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| Decreto del Presidente della Repubblica
n° 236 del 24/05/1988: Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche
comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Vista la direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano, indicata nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 11 aprile 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16
aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive
indicate nel predetto elenco C, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi
previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio
1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e
delle foreste, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
Emana il seguente decreto: |
Art. 1. Principi generali. -
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo
umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita
ed introduce misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche. |
Art. 2. Campo di applicazione. -
1. Per acque destinate al consumo umano si intendono tutte le acque, qualunque ne sia
l'origine, allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, che siano:
a) fornite al consumo;
b) ovvero utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti e
sostanze destinate al consumo umano e che possano avere conseguenze per la salubrità del
prodotto alimentare finale.
2. Restano escluse dal campo di applicazione del presente decreto le acque minerali e
termali. |
Art. 3. Requisiti di qualità. -
1. I requisiti di qualità delle acque sono valutati sulla base dei valori e delle
indicazioni relativi ai parametri di cui all'allegato I.
2. La concentrazione massima ammissibile di ciascun parametro non può essere superata.
3. I valori guida costituiscono obiettivi al cui raggiungimento l'attività amministrativa
deve tendere.
4. Per le acque che subiscono un trattamento di addolcimento sono specificati,
all'allegato I, i valori della concentrazione minima richiesta.
5. I valori che sono indicati nell'allegato I devono essere interpretati per ciascun
parametro tenendo conto delle osservazioni eventualmente riportate nel medesimo allegato. |
Art. 4. Aree di salvaguardia delle risorse idriche. -
1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da
destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di
tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi
ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle
aree di ricarica delle falde. |
Art. 5. Zona di tutela assoluta. -
1. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni
di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e
deve avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile.
2. L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla
situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. |
Art. 6. Zona di rispetto. -
1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e
comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto
di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di
vulnerabilità e rischio della risorsa.
2. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e
liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
d) aree cimiteriali;
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
f) apertura di cave e pozzi;
g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze
radioattive;
i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
l) impianti di trattamento di rifiuti;
m) pascolo e stazzo di bestiame.
3. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per
quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
4. Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di
cui ai commi 1, 2 e 3, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e
sponde, al fine di prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle
opere di presa, delle acque meteoriche e di quelle provenienti da scarichi. |
Art. 7. Zone di protezione. -
1. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del
territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici. |
Art. 8. Competenze statali. -
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) promozione, consulenza, indirizzo e coordinamento delle attività connesse con
l'applicazione del presente decreto;
b) le modifiche, le variazioni e le integrazioni degli allegati I, II e III;
c) la predisposizione e l'aggiornamento dei criteri generali e delle metodologie per il
rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci sotterranee, salmastre e marine da
destinare al consumo umano, nonché dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei
relativi catasti;
d) le norme tecniche per la tutela preventiva e per il risanamento della qualità delle
acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle
aree di salvaguardia delle risorse idriche;
e) le norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto;
f) le norme tecniche per la potabilizzazione delle acque;
g) le norme tecniche per lo scavo, perforazione, trivellazione, manutenzione, chiusura e
riapertura di pozzi d'acqua;
h) acquisizione ed elaborazione di informazioni sulla qualità delle acque destinate al
consumo umano.
2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla
lettera f) è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere e)
e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della
sanità e dell'ambiente. |
Art. 9. Competenze regionali. -
1. Alle regioni competono le seguenti funzioni:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza
per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la
quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli enti locali, per la
salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
c) esercizio del potere di deroga;
d) adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità
delle acque;
e) coordinamento del flusso informativo sulle caratteristiche delle acque destinate al
consumo umano, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 1, lettera h);
f) individuazione delle aree di salvaguardia e disciplina delle attività e destinazioni
ammissibili, salvo il disposto degli articoli 4, 5, 6 e 7. |
Art. 10. Frequenze di campionamento e metodi di analisi.
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1. Negli allegati II e III sono indicati, rispettivamente, i modelli e le frequenze minime
di campionamento, nonché i metodi analitici di riferimento da adottarsi per il controllo
qualitativo delle acque destinate al consumo umano, nei punti significativi della rete. |
Art. 11. Controlli. -
1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono
esercitati inoltre controlli periodici:
a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alla rete di distribuzione.
2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici
del Servizio sanitario nazionale.
3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono
essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di
trasporto. |
Art. 12. Controlli sanitari. -
1. I prelievi ed i controlli analitici sulle acque destinate al consumo umano sono
eseguiti dai servizi e presidi delle unità sanitarie locali.
2. I controlli ispettivi e i giudizi di qualità sulle acque destinate al consumo umano
spettano all'unità sanitaria locale.
