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Regio Decreto Legge n° 3267 del
30/12/1923
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. |
| TITOLO I - Provvedimenti per la tutela del pubblici
interessi . |
| Capo I - Limitazioni alla proprietà terriera. |
| Sezione I - Vincolo per scopi idrogeologici. |
Art. 1.
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e
destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui
agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o
turbare il regime delle acque. |
Art. 2.
La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel
perimetro dei singoli bacini fluviali.
A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa
catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare
possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare,
descrivendone i confini.
In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono
la proposta. |
Art. 3.
Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte
per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all'albo
pretorio del Comune.
Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a
disposizione degli interessati.
La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione. |
Art. 4.
I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta
libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito
dall'articolo precedente.
Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l'esemplare della
carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione
dell'Ispettorato [forestale] dipartimentale delle foreste [(v. artt. 3 e 4 D. Lgs. 12
marzo 1948, n. 804)], al Comitato costituito a norma dell'art. 181.
Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso
delegati ad apposito sopraluogo.
Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta
giorni dalla notificazione della decisione. |
Art. 5.
Esaurito l'esame dei ricorsi, [ilComitato forestale] la Camera di commercio, industria ed
agricoltura darà notizia dell'esito di essi all'Ispettorato forestale.
Questo, entro sessanta giorni dall'annuncio, curerà la pubblicazione all'albo di ogni
Comune di un esemplare della carta topografica con l'indicazione delle zone
definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse.
Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s'intenderà definitiva
quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta. |
Art. 6.
Le variazioni da apportarsi alla delimitazione delle zone vincolate in seguito alle
decisioni dei ricorsi al Consiglio di Stato, saranno pubblicate nei modi e nei termini
stabiliti dall'art. 5. |
Art. 7.
Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la
trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono
subordinate ad autorizzazione [del Comitato forestale] della Camera di commercio,
industria ed agricoltura e alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di
prevenire i danni di cui all'art. 1. |
Art. 8.
Per i terreni predetti [il Comitato forestale] la Camera di commercio, industria ed
agricoltura dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e
del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e
utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di
dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria,
in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo. |
Art. 9.
Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti
restrizioni:
a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure
distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle
giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
b) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non
sia assicurata la ricostituzione di essi;
c) nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive è, di
regola, vietato il pascolo delle capre.
Su conforme parere dell'Autorità forestale, [il Comitato] la Camera di commercio,
industria ed agricoltura potrà autorizzare il pascolo nei boschi e determinare le
località in cui potrà essere eccezionalmente tollerato il pascolo delle capre. |
Art. 10.
Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, compilate in forma di regolamento,
sono rese esecutive dal [Ministro per l'economia nazionale] Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le
parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni del titolo I del presente
decreto ed alle leggi ed ai regolamenti generali.
Nel detto regolamento saranno comprese le norme di Polizia forestale. |
Art. 11.
[Il Comitato] la Camera di commercio, industria ed agricoltura, nel determinare le norme
di polizia forestale, stabilirà anche le pene per i trasgressori, senza eccedere i limiti
fissati dall'art. 434 del codice penale. |
Art. 12.
I proprietari dei terreni compresi nelle zone vincolate possono separatamente chiedere che
i propri terreni siano in tutto od in parte esclusi dal vincolo.
Per ottenere tale esclusione dovranno farne domanda [al Comitato forestale] alla Camera di
commercio, industria ed agricoltura. Per l'ulteriore procedura si seguiranno le norme
stabilite negli artt. 4, 5 e 6.
I terreni esclusi dal vincolo saranno indicati in un elenco da pubblicarsi a cura
dell'Ispettorato forestale.
Le spese di accertamento sono a carico dello Stato solo nel caso di accoglimento delle
domande degli interessati. |
Art. 13.
