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REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 28 gennaio2002:che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152,
paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2), visto il parere del Comitato delle regioni (3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
(2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e
della salute umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie.
(3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno
della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro.
(4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell'adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non
omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento
del mercato interno.
(5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, principi e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati membri e a livello comunitario. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni
contrastanti della legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia applicata in base ai principi stabiliti nel presente regolamento.
(6) L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente
o indirettamente, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato che la qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinata
dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE (5) e 98/83/
CE( 6), è sufficiente considerare l'acqua nei punti in cui i
valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo
6 della direttiva 98/83/CE.
(7) Nel contesto della legislazione alimentare devono essere
inclusi requisiti relativi ai mangimi, fra cui requisiti relativi
alla produzione e all'utilizzo dei mangimi quando questi siano riservati agli animali destinati alla produzione alimentare. Ciò non pregiudica i requisiti simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in futuro nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi gli animali da compagnia.
(8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di
tutela della salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che essa applica in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o i mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello internazionale.
(1) GU C 96 Edel 27.3.2001, pag. 247.
(2) GU C 155 del 29.5.2001, pag. 32.
(3) Parere espresso il 14.6.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) Parere del Parlamento europeo del 12 giugno 2001 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
del 17 settembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2001
(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2002.
(5) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva abrogata dalla direttiva 98/83/CE.
(6) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati
e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi.
(10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare
disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Sarebbe opportuno affrontare questioni
analoghe per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi.
(11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in
maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno
assumere una nozione lata di "legislazione alimentare
", che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello
di produzione primaria.
(12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare
tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazione di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento di essa
presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.
(13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre
prendere in considerazione la produzione, la trasformazione,
il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di animali che potrebbero essere utilizzati come mangimi negli allevamenti di pesci, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi
possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza
degli alimenti...................OMESSI

 

Le normative

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