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| Decreto Legislativo del Governo n° 99
del 27/01/1992 Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
agricoltura. |
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti
dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 ottobre 1976, n. 670;
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono
possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di
cui al punto a.1.;
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti
dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere
assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel
successivo articolo 3.1.
b) Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a
deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in
maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro
utilizzazione;
c) Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché
zootecnico;
d) Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento
sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo.
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