Le zone vincolate, nelle quali, per lavori eseguiti, per mutate forme di utilizzazione dei
terreni o per altre cause, risulti cessato il pericolo di danni, di cui all'art. 1,
possono [dal Comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, su
proposta dell'Amministrazione forestale o su richiesta degli interessati, essere
dichiarate esenti dal vincolo.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura potrà del pari dichiarare totalmente o
parzialmente esenti dalle limitazioni imposte dalle prescrizioni di massima i proprietari
di terreni compresi nelle zone vincolate, qualora si verifichino le circostanze previste
dal precedente comma.
L'esenzione avrà carattere personale; a tutti gli altri effetti di legge anche questi
terreni s'intenderanno vincolati.
Per le spese di accertamento valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente. |
Art. 14.
Le zone ed i terreni esenti dal vincolo possono, per iniziativa dell'Amministrazione
forestale, o di chiunque vi abbia interesse, essere sottoposte a vincolo.
Per la determinazione delle prime e dei secondi e per la dichiarazione di vincolo saranno
osservate le norme stabilite negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6. |
Art. 15.
Per combattere le epidemie di parassiti animali e vegetali nei boschi, anche se non
vincolati, si osserveranno le disposizioni contenute nella [L. 26 giugno 1913, n. 888]
[(v. ora la L. 18 giugno 1931, n. 987)], per prevenire e combattere le malattie delle
piante, in quanto trovino applicazione nel caso particolare. |
Art. 16.
Gli estimi dei terreni vincolati, che nella formazione del catasto siano stati applicati
senza tener conto degli effetti del vincolo, saranno riveduti e ridotti in proporzione
della diminuzione di reddito causata dal vincolo stesso. |
| Sezione II - Vincolo per altri scopi. |
Art. 17.
I boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati dalla caduta
di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli
ritenuti utili per le condizioni igieniche locali, possono su richiesta delle Province,
dei Comuni o di altri enti e privati interessati, essere sottoposti a limitazioni nella
loro utilizzazione.
Per disposizione della competente Amministrazione dello Stato possono essere sottoposti ad
analoghe limitazioni i boschi, dei quali sia ritenuta necessaria la conservazione anche
per ragioni di difesa militare.
Le limitazioni di cui al comma precedente sono stabilite dalle Amministrazioni interessate
in seguito ad accordi col [Ministero dell'economia nazionale] Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
Per la diminuzione di reddito derivante dalle limitazioni di cui al primo e secondo comma
del presente articolo sarà dovuto ai proprietari o possessori di boschi un congruo
indennizzo.
Questo, insieme con le spese per l'imposizione dei detti vincoli, sarà a carico di coloro
che promossero le limitazioni e ne trarranno vantaggio.
Gli enti ed i privati, di cui al primo comma, all'atto della domanda, dovranno dimostrare
di avere i mezzi sufficienti per corrispondere l'indennizzo di cui sopra.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi considerati [nel testo
unico di legge 16 maggio 1900, n. 401] nella L. 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù
militari. |
Art. 18.
La necessità dei vincoli sui boschi, di cui al primo comma dell'articolo precedente,
sarà, caso per caso, dichiarata [dal comitato forestale] dalla Camera di commercio,
industria ed agricoltura in seguito a domanda motivata degli enti o privati interessati ed
a relazione scritta di una Commissione di membri [del Comitato] della Camera di commercio,
industria ed agricoltura, incaricata dei necessari accertamenti.
Nei casi di vincolo per ragioni igieniche dovrà essere sentito anche il Consiglio
sanitario provinciale.
Contro la dichiarazione della necessità del vincolo è ammesso ricorso al Consiglio di
Stato nel termine stabilito dall'art. 4. |
Art. 19.
La domanda di dichiarazione della necessità del vincolo o provvedimento dell'autorità,
di cui all'art. 17, comma secondo, deve notificarsi al proprietario o a colui che a
qualsiasi titolo abbia nell'attualità il godimento del bosco.
Dal momento della notificazione fino all'esaurimento della procedura relativa alla
dichiarazione ed imposizione del vincolo, il proprietario o possessore del bosco non
potrà compiere in esso alcun taglio di piante.
Esso però potrà chiedere, in sede di liquidazione dell'indennizzo, un compenso per il
pregiudizio economico subito a causa della sospensione dei tagli. |
Art. 20.
