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| Legge ordinaria del Parlamento n° 413
del 04/11/1997:Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: |
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi
aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e
nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del
tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle
normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e'
effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti
prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a
classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui
all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28
maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio
1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione
di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i
depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le
caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli
necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai
depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2
e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di
recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata. |
Art. 2.
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti sul
mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di
obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle
emissioni di composti organici volatili. |
Art. 3.
1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico,
sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore della presente legge si applicano, fatte
salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le
disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, relative al controllo del le emissioni di composti organici volatili
negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di
caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili,
nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le
modalita' e il calendario fissati dalla stessa direttiva. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e delle finanze,
stabilisce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE
per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e
per il caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribuzione
delle benzine presso gli impianti nuovi di distribuzione dei carburanti devono essere
dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 1 luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso
gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti deve essere attrezzata con
dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la
graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto e' emanato previo parere
delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni
dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.
5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle
benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a
quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della
navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle
caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di
distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.
6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 nonche' delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione
amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le
autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attivita' di distribuzione dei
carburanti. |
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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