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Decreto Ministeriale del 29/01/1997
Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina per quanto
riguarda gli alimenti per la prima infanzia. |
Art. 1.
Nel territorio italiano è vietata la produzione, l'importazione e l'immissione in
commercio di alimenti per la prima infanzia, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, contenenti cervello, midollo spinale, fegato ed altri tessuti viscerali di
ruminanti. |
Art. 2.
Sono revocate le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1994, citato
nelle premesse, relative ad alimenti per la prima infanzia contenenti cervello o fegato di
ruminanti.
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