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Regio Decreto Legge n° 3267 del 30/12/1923
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
TITOLO I - Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi .
Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera.
Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici.
Art. 1.
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
Art. 2.
La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali.
A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini.
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
Art. 3.
Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo pretorio del Comune.
Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati.
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
Art. 4.
I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall'articolo precedente.
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell'Ispettorato [forestale] dipartimentale delle foreste [(v. artt. 3 e 4 D. Lgs. 12 marzo 1948, n. 804)], al Comitato costituito a norma dell'art. 181.
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
Art. 5.
Esaurito l'esame dei ricorsi, [ilComitato forestale] la Camera di commercio, industria ed agricoltura darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale.
Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.
Art. 6.
Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5.
Art. 7.
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione [del Comitato forestale] della Camera di commercio, industria ed agricoltura e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.
Art. 8.
Per i terreni predetti [il Comitato forestale] la Camera di commercio, industria ed agricoltura dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Art. 9.
Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti restrizioni:
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di regola, vietato il pascolo delle capre.
Su conforme parere dell'Autorità forestale, [il Comitato] la Camera di commercio, industria ed agricoltura potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre.
Art. 10.
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal [Ministro per l'economia nazionale] Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale.
Art. 11.
[Il Comitato] la Camera di commercio, industria ed agricoltura, nel determinare le norme di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti fissati dall'art. 434 del codice penale.
Art. 12.
I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.
Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda [al Comitato forestale] alla Camera di commercio, industria ed agricoltura. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme stabilite negli artt. 4, 5 e 6.
I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura dell'Ispettorato forestale.
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle domande degli interessati.
Art. 13.
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1, possono [dal Comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere dichiarate esenti dal vincolo.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura potrà del pari dichiarare totalmente o parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste dal precedente comma.
L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi terreni s'intenderanno vincolati.
Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 14.
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 15.
Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella [L. 26 giugno 1913, n. 888] [(v. ora la L. 18 giugno 1931, n. 987)], per prevenire e combattere le malattie delle piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare.
Art. 16.
Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso.
Sezione II - Vincolo per altri scopi.
Art. 17.
I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province, dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione.
Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche per ragioni di difesa militare.
Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate in seguito ad accordi col [Ministero dell'economia nazionale] Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo indennizzo.
Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.
Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati [nel testo unico di legge 16 maggio 1900, n. 401] nella L. 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.
Art. 18.
La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà, caso per caso, dichiarata [dal comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed a relazione scritta di una Commissione di membri [del Comitato] della Camera di commercio, industria ed agricoltura, incaricata dei necessari accertamenti.
Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio sanitario provinciale.
Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato nel termine stabilito dall'art. 4.
Art. 19.
La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità, di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.
Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non potrà compiere in esso alcun taglio di piante.
Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli.
Art. 20.
Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo [il Comitato] la Camera di commercio, industria ed agricoltura informerà l'Amministrazione forestale e le parti interessate delle proprie deliberazioni.
Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso.
Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle norme relative alla utilizzazione di esso.
L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge.
Art. 21.
Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.
Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale.
Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina dell'arbitro non designato dall'altra parte.
La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.
Art. 22.
Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto forma di canone annuo.
Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di reddito derivanti da questo secondo vincolo.
Art. 23.
In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni previsti dall'articolo stesso, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli precedenti.
Capo II - Disposizioni penali e di polizia.
Art. 24.
Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate[dal comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000, e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.
Art. 25.
In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore dovrà, entro trenta giorni dalla diffida [del Comitato] della Camera di commercio, industria ed agricoltura, depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura [del Comitato] della Camera di commercio, industria ed agricoltura di far eseguire direttamente i lavori.
Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente [del Comitato] della Camera di commercio, industria ed agricoltura, sarà fatta con le norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.
Art. 26.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate[dal comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.
Art. 27.
Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.
Art. 28.
Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.
La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale.
Art. 29.
Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.
Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.
Art. 30.
Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del minimo, salva la disposizione dell'art. 28.
Art. 31.
I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni[del comitato forestale] della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dai provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17.
Art. 32.
Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10.
Art. 33.
Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'articolo [435] 652 del codice penale.
Art. 34.
Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed il limite stabiliti dal codice penale [(v. art. 135)].
Art. 35.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu commessa.
Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art. 28.
Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena.
Art. 36.
La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di contravvenzione.
L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per l'ulteriore corso di giustizia.
Art. 37.
Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od oblazioni ai sensi dell'art. [101] 162 del codice penale, non sarà ammesso a conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio successivo.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od oblazione.
La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore.
Art. 38.
Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

omessi gli altri artt.

 

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