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Decreto Ministeriale n° 141 del 11/03/1998
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.
Art. 1. - Smaltimento in discarica dei rifiuti.
1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato II.
3. Il gestore della discarica e' tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonche' a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto puo' essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.
Art. 2. - Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti.
1. E' vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabilita' <55* C.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' altresi' vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1%;
b) rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);
d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medicochirurgici e prodotti fitosanitari;
e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantita' superiore a 25 ppm;
f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantita' superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicita' equivalente di cui allo stesso allegato III;
g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.
Art. 3. - Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi.
1. Il gestore della discarica e' tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

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