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| MINISTERO DELL'AMBIENTE - DECRETO 10
febbraio 2000 Metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici
totali nelle benzine. (Gazzetta n. 47 del 26-2-2000) |
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in
particolare l'art. 1, comma 3;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
l'attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, 28 maggio 1988, n. 214, recante l'attuazione della
direttiva n. 85/210/CEE ed in particolare il suo allegato;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 4 novembre 1997, n. 413, le metodiche per il
campionamento, le analisi e la valutazione dei risultati relativi ai
controlli sul tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali
nelle benzine destinate all'immissione in consumo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per "benzina", gli oli
minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione
interna ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di
veicoli e compresi nei codici doganali: NC27100027, 27100029,
27100032, 27100034 e 27100036.
Art. 3.
Definizione della normativa applicabile
1. Per il prelievo dei campioni di benzina si adottano le norme ISO
3170 (norma di riferimento) o ASTM D 4057 per il campionamento
manuale da serbatoio, e ISO 3171 per il campionamento automatico in linea.
2. Per la determinazione analitica del contenuto di benzene deve
essere utilizzato il metodo di prova UNICHIM 1135, edizione settembre
1996, che riporta i dati di precisione, integrato dall'addendum
normativo del febbraio 1999, che ne modifica il testo per quanto
concerne il punto 10: "Espressione dei risultati". Il metodo di prova
UNICHIM 1135 citato si applica fino all'entrata in vigore del decreto
di recepimento della direttiva 98/70/CE. Successivamente deve essere utilizzato il metodo
di prova EN 12177:1998 integrato dall'addendum normativo del maggio 1999 riguardante il
punto 9 del testo "Espressione dei risultati".
3. Per la determinazione analitica del contenuto di idrocarburi
aromatici totali deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1319:1995a,
senza l'effettuazione della depentanizzazione di cui al paragrafo 10.
4. Per l'interpretazione dei risultati delle misure deve essere
utilizzata la procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259.
5. Nell'allegato 1 al presente decreto sono riportate le linee
guida per l'applicazione dei metodi sopra definiti e le procedure
operative per l'esecuzione dei controlli.
6. Nell'allegato 2 al presente decreto vengono riportati i criteri
per l'interpretazione dei risultati al fine della verifica della
conformita' delle benzine ai requisiti previsti all'art. 1, comma 1,
della legge 4 novembre 1997, n. 413.
Art. 4.
Aggiornamenti
1. Il presente decreto e' aggiornato in accordo con gli ulteriori
sviluppi tecnico-scientifici come recepiti dal Comitato europeo di
normazione (CEN), nonche' sulla base della pertinente normativa
comunitaria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2000
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro delle finanze
Visco
Allegato 1
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEI METODI DI CONTROLLO DEL CONTENUTO
DI BENZENE E DI IDROCARBURI AROMATICI TOTALI NELLE BENZINE.
1. Premessa.
L'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413, fissa il
contenuto massimo di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle
benzine carburanti inoltre l'art. 1, comma 3, della stessa legge
prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro delle finanze, sia stabilita apposita metodica per il
relativo controllo.
Il presente allegato fornisce alcune linee guida per
l'applicazione dei metodi fissati all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del
presente decreto.
2. Precisazioni.
2.1. Contenuti massimi.
I valori per il tenore massimo consentito sono specificati
nell'art. 1, comma 1, della legge 4 novembre 1997, 413; i risultati
delle misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti
dalla norma UNI EN ISO 4259 che sono esposti nell'allegato 2.
2.2. Definizione prodotti.
Per carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e quelli di
importazione si intende riferirsi alle partite di benzina super e
benzina super senza piombo finite, destinate al mercato interno,
all'atto della loro immissione in consumo o al trasferimento in
regime di sospensiva ad altri depositi fiscali. Per prodotti
"importati" si intendono le partite di carburanti provenienti da
Paesi extra comunitari e quelle di provenienza UE sprovviste di
certificazione attestante il contenuto di benzene e di aromatici
totali. I prodotti di provenienza UE provvisti di certificazione
attestante il contenuto di benzene e di aromatici sono considerati
come provenienti dalla raffinazione nazionale.
2.3. Metodi di prova.
Per la determinazione del benzene deve essere utilizzato il
metodo UNICHIM n. 1135 edizione settembre 1996 che riporta i dati di
precisione.
I risultati devono essere arrotondati al piu' prossimo 0,01% in
volume in conformita' con quanto stabilito dall'addendum normativo
pubblicato da UNICHIM il 12 febbraio 1999.
Per la determinazione degli idrocarburi aromatici totali deve
essere applicato il metodo ASTM D 1319, edizione 1995a, senza
procedere preliminarmente alla depentanizzazione. I risultati delle
prove vanno arrotondati al piu' prossimo 0,1% in volume.
