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Decreto Legislativo del Governo n° 120
del 27/01/1992
Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica
della buona prassi di laboratorio. |
Il presente decreto concerne l'adozione e l'applicazione
dei principi delle buone pratiche di laboratorio (BPL) nonché l'ispezione e la verifica
delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte,
registrate e comunicate le ricerche di laboratorio, anche denominate studi, per le prove
non cliniche effettuate ai fini previsti dalla regolamentazione e volte a valutare gli
effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente di tutti i prodotti chimici inclusi i
cosmetici, i prodotti chimici per l'industria, i prodotti medicinali, gli additivi
alimentari ed i coadiuvanti tecnologici, gli additivi per la mangimistica, gli
antiparassitari, i solventi e gli aromatizzanti usati nell'industria alimentare, i
costituenti di materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il presente decreto non riguarda né l'interpretazione né la valutazione dei risultati
sperimentali.
Le definizioni dei termini relativi all'organizzazione di un centro di saggio e degli
studi effettuati sono riportate nell'allegato I. |
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