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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI : Regolamentazione e finalita' delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse biogenetiche.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione
sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione
sulla diversita' biologica di Rio del 1992;
Visto il Protocollo di Kyoto adottato il 10 dicembre 1997 dalla
terza conferenza delle parti alla convenzione sui cambiamenti
climatici del 1992;
Vista la direttiva 90/220/CE del Consiglio sull'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e
visto il progetto comune di modifica della stessa approvato dal
comitato di conciliazione il 20 dicembre 2000 e l'avvio, in data
14 febbraio 2002, da parte del CO.RE PER., della procedura scritta
per l'adozione della nuova direttiva in materia conformemente al
progetto comune di cui al documento PE-CONS 3664/00 ENV 464 SAN 145;
Visto il protocollo sulla biosicurezza di Carthagena sottoscritto
a Montreal nel 1999;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente la
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 recante la
riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i compiti di disciplina generale e di coordinamento nell'ambito della salvaguardia e tutela delle biodiversita' animali e
vegetali del patrimonio genetico del Paese che spettano
all'amministrazione centrale nonche' le funzioni di indirizzo e
tutela del settore agro-alimentare, forestale e rurale attribuite
al Ministero delle politiche agricole e forestali;
Considerato il patrimonio di razze, specie e varieta' diverse, di
cui e' ricco il territorio italiano, molte delle quali identificate,
sperimentate, migliorate e coltivate, nel corso dei secoli grazie
all'abilita' degli agricoltori;
Considerato che lo sviluppo recente di un'agricoltura incentrata
sulla produzione di materie prime sempre piu' omogenee anche in
relazione alle esigenze di trasformazione industriale, ha innescato
un'inversione di tendenza la quale ha prodotto l'abbandono
progressivo di molte varieta', cultivar, razze tradizionali,
innescando rilevanti processi di erosione genetica nel settore
agricolo;
Considerato che analoghi processi di erosione genetica si sono
prodotti sulle varieta' e specie non coltivate per effetto dei
processi di inquinamento derivanti, in gran parte, dal massiccio uso
di prodotti chimici industriali anche da parte del settore agricolo;
Considerato che con le modificazioni genetiche indotte tramite le
tecniche delle moderne biotecnologie, le ricadute a medio e lungo
termine sul settore agro-alimentare, forestale e rurale, oltre ad
essere largamente imprevedibili, possono determinare situazioni
irreversibili;
Considerata la necessita' e l'urgenza di mettere in atto
iniziative volte a conservare, difendere e valorizzare il patrimonio genetico di interesse agro-ambientale dell'Italia;
Considerato che la difesa della biodiversita' costituisce oggi un
impegno prioritario degli Stati, sottoscritto dall'Italia in
numerose Convenzioni internazionali, e che e', quindi, opportuno potenziare i sistemi di conservazione delle risorse biologiche, garantirne l'uso sostenibile e disciplinarne lo sfruttamento a tutela dei diritti della comunita' cui appartiene, dei diritti delle generazioni
future e della sicurezza alimentare;
Decreta:

Art. 1.
Regolamentazione e finalita' delle Banche e dei Conservatori di
germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse
biogenetiche
1) Le Banche e i Conservatori di germoplasma costituiti presso
Organismi pubblici, o enti di ricerca dello stato, o altri enti
autonomi sottoposti a vigilanza ministeriale, o costituiti
mediante finanziamento a carico dello Stato, anche in forma compartecipata, svolgono la funzione prioritaria di salvaguardare il patrimonio genetico per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente rurale del  Paese, appartenente alla collettivita'.
