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DECRETO 9 maggio 2001:Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 - (decreto n. 118)
IL MINISTRO VISTA la legge 14.11.2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"; VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, il quale prevede che "con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei Lavori Pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali"; ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 19 aprile 2001; ACQUISITO il parere del Ministero dei Lavori Pubblici, espresso con la nota del 2 maggio 2001; DECRETA
Art. 1 (Oggetto del decreto) 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 14.11.2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge.
Art. 2 (Standard minimi dimensionali e qualitativi) 1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli interventi previsti dall'articolo 1 del presente decreto sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione al cofinanziamento previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338, con le modalita' e le condizioni di seguito specificate e di quelle previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo1, comma 3 della medesima legge. 2. Non sono sottoposti a verifica di congruita' rispetto agli standard minimi, riportati nell'allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi: A - gli interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari: 1) abbattimento delle barriere architettoniche; 2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, ivi compresa la rimozione dell'amianto e di altri materiali nocivi; 3) manutenzione straordinaria. 3. Sono sottoposti a verifica di congruita' rispetto agli standard minimi, riportati nell'allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi o acquisti: A - gli interventi su immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari: 4) recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento; B - gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari, compresa l'acquisizione delle aree necessarie; C - l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, compresi eventuali interventi di cui alla lettera A. 4. Gli standard minimi di cui all'allegato A assumono carattere di cogenza nei seguenti casi, ad eccezione di quelli per i quali e' specificamente prevista la possibilita' di deroga: 1) Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento di edifici gia' adibiti a residenza per studenti Intervento di restauro: (eventuale deroga) Intervento di risanamento conservativo: (eventuale deroga) Intervento di ristrutturazione edilizia: (eventuale deroga) Intervento di ristrutturazione urbanistica: (eventuale deroga) 2) Recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento di edifici da adibire a residenza per studenti Intervento di restauro: (eventuale deroga) Intervento di risanamento conservativo: (eventuale deroga) Intervento di ristrutturazione edilizia: (nessuna deroga) Intervento di ristrutturazione urbanistica: (nessuna deroga) 3) Nuova costruzione o ampliamento, acquisto di edifici : (nessuna deroga) 5. La deroga consente la possibilita' di redazione di progetti che si discostino di valori pari a ( 10% degli standard di superficie riportati in allegato A, esclusivamente ove cio' non contrasti con normative di carattere regionale. Tale deroga puo' essere sommata, con il medesimo vincolo di rispetto delle normative regionali, all'ulteriore margine di deroga previsto, in prima applicazione, dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 14.11.2000, n. 338.
Art. 3 (Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici) 1. Le linee guida relative ai parametri tecnici di cui all'articolo 1 del presente decreto sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante dello stesso. Esse hanno carattere raccomandativo, fornendo indicazioni di cui si auspica il recepimento da parte dei progettisti, ma non sono tuttavia prescrittive o vincolanti ai fini della richiesta di cofinanziamento previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338. 2. La stima dei costi delle opere previste per gli interventi utilizza quale termine di riferimento di congruita' gli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale OO.PP. o gli elenchi dei prezzi unitari della Regione o Provincia Autonoma di competenza, con riferimento per assimilazione alla edilizia residenziale. Per la redazione dei computi metrici estimativi dei progetti di intervento dovranno essere utilizzati i prezzi unitari di tali elenchi. Solo per voci di prezzo che non abbiano corrispondente in tali elenchi potranno essere formulati nuovi prezzi, giustificati da apposita analisi. Il tecnico progettista e' tenuto ad allegare apposita dichiarazione di conformita' dei prezzi ai criteri di cui sopra. Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo. Roma, 9 maggio 2001
omessi gli allegati

 

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