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Lettera Circolare n° 1803 del
13/06/1997
Autocontrollo alimentare D.P.R. 14 gennaio 1997 n. 54 |
La normativa adottata dall'Unione Europea relativamente
agli aspetti igienico sanitari connessi alla produzione ed alla commercializzazione di
prodotti di origine animale destinati al l'alimentazione umana prevede che venga
garantita, da parte degli stabilimenti di produzione, un'attività di autocontrollo della
produzione stessa.
Le analisi relative a detta attività possono essere effettuate da laboratori di analisi
interni agli stabilimenti o, in assenza di questi, da laboratori esterni riconosciuti dal
Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità, per quanto stabilito esplicitamente dai decreti legislativi
relativi alle tipologie di alimenti di cui all'allegato 1, è tenuto a redigere una lista
di laboratori che effettuano l'autocontrollo per i singoli suddetti settori.
Per tale scopo, questo Dipartimento ha attivato già da tempo una procedura di
riconoscimento dei laboratori di cui si tratta articolata in due fasi, di cui la prima
prevede l'inserimento provvisorio negli elenchi ministeriali in seguito ad invio di una
domanda e relativa documentazione, e la seconda costituita da un esame approfondito dei
documenti inviati, tra cui è compreso il manuale della qualità, e da un sopralluogo
ispettivo, in base ai quali verrà effettuato il riconoscimento previsto.
Anche il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 che costituisce il regolamento di attuazione delle
Direttive 92/46 e 92/47/CEE, riguardanti la produzione e immissione sul mercato del latte
e dei prodotti a base di latte, prevede all'art. 17 il riconoscimento dei laboratori di
analisi che effettuano controlli per conto terzi.
Il punto 3 di detto articolo attribuisce al Ministero della Sanità l'emanazione di un
decreto con cui vengono fissate le modalità per il riconoscimento di tali laboratori.
Nelle more della emanazione di detto provvedimento ed al fine di consentire gli
adempimenti previsti dal D.P.R. n. 54 da parte degli stabilimenti e delle Autorità
sanitarie territoriali, si ritiene opportuno fare riferimento alla procedura già attivata
per le altre tipologie alimentari e, a tale proposito, si forniscono le seguenti
precisazioni.
I laboratori pubblici e privati che intendono essere riconosciuti e inseriti negli elenchi
ministeriali per l'attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo previsto dal D.P.R.
54/97 possono presentare a questo Ministero - DANSPV - domanda corredata con la
documentazione indicata nell'allegato 2 - punti 1 - 6.
Il manuale della qualità - punto 7 - che deve essere comunque già presente nei
laboratori che operano a norma europea EN 45001, potrà essere inviato successivamente.
I laboratori che fossero già stati inseriti negli elenchi provvisori per altre tipologie
alimentari di cui all'allegato 1 presenteranno domanda in bollo in cui faranno riferimento
alla precedente corrispondenza, fornendo le eventuali informazioni necessarie ai fini
della valutazione della propria idoneità in relazione alle analisi previste nel contesto
dell'autocontrollo ai sensi del D.P.R. sopra citato.
L'attestazione di cui al punto 6 dell'allegato 2 può essere omessa se già trasmessa con
la precedente domanda.
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