2) Il materiale raccolto e custodito nelle Banche o Conservatori di
germoplasma di cui al comma 1, predisposti presso gli Istituti od
enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
o costituiti presso altre sedi od organismi con il concorso e la
collaborazione di Uffici o enti afferenti al medesimo Ministero, e'
sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle
politiche agricole e forestali, che ne disciplina l'utilizzazione e
la conservazione nell'interesse della pubblica utilita', della
salvaguardia dei diritti degli agricoltori e dell'integrita' dei
sistemi agrari e dell'ambiente rurale, tutelandone l'accesso
gratuito e permanente a garanzia di uno sviluppo sostenibile
dell'agricoltura e a difesa della sicurezza alimentare del Paese.
3) Per il materiale custodito in analoghe Banche o Conservatori
creati presso enti di ricerca od Organismi esterni alla vigilanza ed
al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali,
ogniqualvolta l'uso di tale materiale, sia esso per finalita' di
ricerca o per altre finalita' di carattere economico o non
economico, possa interessare il sistema agrario o l'ambiente rurale, deve essere data notifica al Ministro delle politiche agricole e forestali che esprimera' pa rere in proposito.
4) A difesa delle finalita' di cui al comma 2, il patrimonio
custodito nelle Banche e Conservatori di cui al presente articolo
e' tutelato garantendo l'integrita' del materiale che lo costituisce.
Tale materiale deve, pertanto, essere rigorosamente salvaguardato
da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione: a
questo scopo, e' assicurata, in prossimita' dei luoghi di
conservazione (in situ o extra situ) del predetto materiale, una
fascia di rispetto sufficientemente ampia da escludere qualsiasi
rischio di tale genere; in particolare, nel caso di emissione di
varieta' o specie geneticamente modificate, l'attenzione prestata
alle distanze minime e alle altre misure precauzionali nel caso
specifico, deve essere tale da non esporre il materiale custodito
a rischi diretti o indiretti, immediati o diffenti, derivanti
dall'emissione di organismi geneticamente modificati, o dalle
tecniche di gestione dei medesimi, o dagli impatti ambientali da
essi determinati. Ogni emissione di organismi geneticamente modificati deve, inoltre, essere notificata a tutti gli organismi custodi dei predetti Banche o Conservatori che sono localizzati nei territori
interessati.

Art. 2.
Disposizioni di uso del materiale custodito
1) Il Ministero delle politiche agricole e forestali tutela il
materiale custodito nelle Banche o Conservatori di cui all'art. 1,
comma 2, garantendone la conservazione, favorendone la diffusione el'ampliamento, assecondando il miglioramento genetico delle varieta' o specie vegetali. Il predetto materiale non puo', pertanto, essere ceduto ne' a titolo oneroso ne' in forma gratuita per scopi che, in modo diretto o indiretto, siano in contrasto con le finalita' di cui al presente comma, o siano in altro modo lesivi dell'interesse pubblico ovvero dei diritti della Comunita' cui tale patrimonio appartiene, dei diritti degli agricoltori e della salvaguardia dell'ambiente.
2) In ottemperanza ai criteri di cui al comma 1, l'accesso al
materiale preservato e custodito nelle banche e conservatori di
cui all'art. 1, comma 2, e' disciplinato secondo le modalita' indicate
nei successivi commi.
3) E' garantito l'accesso diretto facilitato e gratuito al
materiale custodito nelle Banche o Conservatori di cui all'art. 1,
comma 2, per gli impieghi a titolo hobbistico, amatoriale e per
fini didattici. E' altresi' garantito l'accesso diretto al predetto
materiale per le attivita' di conservazione, di ricerca e di
miglioramento genetico, che escludano impieghi di tale materiale
volti, in modo diretto o indiretto, alla creazione di organismi
geneticamente modificati mediante le tecniche delle moderne
biotecnologie.
