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| Legge ordinaria del Parlamento n° 36
del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche. |
1Art. 1. Tutela e uso delle risorse idriche. -
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono
pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri
di solidarietà.
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti
delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e
la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali. |
Art. 2. Usi delle acque. -
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del
medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la
risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo
umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il
regolamento per la disciplina delle modificazioni artificiali della fase atmosferica del
ciclo naturale dell'acqua.
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