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Decreto Ministeriale del 30 agosto 2000
recante"Sistema obbligatorio e facoltativo di etichettatura della carne bovina"
Registrato alla Corte dei Conti il 14 novembre 2000
(registro 2, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, foglio 154)Pubblicato sulla
G.U. n.° 268 del 16 novembre 2000 |
Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carni bovine e allabrogazione del precedente Regolamento
(CE) n. 820/97;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante
modalità dapplicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine;
VISTA la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformità dell'articolo 20
del sopraccitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio è stato
notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali è
designato quale "Autorità competente" ai fini dell'applicazione delle norme
comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;
VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante "Modalità applicative
supplementari del regolamento n. 820/1997/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine
e dei prodotti a base di carne bovina";
RITENUTA la necessità di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni
sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonché di disporre termini e modalità
di applicazione supplementari per consentire lattività degli operatori e delle
organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine
così come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
DECRETA
Art.1
Ai fini del presente decreto s'intende per:
"etichettatura": l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su
pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non
pre-imballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al
consumatore nell'esercizio di vendita;
"carni bovine": tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29
91; tra le carni di animali della specie bovine si intendono comprese anche quelle della
specie bufalina; "carne bovina preconfezionata": unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne
bovina e dall'imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita,
avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto
non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
"carne bovina preincartata": unità di vendita costituita da carne bovina e
dallinvolucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;
"organizzazione": un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori
diversi negli scambi di carne bovina;
"autocontrollo": controllo interno del singolo operatore della filiera nonché
quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;
"controllo": controllo esercitato a cura di un organismo indipendente
autorizzato dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo
deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea
EN/45011;"vigilanza": controllo esercitato dalla Pubblica amministrazione per
garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1760/2000 e
delle norme attuative del presente decreto.
Sistema obbligatorio di etichettatura
Art.2
Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad
etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che
lavorano per conto terzi.
L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie:
un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e
l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo
animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di
animali;
il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il
gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello.
L'indicazione deve recare le parole "Macellato in (nome dello Stato membro o del
paese terzo) (numero di approvazione)";
il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati
sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è
situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in (nome
dello Stato membro o del paese terzo) (numero di approvazione)";
I numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di sezionamento previsti alle
lettere b) e c) sono:
quelli di approvazione previsti dall'articolo10, comma 1, della direttiva 64/433/CEE del
26 luglio 1964, oppure
il numero di registrazione nazionale.
Dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni dovranno indicare in etichetta, le
seguenti ulteriori informazioni:
Lo Stato membro o Paese terzo di nascita;
Gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
Lo Stato membro o Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.
Per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a 30
giorni nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o nello Stato membro o nel paese
terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non è necessario indicare tali Stati membri
o paesi terzi quale Stato membro o paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati
ingrassati in un altro Stato membro o paese terzo per un periodo superiore a 30 giorni.
Per le carni ottenute da animali nati nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998,
qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di
ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di
ingrasso è sostituita dall'indicazione "*(nato prima del 1° gennaio 1998)".
Per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunità, per le quali non sia
disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita ed al luogo di ingrasso, diversi
dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è
sostituita dall'indicazione "* (Importato vivo nella CE)" oppure "*
(Importato vivo da [nome del paese terzo])".
Per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso stato
membro U.E. è possibile riportare in etichetta "origine: (nome dello stato
membro)", mentre per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati
in uno stesso Paese terzo è possibile indicare "origine: (nome del Paese
terzo)".
In deroga, gli operatori e le organizzazioni indicano in etichetta, per le carni macinate,
dal 1 settembre 2000:
un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e
l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo
animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di
animali;
nome dello Stato in cui sono state preparate le carni macinate. L'indicazione deve recare
le parole: "Preparato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";nome dello
Stato membro o del Paese Terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. L'indicazione deve
recare le parole: "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
nonché dal 1 gennaio 2002:
nome del paese o dei paesi di nascita e di allevamento degli animali, se differenti da
quello di preparazione delle relative carni. L'indicazione deve recare le parole:
"Origine (Stato/i membro/i o Paese/i terzo/i di nascita e di allevamento)":
L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in
maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in
etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico
attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso
la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il
codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. Nell'esercizio di
vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara,
esplicita e leggibile. Le informazioni riportate in etichetta sulle carni preconfezionate
in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita
devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile.
Il rilascio delle etichette nei laboratori di sezionamento, nel caso di prodotto
preconfezionato, e negli esercizi di vendita, anche nel caso di carne venduta a taglio,
deve avvenire con un sistema che consenta la stampa automatica dell'etichetta medesima.
Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita
con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le
stesse informazioni previste in etichetta. Fermo restando l'obbligo dell'apposizione
dell'etichetta sulle carni preincartate negli esercizi di vendita, è consentita, fino al
15 dicembre 2000, la sostituzione dell'etichetta medesima con l'informazione fornita per
iscritto.
L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo
da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali
interessati. Il sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene in
particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o
tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso
dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.
Sistema facoltativo di etichettatura
Art.3
L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con ulteriori
informazioni, oltre a quelle obbligatorie di cui all'articolo 2, deve:
essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
essere in possesso dei requisiti tecnico - organizzativi previsti dal presente decreto;
disporre di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art.4
L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:
capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del
disciplinare;
gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono
allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli e degli esercizi di
vendita.
L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:
applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura
delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema automatico che garantisca un nesso tra
quantità di carne in entrata e quella messa in vendita. L'etichettatura può essere
garantita nel quadro di un sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce le
dovute garanzie a quello successivo;
tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle
informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.
Art.5
Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali
il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare apposita domanda ed
allegare:
relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la
distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato;
disciplinare come previsto all'articolo 10;
disciplinare e atto di approvazione ufficiale del paese della U.E. o del paese terzo
riconosciuto equivalente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora una delle fasi
della produzione sia assicurata in detti paesi;
documentazione attestante i requisiti previsti all'articolo 6.
