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| Ordinanza Ministero della Sanitą
26/6/86: Restrizioni all'immissione sul mercatoed all'uso della crocidolite e dei prodotti
che la contengono. |
Art. 1.
1. L'immissione sul mercato ed il relativo uso sul territorio nazionale della
crocidolite(amianto blu) e dei prodotti che la contengono sono consentiti solamente nei
limiti direstrizione e nell'ambito delle eccezioni contemplate nell'allegato alla presente
ordinanza.
2. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano: a) al trasporto per
ferrovia,su strada, per via fluviale, marittima ed aerea; b) all'esportazione verso Paesi
terzi; c)alla crocidolite ed ai prodotti che la contengono in transito doganale purche'
non siano
oggetto di alcuna trasformazione. |
Art. 2.
1. I divieti di cui all'allegato non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di
talefibra per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi. |
Art. 3.
1. La deroga al divieto prevista nell'allegato sara' riesaminata anteriormente alla
datadel 30 aprile 1991 anche alla luce degli studi e dei progressi
tecnico-scientificirealizzati. |
Art. 4.
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.
Roma, addi' 26 giugno 1986 Il Ministro: DEGAN ALLEGATO
Denominazione delle fibre di amianto Restrizioni Crocidolite Cas. n.
12001-28-4L'immissione sul mercato ed il relativo uso di questa fibra e dei prodotti che
lacontengono sono vietati. Fino al 30 aprile 1991 sono esclusi dal divieto di cui sopra
iprodotti di seguito elencati, comprese le fibre ed i semilavorati necessari alla
lorofabbricazione: a) tubazioni di cemento-amianto. La deroga di cui sopra non si
applicanel caso in cui le tubazioni di cemento-amianto sono impiegate per l'adduzione di
acquepotabili aggressive; b) giunti, guarnizioni, manicotti e compensatori flessibli
resistenti gli acidi ed alle temperature; c) convertitori di coppia. |
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