3. Qualora i risultati analitici o dell'esame ispettivo evidenzino la possibilità di un
pregiudizio per la salute umana, l'organo di controllo, effettuata la valutazione del
pregiudizio, richiede alla regione, al comune ed al gestore dell'acquedotto, i
provvedimenti e le misure di competenza.
4. Copia dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono, con scadenza almeno bimestrale, trasmessi ai
Ministeri della sanità e dell'ambiente. |
Art. 13. Controlli interni. -
1. I soggetti gestori di impianti acquedottistici devono dotarsi di laboratori gestionali
interni, anche in forma consortile, per il controllo dei servizi essenziali del ciclo
dell'acqua. |
Art. 14. Controllo degli acquedotti. -
1. Per uniformare le attività di controllo su impianti di acquedotto ricadenti nell'area
di competenza territoriale di più unità sanitarie locali o di più servizi e presidi
multizonali, di cui all'art.22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione può
individuare l'unità sanitaria locale, il presidio o il servizio al quale attribuire la
competenza in materia di controlli.
2. Per gli acquedotti interregionali l'individuazione dell'organo sanitario di controllo
è disposta d'intesa tra le regioni interessate. |
Art. 15. Impiego degli antiparassitari. -
1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della
salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle
registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli
utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi
alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati
relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le
relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei
dati.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire
a richiesta della autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 16. Valore massimo ammissibile. -
1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili
stabilite per i parametri indicati nell'allegato I può essere determinato per singoli
parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione.
2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da
adottare, è determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga,
dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente
i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle
D ed E dell'allegato I, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa
pregiudicare la salubrità del prodotto alimentare finale. |
Art. 17. Deroghe. -
1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle
seguenti circostanze:
a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale è
tributaria la risorsa idrica;
b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali.
2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e
microbiologici, né comportare un rischio per la salute pubblica.
3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere
assicurato in nessun altro modo, può essere disposta la deroga alle concentrazioni
massime stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore
massimo ammissibile, che è determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in
modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la
salute pubblica.
4. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, qualora per
l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non
raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al
D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, può essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato,
la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto
nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che è
determinato dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento
non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica. |
Art. 18. Esercizio della deroga. -
1. Le deroghe sono disposte dall'autorità regionale per un limitato periodo di tempo,
anche su segnalazione dei comuni interessati.
2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate
dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3.
3. Il piano di intervento deve almeno contenere:
a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche;
b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno;
c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area;
d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra
natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al
punto b);
e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire
l'approvvigionamento, nonché i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie
impiegate;
f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori.
4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di
risanamento è adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni
regione provvede per il territorio di propria competenza.
5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della
sanità e dell'ambiente. |
Art. 19. Proroga. -
1. Il termine stabilito per l'osservanza dell'allegato I può essere prorogato in presenza
di situazioni eccezionali relative a gruppi di abitati geograficamente delimitati.
2. La proroga è disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, su richiesta dalla regione interessata.
3. La regione richiede la proroga indicandone l'oggetto, le modalità ed i tempi e
presentando:
a) una relazione sulle difficoltà incontrate che identifica in particolare le cause che
impediscono l'osservanza dei requisiti di qualità per le acque necessarie a soddisfare i
bisogni di consumo umano degli abitati interessati;
b) il piano per il miglioramento delle acque finalizzato a garantire l'osservanza, alla
scadenza della proroga, dell'allegato I.
4. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, previo espletamento della procedura
comunitaria prevista dall'art. 20 della direttiva.
5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della
lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della
regione è condizione di efficacia della proroga stessa.
6. Le misure da adottare per l'attuazione del piano di miglioramento delle acque possono
disporre, in relazione alle individuate cause della situazione eccezionale che giustifica
la proroga, controlli e restrizioni per lo svolgimento di attività e l'uso di prodotti,
anche in deroga alle leggi vigenti.
7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità. |
Art. 20. Competenza delle regioni speciali e province
autonome. -
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. |
Art. 21. Sanzioni. -
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle
disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i
requisiti di qualità previsti dall'allegato I è punito con l'ammenda da lire 250.000
(duecentocinquantamila) a lire 2.000.000 (duemilioni) o con l'arresto fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di
qualità previsti dall'allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o
contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato
di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la
salubrità del prodotto alimentare finale.
3. L'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle
aree di salvaguardia e nei piani di intervento di cui all'art. 18 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 500.000 (cinquecentomila) a lire 5.000.000
(cinquemilioni).
4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 500.000 (cinquecentomila) a lire 3.000.000 (tremilioni). |
Art. 22. Disposizioni finali. -
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8
febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 9
maggio 1985, relativo alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo
umano.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515,
continuano ad applicarsi se non incompatibili con il presente decreto.
3. Le norme tecniche di prima attuazione sono emanate entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. |
| omessi gli allegati |
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