Riconosciuta la necessità del vincolo di cui al primo comma dell'art. 17, verranno
determinate le forme e le modalità del godimento del bosco. A tal uopo [il Comitato] la
Camera di commercio, industria ed agricoltura informerà l'Amministrazione forestale e le
parti interessate delle proprie deliberazioni.
Analoga notificazione sarà fatta dall'autorità che promosse la dichiarazione di vincolo,
di cui al secondo comma dell'articolo stesso.
Entro trenta giorni dalle dette notificazioni, l'Amministrazione forestale invierà al
Sindaco, per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, un esemplare della carta
topografica col tracciato del terreno boschivo sottoposto a vincolo, ed un estratto delle
norme relative alla utilizzazione di esso.
L'affissione all'albo sarà fatta per un periodo di giorni quindici, dopo del quale la
determinazione del vincolo s'intenderà definitiva ad ogni effetto di legge. |
Art. 21.
Sulla base dei minori redditi derivanti dalle limitazioni imposte alla consuetudinaria
utilizzazione del bosco sarà stabilito l'ammontare dell'indennizzo.
Qualora manchi l'accordo fra le parti, la misura dell'indennizzo sarà fissata, su
richiesta della parte più diligente, da tre arbitri, nominati uno dal proprietario o
possessore del bosco, l'altro dall'ente o privato che promosse il vincolo ed il terzo
dagli arbitri scelti dalle parti, e, in caso di mancato accordo, dal Presidente del
Tribunale della circoscrizione, tra gli ingegneri, i laureati in scienze agrarie, i periti
forestali ed i geometri iscritti nell'albo dei periti del Tribunale.
Lo stesso Presidente, su richiesta della parte più diligente, procederà alla nomina
dell'arbitro non designato dall'altra parte.
La decisione del Collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà
suscettibile dei gravami previsti dalla legge. |
Art. 22.
Il Collegio arbitrale, di cui all'articolo precedente, nel determinare la misura
dell'indennizzo, stabilirà anche le modalità del pagamento, che può aver luogo sotto
forma di canone annuo.
Qualora il bosco vincolato agli effetti dell'articolo 17 sia vincolato anche per scopi
idrogeologici, l'eventuale indennizzo sarà stabilito senza computare le diminuzioni di
reddito derivanti da questo secondo vincolo. |
Art. 23.
In casi d'urgenza e qualora si abbia fondato motivo per ritenere che boschi situati nelle
condizioni di cui all'art. 17 possano essere utilizzati in modo da produrre i danni
previsti dall'articolo stesso, la Camera di commercio, industria ed agricoltura, su
richiesta di chiunque vi abbia interesse, nonché le Amministrazioni dello Stato, nel caso
previsto dal secondo comma del detto articolo, potranno imporre l'astensione da qualsiasi
forma di utilizzazione di essi, fino all'esaurimento della procedura, di cui agli articoli
precedenti. |
| Capo II - Disposizioni penali e di polizia. |
Art. 24.
Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme
emanate[dal comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura per
l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed
utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi
e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà
nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno,
non mai però inferiore a lire 320.000, e considerandosi come decara intera una frazione
di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il
termine da questo stabilito. |
Art. 25.
In caso d'inosservanza dell'obbligo stabilito nell'articolo precedente, il contravventore
dovrà, entro trenta giorni dalla diffida [del Comitato] della Camera di commercio,
industria ed agricoltura, depositare presso la Sezione di regia Tesoreria provinciale la
somma corrispondente alla spesa prevista, restando a cura [del Comitato] della Camera di
commercio, industria ed agricoltura di far eseguire direttamente i lavori.
Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la
somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del Presidente [del Comitato]
della Camera di commercio, industria ed agricoltura, sarà fatta con le norme stabilite
per l'esazione delle contribuzioni dirette. |
Art. 26.
Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art.
17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle
prescrizioni emanate[dal comitato forestale] dalla Camera di commercio, industria ed
agricoltura ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo
dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo
del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli
articoli precedenti. |
Art. 27.
Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena, ove si
rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza
pregiudizio delle pene, nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a
proprio profitto. |
Art. 28.
Le infrazioni di cui agli art. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore od
amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma
altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscano un
reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'art. 26 non sarà inferiore ai
tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà inferiore ai due terzi del
massimo, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di
persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.
La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e
semenzai dell'Amministrazione forestale. |
Art. 29.
Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta
dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del
presente decreto. Le parti interessate potranno impugnare, innanzi all'Autorità
giudiziaria, la valutazione fatta dagli agenti forestali.
Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il
risarcimento dei danni a favore di chi di ragione. |
Art. 30.
Ove i reati di cui nel presente decreto per qualunque motivo cadessero sotto le
disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti,
sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà essere applicata nella misura del
minimo, salva la disposizione dell'art. 28. |
Art. 31.
I delitti contro le proprietà commessi sui boschi vincolati, anche quando non diano luogo
ad azione privata, sono perseguibili d'ufficio nei casi previsti dalle prescrizioni[del
comitato forestale] della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dai
provvedimenti delle autorità, delle quali è cenno nel secondo comma dell'art. 17. |
Art. 32.
Senza tener conto dell'esistenza o meno di vincoli, qualora nei boschi si sviluppi
un'epidemia di parassiti animali o vegetali, tale da minacciarne l'esistenza e da far
temere la propagazione ad altri boschi, il proprietario o possessore è tenuto a darne
subito avviso all'Autorità forestale più vicina, in conformità di quanto sarà ordinato
dalle norme di Polizia forestale, di cui all'art. 10. |
Art. 33.
Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato
motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è
punito a norma dell'articolo [435] 652 del codice penale. |
Art. 34.
Le pene pecuniarie stabilite dal presente decreto saranno, nel caso di non effettuato
pagamento, commutate nell'arresto, a seconda del suo ammontare, osservato il ragguaglio ed
il limite stabiliti dal codice penale [(v. art. 135)]. |
Art. 35.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere conciliate
davanti all'Ispettore capo del ripartimento nella cui circoscrizione l'infrazione fu
commessa.
Per tale conciliazione il contravventore dovrà pagare una somma corrispondente al minimo
della pena per la prima volta, al minimo aumentato della metà del minimo per la seconda
volta ed al doppio del minimo per la terza volta, salvi gli aumenti stabiliti dall'art.
28.
Se si tratti di contravvenzione a pena fissa, dovrà pagare per la prima volta la metà di
essa, per la seconda volta i tre quinti e per la terza volta l'intera pena. |
Art. 36.
La domanda di conciliazione può esser fatta verbalmente o per iscritto all'Ispettore
forestale capo del dipartimento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
verbale di contravvenzione.
L'Ispettore, ammettendo la conciliazione, stabilisce il termine entro il quale il
contravventore potrà dimostrare di avere versato, presso gli uffici e nei modi che
saranno indicati dal regolamento, la somma dovuta a titolo di pena.
Detto termine non potrà superare i sessanta giorni.
Qualora la conciliazione non sia stata invocata o l'ammenda non pagata nei termini
suddetti, l'Ispettore trasmetterà il verbale di contravvenzione al Pretore competente per
l'ulteriore corso di giustizia. |
Art. 37.
Chi nel periodo di due anni abbia commesso tre infrazioni alle disposizioni del presente
decreto, per le quali sia intervenuta condanna o conciliazione, a norma dell'art. 35, od
oblazioni ai sensi dell'art. [101] 162 del codice penale, non sarà ammesso a
conciliazione per altri reati, previsti dal presente decreto, accertati nel biennio
successivo.
Agli effetti delle disposizioni precedenti, sarà sempre considerata come prima
contravvenzione quella commessa dopo due anni dall'ultima condanna, conciliazione od
oblazione.
La conciliazione potrà aver luogo anche per i danni senza limite di valore. |
Art. 38.
Le notificazioni, le domande, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle
conciliazioni regolate dall'art. 36 sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e
registro.omessi gli altri artt. |
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