Art.6
L'organismo indipendente, designato dall'operatore o dalla organizzazione ai controlli ai
fini dell'etichettatura, deve essere riconosciuto rispondente ai criteri fissati dalla
norma europea EN/45011. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi
della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi
possono essere diversi.
Art.7
E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali una apposita
Commissione con il compito di esprimere pareri in merito:
all'approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso
di segmenti produttivi della filiera;
alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti
all'articolo 6;
alla revoca dell'approvazione dei disciplinari;
alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente;
alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un
singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'articolo 10,
nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza;
all'approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di
carni bovine si effettuino in due o più Stati membri dell'U.E., esclusivamente per gli
elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale;
alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione
dei disciplinari;
alle modalità di controllo della banca dati;
all'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare;
alle modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attività di
vigilanza di cui all'articolo15.
La Commissione ha, inoltre, la facoltà di poter chiedere eventuale altra documentazione
che riterrà opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari.
La Commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare
per l'esame dei disciplinari.
Art.8
Della Commissione fanno parte:
due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzioni
di Presidente;
un funzionario del Ministero della sanità;
un funzionario del Ministero dell'industria;
quattro rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. Tali
rappresentanti sono integrati di volta in volta dai rappresentati delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione;
Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
La Commissione può avvalersi di esperti dei processi di produzione dell'intera filiera.
Art.9
L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 è il
Ministero delle politiche agricole e forestali che, sulla base del parere della
Commissione di cui all'articolo 7, ha il compito di:
approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi a partire dal giorno successivo
alla data di presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso,
dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro
tale periodo di tempo non si è pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda,
oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera
approvato. Ad ogni disciplinare approvato è attribuito un codice alfanumerico a livello
nazionale;
autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente articolo 6;
revocare l'approvazione dei disciplinari;
revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente;
notificare alla Commissione U.E. l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari.
monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.
Art.10
Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle
varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo
di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni
e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare
l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in
modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.
Il disciplinare deve indicare, in particolare:
le informazioni, oltre quelle obbligatorie di cui all'articolo 2, che si intendono fornire
in etichetta fra quelle previste all'articolo 12;
le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il
sistema di controllo adottato;
i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del
quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali
interessati, dall'altro;
gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da
parte dell'organizzazione;
i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente,
ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011;
le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio
dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti;
il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di
controllo;
i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare
nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse
rispettare il disciplinare;
l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.
Art.11
L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione,
segnala, alla stessa e al Ministero delle politiche agricole e forestali, eventuali
inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.
Art.12
L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina, su base volontaria, oltre alle
informazioni obbligatorie di cui all'articolo 2, contiene ulteriori indicazioni
facoltative sull'animale e sulle relative carni. In particolare, dette informazioni
facoltative possono riguardare:
la macellazione: indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, età
dellanimale macellato, data di macellazione e/o di preparazione delle carni, periodo
di frollatura delle carni, ecc.;
l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di
ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione, ecc.;
lanimale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.;
eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione dell'operatore o
della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle
politiche agricole e forestali. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti
produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle
confezioni di carne al consumo è almeno quello dell'ultimo segmento.
L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia,
può riportare l'indicazione di "Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in
Italia" oppure la dizione "Origine: Italia".
Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta
reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le
carni.
Art.13
Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, nel caso l'operatore o
l'organizzazione intenda fornire indicazioni facoltative contenute nel disciplinare
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, deve essere rilasciata una
etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui
all'articolo 12, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di
vendita. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta
in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. L'etichetta può essere sostituita
con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le
stesse informazioni previste in etichetta.
Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso
tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il
singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro.
Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione
dall'inizio dell'attività. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la
conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato;
devono inoltre garantire l'impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e la loro
costante identificazione.
Art.14
Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve
assicurare, per le fasi di propria competenza, su base informatica:
l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe
nazionale degli allevamenti;
l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;
l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;
l'identificazione dei lotti commerciali;
l'elenco degli esercizi di vendita;
lo scarico dei singoli animali e dei lotti.
L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1,
secondo le modalità definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita
la Commissione di cui all'articolo 7.
Art.15
La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle
carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al
Servizio Sanitario Nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e
forestali quale "autorità competente" in collaborazione con le Regioni e
Province autonome.
Art.16
L'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea
e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno
due anni.
Art.17
Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati
legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli
animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'articolo 3 nel caso
sia stato sanzionato per gli stessi reati.
Il divieto di cui al comma 1. permane:
per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di
illecito, nel caso di sanzioni amministrative;
per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso,
per un periodo comunque non superiore ai due anni;
per un periodo supplementare di 5 anni, a partire dalla data della sentenza di condanna.
L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 può avvenire per
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio1968, n. 15.
L'organizzazione deve comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro
15 giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la
filiera.
Art.18
E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che,
in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del regolamenti
CEE n.2081/92 e n.2082/92 relativi rispettivamente alla "protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari" e
"alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari".
Art.19
In adempimento alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1825/2000, gli Organi di vigilanza impartiscono le necessarie disposizioni per la
rietichettatura delle carni bovine ovvero per la loro destinazione alla trasformazione in
prodotti a base di carne bovina diversi da quelli di cui all'articolo1.
Norme transitorie
Art.20
L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero
delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1997,
potrà continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale, conformandosi
in ogni caso, per le indicazioni obbligatorie, a quanto previsto all'articolo 2.
Nelle more dellistituzione della Commissione prevista dagli articoli 7 e 8 del
presente decreto i relativi compiti sono svolti dalla Commissione già istituita ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 22 dicembre 1997.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 30 agosto 2000
IL MINISTRO |
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