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| Decreto del Presidente della Repubblica
n° 470 del 08/06/1982:Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità
delle acque di balneazione. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per
l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità
europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art.1 della legge 9 febbraio 1982,
n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio
1982;
Emana il seguente decreto: |
Art. 1.
Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle
acque di balneazione.
Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di
piscina. |
Art. 2.
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine
nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
b) "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di
cui al punto a);
c) "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre,
fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
d) "periodo di campionamento" è il periodo che inizia un mese prima della
stagione balneare e termina con la fine della stessa. |
Art. 3.
Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attività
connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base
a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualità delle
acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali
saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanità. |
Art. 4.
Alle regioni competono:
a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui
saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali
previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi;
b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle
analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento
relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle
amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione
balneare;
c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini
locali;
d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella
(allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si
verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonché i
provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi
tempestivamente al Ministero della sanità.
I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1)
saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura dei presidi e servizi
multizonali.
Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici
sanitari comunali.
I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti,
per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano. |
Art. 5.
Ai comuni competono:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del
sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non
idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle
analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente,
dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di
balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a),
sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui
al precedente punto b);
e) l'immediata segnalazione ai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di
inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio. |
Art. 6.
Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a),
il giudizio di idoneità alla balneazione è subordinato ai risultati favorevoli delle
analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno
precedente.
Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento
relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata
nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questioni sono conformi
a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non
conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai
corrispondenti valori.
Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta
limitazione del 50%.
Per i parametri "coliformi totali", "coliformi fecali" e
"streptococchi fecali" la percentuale dei campioni conformi è ridotta all'80%.
Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati,
nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni
influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni
metereologiche eccezionali.
Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati
sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli
ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.
Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un
campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella
allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del
presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la
possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una
accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque
campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone
limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.
Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per
uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere
temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli
interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per
i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5,
l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.
Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento
massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente
comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i
conseguenti tempestivi provvedimenti.
Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i
controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella
tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati con la
frequenza prevista in tabella (allegato 1), le acque interessate potranno essere
nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c). |
Art. 7.
Limitatamente ai parametri "coliformi totali", "coliformi fecali" e
"streptococchi fecali" e qualora si disponga dei risultati analitici mensili di
un numero di campioni uguale o maggiore di cinque potrà essere applicato, in alternativa
a quanto previsto ai commi primo, quarto, settimo ed ottavo del precedente art. 6, il
criterio di valutazione favorevole alla balneazione quando almeno il 60% dei campioni
presenti valori, per i parametri sopra indicati, non superiori ai valori limite di cui
all'allegato 1 mentre dell'aliquota rimanente almeno la metà (20% del totale dei
campioni) presenti valori non superiori al doppio dei valori limite sopra richiamati.
Il giudizio di idoneità alla balneazione all'inizio della stagione sarà subordinato ai
risultati favorevoli delle analisi effettuate su un minimo di cinque campioni prelevati
nel mese antecedente l'inizio della stessa e sugli ultimi cinque campioni della stagione
balneare precedente.
Nel corso della stagione balneare, per il giudizio di idoneità, saranno considerati i
risultati delle analisi effettuate nel periodo di campionamento in corso e relative agli
ultimi campioni prelevati, temporalmente consecutivi, in numero non inferiore a dieci;
durante il primo mese di detta stagione i risultati disponibili saranno integrati con gli
ultimi risultati, temporalmente consecutivi, della stagione precedente fino a raggiungere
il numero di 10.
Nel caso i risultati non siano conformi ai limiti ed alle percentuali sopraindicati si
procederà all'esame batteriologico di altri cinque campioni da prelevare nei dieci giorni
successivi. La balneazione dovrà essere vietata se, inserendo nella serie dei risultati
analitici precedentemente disponibili questi ultimi cinque, la valutazione risulti ancora
non favorevole. |
Art. 8.
Quando nel corso della stagione balneare precedente risultati mettono in evidenza valori
di coliformi fecali superiori a 1.000 per 100 ml. nell'80% o più dei campioni, ferma
restando la non idoneità alla balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le
acque interessate.
I controlli saranno ripresi a seguito di interventi volti a rimuovere le cause
dell'inquinamento ed il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione sarà
subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite per almeno due mesi consecutivi nel
"periodo di campionamento" con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1). |
Art. 9.
È consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:
a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche
eccezionali;
b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con
superamento dei valori-limite fissati.
Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al
Ministero della sanità idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta. |
Art. 10.
Per le acque di balneazione in prossimità delle frontiere e per quelle che le
attraversano, gli obiettivi di qualità comuni, verranno determinati di concerto fra lo
Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria. |
Art. 11.
Il primo "periodo di campionamento" di cui all'art. 2 dovrà riferirsi alla
seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme
previste dal presente decreto.
Fino a tale data per il giudizio di idoneità alla balneazione si applicano le
disposizioni già emanate al riguardo dal Ministero della sanità. |
Art. 12.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| omessi gli allegati |
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