|
Direttiva Ministeriale del
07/07/1998
Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7
del Nuovo codice della strada. |
| I sindaci dei comuni inseriti nelle zone a rischio di
episodi acuti di inquinamento individuate dalle regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto
del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 possono vietare la circolazione, entro i centri
abitati, agli autoveicoli che non sono in grado di attestare il contenimento delle
emissioni inquinanti entro i limiti previsti dal decreto interministeriale emanato in data
5 febbraio 1996 da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della sanita' in applicazione della direttiva comunitaria 92/55.
Nelle regioni che non abbiano ancora provveduto alla individuazione delle suddette zone i
provvedimenti di cui sopra possono essere adottati unicamente nel caso in cui sia stato
accertato il raggiungimento, almeno due volte nel corso di dodici mesi, degli stati di
attenzione previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994 e successivi
aggiornamenti attraverso una rete di monitoraggio della concentrazione degli inquinanti o,
in mancanza, attraverso una campagna di monitoraggio protratta per un periodo non
inferiore a dodici mesi. L'inserimento dei centri abitati, per i quali si intende assumere
il provvedimento, nelle zone a rischio o l'accertamento del raggiungimento almeno due
volte nel corso di dodici mesi degli stati di attenzione costituiscono le accertate e
motivate esigenze richieste dall'art. 7, comma 1, lettera b), del Nuovo codice della
strada per l'emanazione dei provvedimenti.
|
|
 |
 |
|
|
xt |
 |
|
| u |
 |
| q |
|