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Decreto Ministeriale 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica. |
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente
normative e metodologie tecniche diapplicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma
2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto
dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, lamanutenzione e la
bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 ottobre 1995, attualmente in fase di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie tecniche
relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto;
Visti i documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art. 4 della
legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti normative e
metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto;
Decreta: |
Art. 1.
Gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche,
riportate in allegato 1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. |
Art. 2.
L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di unita' prefabbricate contenenti
amianto, devono essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante. |
Art. 3.
L'uso e gli interventi di manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassono in
cemento-amianto per il trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono
essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 3 al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante. ull'amianto premessa |
Art.4.
Gli interventi di estrazione e l'uso di pietre verdi, nonche' gli interventi di bonifica
dei materiali costituiti da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base
ai criteri riportati in allegato 4 al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
Art.5.
I laboratori che intendono effettuare rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art. 12, comma
2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrera' in vigore il giorno della pubblicazione medesima.
Indice
Allegato 1 - Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo
e la bonifica di siti industriali dismessi.
Allegato 2 - Criteri per la manutenzione e l'uso di unita' prefabbricate contenenti
amianto
Allegato 3 - Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto
destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non
Allegato 4 - Criteri relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle "pietre
verdi" in funzione del loro contenuto di amianto
Allegato 5 - Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare
attivita' analitiche |
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