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| Legge ordinaria del Parlamento n° 319
del 10/05/1976 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. |
Art. 1.
La presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed
indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche
che private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo;
b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in
materia di insediamenti;
c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione;
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani
regionali;
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi
idrici.
Restano salve le disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, e successive
integrazioni e modificazioni.
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Art. 2.
Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle
attività pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle
caratteristiche dei corpi idrici, nonché dei criteri metodologici per la formazione e
l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;
c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto
d), sulla base dei piani regionali, nonché il controllo della compatibilità dei piani
regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere permanenti
interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;
d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini
produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di
consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo,
fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
e) la determinazione di norme tecniche generali:
1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di
acquedotto, fognatura e depurazione;
2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi
agricoli, purché le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel
sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;
3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione
e dai processi di depurazione;
4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le
eventuali più restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati
secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate
entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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