La trattazione dei risultati, di entrambi i metodi, avverra'
secondo la norma UNI EN ISO 4259 con le modalita' riportate
nell'allegato 2.
3. Campionamento.
3.1. Prelievo.
I campioni devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalle
norme ISO 3170 (norma di riferimento) o ASTM D 4057 per il
campionamento manuale da serbatoio, tipo filante, e ISO 3171 per il
campionamento automatico in linea.
3.2. Quantita'.
La quantita' di benzina da campionare e' di regola pari a 5 litri
e deve essere immediatamente immessa in cinque contenitori metallici
di contenuto non inferiore a mezzo litro.
Detti contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere
forniti di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere
rigorosamente suggellati. Inoltre dovranno essere dotati di targhetta
sulla quale verranno riportati almeno i seguenti dati:
a) codice societa' e impianto (ved. doc. ANPA "Manuale d'uso
del programma di acquisizione dati);
b) data e luogo del prelievo;
c) numero della partita;
d) numero serbatoio;
e) identificazione dell'operatore.
Il riempimento dei contenitori deve essere fatto in modo da
evitare di riempirli piu' del 90% della loro capienza, inoltre lo
spazio vuoto al di sopra della superficie del liquido non deve
superare in nessun caso il 50% del volume del contenitore.
I cinque esemplari del campione dovranno essere cosi' destinati:
a) da utilizzare da parte della ditta controllata (raffineria o
deposito fiscale);
b) da inviare al laboratorio di controllo;
c) a disposizione del laboratorio terzo, eventualmente
coinvolto in caso di contestazione;
d) a disposizione quale riserva per i laboratori di controllo e
terzo;
e) a disposizione presso la ditta controllata nel caso in cui
la controversia debba essere risolta in sede giudiziaria.
3.3. Verbale.
All'atto del prelievo del campione viene redatto, in due
originali, un verbale di campionamento in cui devono essere annotati
i dati necessari per l'identificazione univoca del campione e il
contenuto dichiarato di benzene e di aromatici totali in % in volume.
Un originale viene consegnato alla ditta titolare della partita di
benzina campionata, l'altro viene allegato ai campioni da inviare al
laboratorio di controllo.
3.4. Movimentazione dei campioni.
Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono
essere osservate le specifiche misure di sicurezza in particolare
quelle relative al deposito e al trasporto dei liquidi infiammabili.
3.5. Distribuzione dei campioni.
3.5.1. Raffinerie e depositi fiscali importatori.
Il campione b) viene inviato al laboratorio di controllo assieme
al verbale di campionamento.
I campioni a), c), d), e) vengono conservati presso la ditta
controllata in attesa del risultato del laboratorio di controllo o
dell'eventuale vertenza giudiziaria.
3.5.2. Depositi fiscali non importatori.
I campioni b), c), d) vengono inviati al laboratorio di controllo
insieme al verbale di campionamento. I campioni a), e) vengono
conservati dalla ditta controllata: il primo in attesa del risultato
del laboratorio di controllo, il secondo in attesa dell'eventuale
vertenza giudiziaria.
3.6. Conservazione dei campioni.
I campioni devono essere opportunamente conservati in luogo idoneo, per un periodo non
inferiore a novanta giorni o comunque fino all'espletamento dell'analisi di primo
controllo o della fine
dell'eventuale ricorso.
3.7. Identificazione dei laboratori.
3.7.1. Controlli sulle benzine delle raffinerie e dei depositi
fiscali importatori.
Il laboratorio di controllo e' il laboratorio compartimentale
delle dogane competente per territorio.
Il laboratorio terzo e' la Direzione centrale per l'analisi merceologica e laboratorio
chimico (DCAMLC).
3.7.2. Controlli sulle benzine dei depositi fiscali non
importatori.
Il laboratorio di controllo e' il laboratorio designato dall'ANPA
e scelto tra i laboratori accreditati.
Il laboratorio terzo sara' il laboratorio di igiene ambientale
dell'Istituto superiore di sanita' o, in sostituzione, il laboratorio
della DCAMLC.
Allegato 2
CRITERI PER L'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI AI FINI DELLA VERIFICA DI
CONFORMITA' (in accordo con la UNI EN ISO 4259).
Il presente allegato stabilisce i criteri che devono essere
utilizzati per la valutazione dei risultati delle misure e fissa le
regole per risolvere eventuali controversie fra il laboratorio di
controllo e il laboratorio della raffineria o deposito fiscale
(laboratorio controllato).
1. Verifica di conformita'.
Fermo restando quanto previsto nell'allegato 1;
Il laboratorio di controllo esegue i controlli analitici
immediatamente dopo la ricezione del campione (identificato come
esemplare "b").
Il suddetto laboratorio esegue una sola misura del contenuto di
benzene e una sola misura del contenuto degli idrocarburi aromatici
totali.
Se il risultato ottenuto "X" e' tale che:(è omesso l'allegato) |
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xt |
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