4) La concessione del materiale di cui all'art. 1, comma 2, o di
parti o componenti di esso, per scopi di ricerca, o sperimentazione,
od eventuali altri scopi, ivi compresi quelli rivolti alla di organismi geneticamente modificati mediante le tecniche delle moderne biotecnologie, non inclusi fra quelli di cui al comma 3 del
presente articolo, e' soggetta, di volta in volta, a specifica
autorizzazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
detta autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, previa valutazione delle finalita'
perseguite mediante detti usi, che devono rispondere a criteri di
preminente e rilevante interesse per la collettivita' o, comunque,
non essere in contrasto con quanto stabilito al comma 1 del
presente articolo. Tale preminente e rilevante interesse per la
collettivita', o la coerenza ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere chiaramente indicata ed adeguatamente specificata nei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma.
5) Il costitutore, all'atto della domanda di accesso al materiale
di cui all'art. 1. comma 2, rilascia dichiarazione notoria nella
quale:
a) rinuncia a vantare diritti brevettuali diversi dai
tradizionali diritti varietali (UPOV) o da quelli previsti dalla
"Privativa nazionale e comunitaria per i ritrovati vegetali";
b) nel caso di richiesta e ottenimento dei diritti di cui alla
"Privativa nazionale e comunitaria" il costitutore si impegna a
versarne una equa parte al soggetto Conservatore che deve
impiegarli interamente per il miglioramento, l'ampliamento e il potenziamento delle Banche e dei Conservatori di germoplasama;
c) il materiale ottenuto da quello custodito dai soggetti di cui
all'art. 1, comma 2 o di parti o componenti di esso, o mediante
impiego di questo, entra a far parte delle suddette Banche o
Conservatori di germoplasma e puo' essere concesso ad altri
soggetti che ne facciano espressa richiesta alle stesse condizioni di cui al presente decreto.
6) Allo scopo di garantire un accesso permanente e gratuito al
materiale custodito dai soggetti di cui all'art. 1, l'autorizzazione
di cui al presente articolo non puo', comunque, essere rilasciata
per scopi che, pur nell'ambito di progetti di ricerca scientifica,
siano finalizzati all'ottenimento di diritti brevettuali analoghi ai
brevetti per invenzione di tipo industriale (utility patent) ed al
successivo sfruttamento commerciale degli stessi.
7) Al fine di garantire il controllo e la tracciabilita' delle acquisizioni, degli usi e degli impieghi del materiale custodito, ogni accesso, ivi compresi quelli facilitati di cui al comma 2, e' soggetto a puntuale registrazione, nella quale siano chiaramente individuati il richiedente, il destinatario e le finalita' per la quale il suddetto materiale e' richiesto, e sia corredata di dichiarazione di responsabilita' del richiedente e del destinatario per l'uso corretto e conforme al presente decreto del materiale medesimo. La registrazione di cui al presente comma deve essere fatta
su appositi registri che non possano essere manomessi senza che ne rimanga traccia e che siano conservati dagli Enti od Organismi
presso i quali sono istituite le Banche e i Conservatori di germoplasma di cui all'art. 1.
8) E' esclusa ogni altra forma autorizzatoria, non contemplata nel
presente decreto, anche quando gli impieghi del predetto materiale
siano effettuati all'interno dell'Istituto o ente custode del
materiale medesimo.
9) Ogni autorizzazione rilasciata mediante provvedimento di cui al
comma 4, e' notificata al Ministero dell'ambiente per gli aspetti di
competenza ed ha validita' decorsi trenta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora, durante il periodo
intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento
autorizzatorio e la data della sua entrata in vigore, pervengano al
Ministero delle politiche agricole e forestali, obiezioni al rilascio
delle predette autorizzazioni, formulate da soggetti interessati,
pubblici o privati, singoli o collettivi, tale provvedimento viene
riesaminato alla luce delle osservazioni od obiezioni pervenute ed il
Ministro delle politiche agricole e forestali ne sospende
immediatamente l'esecutivita' in attesa degli esiti del previsto
riesame, dandone contestuale comunicazione sia in forma diretta
agli organismi custodi, sia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 5 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive,
Ministero delle politiche agricole e forestali, registro n. 2,foglion. 128

 

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