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| POSIZIONE COMUNE 10 APRILE 2000, N. 29,
DEL CONSIGLIO CE :in vista delladozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio
nellaria ambiente. |
Articolo 1
Obiettivi
La direttiva ha i seguenti obiettivi:
stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio
nellaria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla
salute umana e sullambiente in generale;
valutare le concentrazioni nellaria ambiente di benzene e di monossido di carbonio
in base a metodi e criteri comuni;
ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio
nellaria e far sì che siano messe a disposizione del pubblico;
mantenere la qualità dellaria ambiente laddove è buona e migliorarla negli altri
casi relativamente al benzene e al monossido di carbonio. |
Articolo 2
Definizioni
Si applicano le definizioni di cui allarticolo 2 della direttiva 96/62/CE.
Ai fini della presente direttiva inoltre si intende per:
<soglia di valutazione superiore>: un livello specificato nellallegato III al
di sotto del quale può essere usata una combinazione di misurazioni e di tecniche di
modellizzazione per valutare la qualità dellaria, a norma dellarticolo 6,
paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE;
<soglia di valutazione inferiore>: un livello specificato nellallegato III al
di sotto del quale si possono usare soltanto tecniche di modellizzazione o di stima
oggettiva, a norma dellarticolo 6, paragrafo 4 della direttiva 96/62/CE;
<misurazioni fisse>: misurazioni effettuate a norma dellarticolo 6, paragrafo
5, della direttiva 96/62/CE. |
Articolo 3
Benzene
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di
benzene nellaria ambiente, valutate a norma dellarticolo 5, non superino il
valore limite indicato nellallegato I, alle date ivi menzionate.
Il margine di tolleranza specificato nellallegato I si applica a norma
dellarticolo 8 della direttiva 96/62/CE.
2. Quando è difficile raggiungere il valore limite stabilito nellallegato I per le
caratteristiche dispersive di un determinato sito o per le condizioni climatiche ivi
esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli
allevaporazione, e se lapplicazione dei provvedimenti provoca gravi problemi
socioeconomici, uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga di durata
limitata. La Commissione, secondo la procedura di cui allarticolo 12, paragrafo 2,
della direttiva 96/62/CE, può, su richiesta di uno Stato membro e fatto salvo
larticolo 8, paragrafo 3, della presente direttiva, accordare una sola proroga per
un periodo di un massimo di cinque anni se lo Stato membro interessato:
designa le zone e/o gli agglomerati in questione,
fornisce le necessarie giustificazioni per tale proroga,
prova che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per abbassare le concentrazioni
degli inquinanti di cui trattasi e ridurre larea nella quale il valore limite è
superato,
delinea i futuri sviluppi riguardo alle misure che intende adottare ai sensi
dellarticolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE.
Il valore limite per il benzene da concedere durante detta proroga di durata limitata non
deve tuttavia eccedere i 10 ug/m3. |
Articolo 4
Monossido di carbonio
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di
carbonio nellaria ambiente, valutate a norma dellarticolo 5, non superino il
valore limite indicato nellallegato II, alle date ivi menzionate.
Il margine di tolleranza specificato nellallegato II si applica a norma
dellarticolo 8 della direttiva 96/62/CE. |
Articolo 5
Valutazione delle concentrazioni
1. Le soglie di valutazione superiore e inferiore relative al benzene ed al monossido di
carbonio sono stabilite nella sezione I dellallegato III.
La classificazione di ciascuna zona o agglomerato, ai fini dellarticolo 6 della
direttiva 96/62/CE, è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui
alla sezione II dellallegato III, della presente direttiva. Il riesame è anticipato
in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzino le concentrazioni
nellambiente di benzene o di monossido di carbonio.
2. Lallegato IV stabilisce i criteri di localizzazione dei punti di campionamento
per misurare il benzene e il monossido di carbonio nellaria ambiente.
Lallegato V stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni
fisse delle concentrazioni di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona
o agglomerato in cui sono necessarie misurazioni, qualora la misurazione fissa sia
lunica fonte di dati sulle concentrazioni della zona o agglomerato.
