ambito dell'unita' Previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della
navigazione la somma di lire 1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per
l'anno 2000.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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