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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1990
Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 sono state istituite, presso il Magistrato delle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma e i provveditorati regionali alle opere pubbliche appositamente individuati, le autorità dei bacini di rilievo nazionale e fissati i termini per la designazione dei funzionari statali e regionali da chiamare a far parte delle strutture tecnico-operative.
Alla nomina del segretario regionale provvederà il comitato istituzionale nella stessa seduta di insediamento.
Il segretario generale sarà funzionalmente preposto alla segreteria tecnico- operativa e regolamenterà con propri atti l'attribuzione interna dei compiti, l'assetto organizzativo, lo schema di funzionamento e le dotazioni strumentali e di personale dei relativi uffici in modo tale che la segreteria costituisca una efficace struttura gestionale dei piani e dei programmi di intervento.
Il segretario generale, tenuto conto del numero delle qualifiche e dei profili professionali del personale reso disponibile in attuazione dell'art. 12, comma 9, procederà, sulla base di apposite intese con le regioni, all'individuazione delle ulteriori unità da distaccare ai sensi dell'art. 28 secondo le professionalità ed i livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.
Nella prima fase di avvio, ove sussistano difficoltà di reperire unità di personale da destinare agli uffici della autorità di bacino, si potranno prevedere, d'intesa con le amministrazioni di provenienza, particolari modalità di collaborazione anche con prestazioni e orari diversificati.
Dovrà comunque essere organizzato un nucleo operativo minimale costituito da unità di personale da impegnare a tempo pieno presso la sede di autorità di bacino, a supporto del quale potrà eventualmente prevedersi, sempre nella fase transitoria, un contingente di personale da impegnare a tempo parziale, eventualmente per periodi determinati in relazione all'espletamento di specifici compiti, incaricato anche di garantire i collegamenti funzionali con gli uffici di appartenenza competenti nei diversi settori disciplinati dalla legge.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e le regioni interessate, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero dalla nomina del segretario generale, provvederanno a distaccare o a comandare il proprio personale, ivi compresi i dipendenti collocati nei ruoli transitori di cui al comma 13 dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, indispensabile all'immediato primo funzionamento delle strutture, indicandone le qualifiche e i settori di specializzazione in relazione alle mansioni espletate.
Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.
In relazione alle designazioni di personale dipendente dalle amministrazioni statali e regionali, ivi compreso quello distaccato ai sensi dell'art. 28, i segretari generali delle autorità di bacino esprimeranno le proprie valutazioni ed il proprio gradimento tecnico. Le amministrazioni di cui sopra, tenuto conto delle valutazioni espresse dal segretario generale, provvederanno, ove necessario, alle opportune designazioni sostitutive.
Per la provvista del personale da assegnare alle segreterie tecnico- operative, di cui all'art. 12, comma 9, le amministrazioni diverse da quella del Ministero dei lavori pubblici potranno designare personale non appartenente ai propri ruoli, in conformità del disposto del comma 9 dell'art. 12.
L'affidamento di incarichi di cui all'art. 23 della legge n. 183 del 1989 potrà avvenire solo sulla base di motivate esigenze di studio, acquisizione ed elaborazione dati in relazione a compiti specifici che non possano essere espletati con il solo personale assegnato.
Nella prima fase di avvio delle strutture di bacino, il ricorso a forme di collaborazione con contratti a tempo determinato è senz'altro da consentire; si potrebbe orientativamente stimare in centoventi il numero massimo di unità da reperire sul mercato a contratto secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554; la ripartizione di tali unità dovrà tener conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.
Nel sistema a regime, sarà invece necessario prevedere un organico programma di reclutamento mediante concorsi, regolandone le modalità.

 

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