3. Per le zone e gli agglomerati nei quali linformazione delle stazioni di
misurazione fisse è completata da informazioni di altre fonti, come inventari delle
emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione della qualità
dellaria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la risoluzione
spaziale di altre tecniche devono essere sufficienti per consentire di determinare le
concentrazioni di inquinanti atmosferici ai sensi della sezione I dellallegato IV e
della sezione I dellallegato VI.
4. Per le zone e gli agglomerati dove non sono prescritte misurazioni, si può ricorrere
alla modellizzazione o a tecniche di stima oggettiva.
5. I metodi di riferimento per lanalisi ed il campionamento del benzene e del
monossido di carbonio sono indicati nelle sezioni I e II dellallegato VII. Le
tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dellaria, se
disponibili, sono indicate nella sezione III dellallegato VII.
6. Entro la data di cui allarticolo 10 della presente direttiva gli Stati membri, ai
sensi dellarticolo 11, punto 1, lettera d), della direttiva 96/62/CE, comunicano
alla Commissione i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità
dellaria.
7. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III a
VII al progresso scientifico e tecnico è adottata secondo la procedura di cui
allarticolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE, ma non può comportare
cambiamenti diretti o indiretti dei valori limite. |
Articolo 6
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui allarticolo 12, paragrafo 2,
della direttiva 96/62/CE (in seguito denominato <il comitato>).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5
e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 8
della stessa.
Il periodo di cui allarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato
a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
Articolo 7
Informazione del pubblico
1. Gli Stati membri provvedono alla diffusione sistematica di informazioni aggiornate
sulle concentrazioni nellambiente di benzene e di monossido di carbonio al pubblico
e agli opportuni organismi, quali associazioni per la protezione dellambiente,
associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative della popolazione sensibile ed
altri organismi sanitari interessati, tramite, ad esempio, mezzi radiotelevisivi, stampa,
schermi informativi o reti informatiche, televideo, telefono o fax.
Le informazioni sulle concentrazioni di benzene nellambiente come valore medio negli
ultimi dodici mesi sono aggiornate almeno ogni tre mesi o, se fattibili, su base mensile.
Le informazioni sulle concentrazioni nellambiente del monossido di carbonio come
media consecutiva massima su otto ore sono aggiornate come minimo su base giornaliera, se
fattibile, ora per ora.
Le informazioni di cui al secondo comma indicano perlomeno ogni superamento delle
concentrazioni specificate nei valori limite durante i periodi medi elencati negli
allegati I e II e contengono anche una breve valutazione con riferimento ai valori limite
e opportuni dati sugli effetti per la salute.
2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dellarticolo 8, paragrafo
3, della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli
organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo della presente direttiva. Questo
riguarda anche la documentazione richiesta dallallegato VI (II).
3. Le informazioni trasmesse al pubblico e agli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono
essere chiare, comprensibili e accessibili. |
Articolo 8
Relazione e riesame
1. Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sullesperienza acquisita nellapplicazione della presente
direttiva, in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica sugli
effetti dellesposizione al benzene e al monossido di carbonio per la salute umana,
con particolare riferimento alla popolazione sensibile, e sugli ecosistemi nonché sugli
sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di
valutazione delle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nellaria
ambiente.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto, in particolare per quanto riguarda il
benzene e il monossido di carbonio, dei seguenti fattori:
attuale qualità dellaria e tendenze fino al 2010 e oltre;
possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti di tutte le fonti, tenendo
conto della fattibilità tecnica e della razionalità economica;
relazione tra inquinanti e possibilità di strategie combinate per conseguire obiettivi
comunitari di qualità dellaria e correlati;
prescrizioni attuali e future in materia di informazione del pubblico e di scambio di
informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
esperienza acquisita nellapplicazione della presente direttiva negli Stati membri,
incluse in particolare le condizioni stabilite nellallegato IV per effettuare le
misurazioni.
3. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e
dellambiente, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata, ove opportuno, da
proposte di modifica della presente direttiva che possono includere la possibilità di
accordare, ai sensi dellarticolo 3, paragrafo 2, ulteriori proroghe al calendario
stabilito nellallegato I per losservanza del valore limite relativo al
benzene. |
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. |
Articolo 10
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...]. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento allatto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. |
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee. |
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
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