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POSIZIONE COMUNE 10 APRILE 2000, N. 29, DEL CONSIGLIO CE :in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell’aria ambiente.
Articolo 1
Obiettivi
La direttiva ha i seguenti obiettivi:
stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente in generale;
valutare le concentrazioni nell’aria ambiente di benzene e di monossido di carbonio in base a metodi e criteri comuni;
ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell’aria e far sì che siano messe a disposizione del pubblico;
mantenere la qualità dell’aria ambiente laddove è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al benzene e al monossido di carbonio.
Articolo 2
Definizioni
Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 96/62/CE.
Ai fini della presente direttiva inoltre si intende per:
<soglia di valutazione superiore>: un livello specificato nell’allegato III al di sotto del quale può essere usata una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione per valutare la qualità dell’aria, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE;
<soglia di valutazione inferiore>: un livello specificato nell’allegato III al di sotto del quale si possono usare soltanto tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 96/62/CE;
<misurazioni fisse>: misurazioni effettuate a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE.
Articolo 3
Benzene
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di benzene nell’aria ambiente, valutate a norma dell’articolo 5, non superino il valore limite indicato nell’allegato I, alle date ivi menzionate.
Il margine di tolleranza specificato nell’allegato I si applica a norma dell’articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
2. Quando è difficile raggiungere il valore limite stabilito nell’allegato I per le caratteristiche dispersive di un determinato sito o per le condizioni climatiche ivi esistenti, quali la bassa velocità del vento o condizioni favorevoli all’evaporazione, e se l’applicazione dei provvedimenti provoca gravi problemi socioeconomici, uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga di durata limitata. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE, può, su richiesta di uno Stato membro e fatto salvo l’articolo 8, paragrafo 3, della presente direttiva, accordare una sola proroga per un periodo di un massimo di cinque anni se lo Stato membro interessato:
designa le zone e/o gli agglomerati in questione,
fornisce le necessarie giustificazioni per tale proroga,
prova che sono state adottate tutte le misure ragionevoli per abbassare le concentrazioni degli inquinanti di cui trattasi e ridurre l’area nella quale il valore limite è superato,
delinea i futuri sviluppi riguardo alle misure che intende adottare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE.
Il valore limite per il benzene da concedere durante detta proroga di durata limitata non deve tuttavia eccedere i 10 ug/m3.
Articolo 4
Monossido di carbonio
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di carbonio nell’aria ambiente, valutate a norma dell’articolo 5, non superino il valore limite indicato nell’allegato II, alle date ivi menzionate.
Il margine di tolleranza specificato nell’allegato II si applica a norma dell’articolo 8 della direttiva 96/62/CE.
Articolo 5
Valutazione delle concentrazioni
1. Le soglie di valutazione superiore e inferiore relative al benzene ed al monossido di carbonio sono stabilite nella sezione I dell’allegato III.
La classificazione di ciascuna zona o agglomerato, ai fini dell’articolo 6 della direttiva 96/62/CE, è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui alla sezione II dell’allegato III, della presente direttiva. Il riesame è anticipato in caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzino le concentrazioni nell’ambiente di benzene o di monossido di carbonio.
2. L’allegato IV stabilisce i criteri di localizzazione dei punti di campionamento per misurare il benzene e il monossido di carbonio nell’aria ambiente. L’allegato V stabilisce il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni fisse delle concentrazioni di ciascuna sostanza inquinante da installare in ciascuna zona o agglomerato in cui sono necessarie misurazioni, qualora la misurazione fissa sia l’unica fonte di dati sulle concentrazioni della zona o agglomerato.
3. Per le zone e gli agglomerati nei quali l’informazione delle stazioni di misurazione fisse è completata da informazioni di altre fonti, come inventari delle emissioni, metodi indicativi di misurazione e modellizzazione della qualità dell’aria, il numero di stazioni di misurazione fisse da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono essere sufficienti per consentire di determinare le concentrazioni di inquinanti atmosferici ai sensi della sezione I dell’allegato IV e della sezione I dell’allegato VI.
4. Per le zone e gli agglomerati dove non sono prescritte misurazioni, si può ricorrere alla modellizzazione o a tecniche di stima oggettiva.
5. I metodi di riferimento per l’analisi ed il campionamento del benzene e del monossido di carbonio sono indicati nelle sezioni I e II dell’allegato VII. Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell’aria, se disponibili, sono indicate nella sezione III dell’allegato VII.
6. Entro la data di cui all’articolo 10 della presente direttiva gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 11, punto 1, lettera d), della direttiva 96/62/CE, comunicano alla Commissione i metodi seguiti per la valutazione preliminare della qualità dell’aria.
7. Qualsiasi modifica necessaria per adeguare il presente articolo e gli allegati da III a VII al progresso scientifico e tecnico è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE, ma non può comportare cambiamenti diretti o indiretti dei valori limite.
Articolo 6
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE (in seguito denominato <il comitato>).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Informazione del pubblico
1. Gli Stati membri provvedono alla diffusione sistematica di informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell’ambiente di benzene e di monossido di carbonio al pubblico e agli opportuni organismi, quali associazioni per la protezione dell’ambiente, associazioni dei consumatori, associazioni rappresentative della popolazione sensibile ed altri organismi sanitari interessati, tramite, ad esempio, mezzi radiotelevisivi, stampa, schermi informativi o reti informatiche, televideo, telefono o fax.
Le informazioni sulle concentrazioni di benzene nell’ambiente come valore medio negli ultimi dodici mesi sono aggiornate almeno ogni tre mesi o, se fattibili, su base mensile. Le informazioni sulle concentrazioni nell’ambiente del monossido di carbonio come media consecutiva massima su otto ore sono aggiornate come minimo su base giornaliera, se fattibile, ora per ora.
Le informazioni di cui al secondo comma indicano perlomeno ogni superamento delle concentrazioni specificate nei valori limite durante i periodi medi elencati negli allegati I e II e contengono anche una breve valutazione con riferimento ai valori limite e opportuni dati sugli effetti per la salute.
2. Quando rendono pubblici i piani o i programmi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri li mettono anche a disposizione degli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo della presente direttiva. Questo riguarda anche la documentazione richiesta dall’allegato VI (II).
3. Le informazioni trasmesse al pubblico e agli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.
Articolo 8
Relazione e riesame
1. Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva, in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica sugli effetti dell’esposizione al benzene e al monossido di carbonio per la salute umana, con particolare riferimento alla popolazione sensibile, e sugli ecosistemi nonché sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misurazione e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di benzene e di monossido di carbonio nell’aria ambiente.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto, in particolare per quanto riguarda il benzene e il monossido di carbonio, dei seguenti fattori:
attuale qualità dell’aria e tendenze fino al 2010 e oltre;
possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti di tutte le fonti, tenendo conto della fattibilità tecnica e della razionalità economica;
relazione tra inquinanti e possibilità di strategie combinate per conseguire obiettivi comunitari di qualità dell’aria e correlati;
prescrizioni attuali e future in materia di informazione del pubblico e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
esperienza acquisita nell’applicazione della presente direttiva negli Stati membri, incluse in particolare le condizioni stabilite nell’allegato IV per effettuare le misurazioni.
3. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, la relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata, ove opportuno, da proposte di modifica della presente direttiva che possono includere la possibilità di accordare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, ulteriori proroghe al calendario stabilito nell’allegato I per l’osservanza del valore limite relativo al benzene.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 12
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

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