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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30
settembre 2003, n.269 :esto del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la
legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.». |
AVVERTENZA
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in grassetto tra i segni
(( ... )). |
| Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale
del 15 gennaio 2004 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato,
corredato delle relative note. |
Titolo II
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo III
Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale |
Art. 47.
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto |
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente
stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' ridotto da 1,5
a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai
soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della
maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state
rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base
degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al ((comma 1, )) sono
concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono
stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro
come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori
per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione
all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, (( di cui al punto decreto
del Presidente della Repubblica )) 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono
accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui (( al comma 1
)), compresi quelli a cui e' stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°
ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui
al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che
abbiano gia' maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di
trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonche' coloro che alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilita', ovvero che abbiano
definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici
prevedenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del
presente articolo, qualora siano destinatari di benefici prevedenziali che comportino,
rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra
i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si
applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei
predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75
milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinques. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato
riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo
1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente
previdenziale, non si da' luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) |
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