|
| Decreto del Presidente della Repubblica
n° 203 del 24/05/1988 Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
Art. 1.
1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della
protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ed
i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
d) i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e
valutazione. |
Art. 2.
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico
dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in
quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di
salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la
salute dell'uomo;
da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare
le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente
esterno.
3. Valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di esposizione
relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
a) alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di
protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità
dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera,
proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione
tecnica messi a punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del contenimento delle
emissioni;
c) fattori di emissione con e senza l'applicazione della migliore tecnologia disponibile
per il contenimento delle emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo
produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in
termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima
impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in
esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente verificato e
sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli
accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, sempreché l'applicazione di
tali misure non comporti costi eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di sostanze inquinanti nella
emissione degli impianti in un dato intervallo di tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di
pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli
destinati alla difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
| q |
 |
|
|