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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.
258
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in
materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 128. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche, concernente disposizioni in
materia di risorse idriche;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, concernente
l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 maggio 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto
2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei
trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e
per la funzione pubblica;
E m a n ail seguente decreto legislativo: |
Art. 1.
Definizioni
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue industriali :
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono
attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento;";
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) "acque reflue urbane : acque
reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali
ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e
provenienti da agglomerato;";
c) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato : area in cui la
popolazione ovvero le attivita' economiche sono sufficientemente concentrate cosi' da
rendere possibile, e cioe' tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto
ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico
finale;";
d) dopo la lettera n) e' inserita la seguente: "n-bis) "utilizzazione agronomica
: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla
lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi
contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;";
e) dopo la lettera o) e' inserita la seguente: "o-bis) "gestore del servizio
idrico integrato : il soggetto che in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla
piena operativita' del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio
pubblico;";
f) dopo la lettera aa) e' inserita la seguente: "aa-bis) "fognature separate :
la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di
dilavamento e puo' essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle
acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia;";
g) dopo la lettera cc) e' inserita la seguente: "cc-bis) "scarichi esistenti :
gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e
conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque
reflue urbane per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure
relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13
giugno 1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;". |
Art. 2.
Competenze
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 3 e' sostituito dal
seguente.
"3. in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute
o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in
conformita' all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i
poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessita', nonche'
quanto disposto dall'articolo 53. Gli oneri economici connessi all'attivita' di
sostituzione sono posti a carico dell'ente inadempiente.". |
Art. 3.
Perseguimento obiettivo di qualita' ambientale
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati del
primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 42 e 43, le regioni identificano per
ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualita' corrispondente
ad una di quelle indicate nell'allegato 1.". |
| omessi gli articoli |
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