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| Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/03/1990 |
Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 agosto 1989 sono state istituite, presso il Magistrato delle acque di Venezia, il
Magistrato per il Po di Parma e i provveditorati regionali alle opere pubbliche
appositamente individuati, le autorità dei bacini di rilievo nazionale e fissati i
termini per la designazione dei funzionari statali e regionali da chiamare a far parte
delle strutture tecnico-operative.
Alla nomina del segretario regionale provvederà il comitato istituzionale nella stessa
seduta di insediamento.
Il segretario generale sarà funzionalmente preposto alla segreteria tecnico- operativa e
regolamenterà con propri atti l'attribuzione interna dei compiti, l'assetto
organizzativo, lo schema di funzionamento e le dotazioni strumentali e di personale dei
relativi uffici in modo tale che la segreteria costituisca una efficace struttura
gestionale dei piani e dei programmi di intervento.
Il segretario generale, tenuto conto del numero delle qualifiche e dei profili
professionali del personale reso disponibile in attuazione dell'art. 12, comma 9,
procederà, sulla base di apposite intese con le regioni, all'individuazione delle
ulteriori unità da distaccare ai sensi dell'art. 28 secondo le professionalità ed i
livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.
Nella prima fase di avvio, ove sussistano difficoltà di reperire unità di personale da
destinare agli uffici della autorità di bacino, si potranno prevedere, d'intesa con le
amministrazioni di provenienza, particolari modalità di collaborazione anche con
prestazioni e orari diversificati.
Dovrà comunque essere organizzato un nucleo operativo minimale costituito da unità di
personale da impegnare a tempo pieno presso la sede di autorità di bacino, a supporto del
quale potrà eventualmente prevedersi, sempre nella fase transitoria, un contingente di
personale da impegnare a tempo parziale, eventualmente per periodi determinati in
relazione all'espletamento di specifici compiti, incaricato anche di garantire i
collegamenti funzionali con gli uffici di appartenenza competenti nei diversi settori
disciplinati dalla legge.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e le regioni interessate, nel
termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero dalla nomina del
segretario generale, provvederanno a distaccare o a comandare il proprio personale, ivi
compresi i dipendenti collocati nei ruoli transitori di cui al comma 13 dell'art. 9 della
legge n. 183 del 1989, indispensabile all'immediato primo funzionamento delle strutture,
indicandone le qualifiche e i settori di specializzazione in relazione alle mansioni
espletate.
Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze
ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze forestali e naturali,
biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie
giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.
In relazione alle designazioni di personale dipendente dalle amministrazioni statali e
regionali, ivi compreso quello distaccato ai sensi dell'art. 28, i segretari generali
delle autorità di bacino esprimeranno le proprie valutazioni ed il proprio gradimento
tecnico. Le amministrazioni di cui sopra, tenuto conto delle valutazioni espresse dal
segretario generale, provvederanno, ove necessario, alle opportune designazioni
sostitutive.
Per la provvista del personale da assegnare alle segreterie tecnico- operative, di cui
all'art. 12, comma 9, le amministrazioni diverse da quella del Ministero dei lavori
pubblici potranno designare personale non appartenente ai propri ruoli, in conformità del
disposto del comma 9 dell'art. 12.
L'affidamento di incarichi di cui all'art. 23 della legge n. 183 del 1989 potrà avvenire
solo sulla base di motivate esigenze di studio, acquisizione ed elaborazione dati in
relazione a compiti specifici che non possano essere espletati con il solo personale
assegnato.
Nella prima fase di avvio delle strutture di bacino, il ricorso a forme di collaborazione
con contratti a tempo determinato è senz'altro da consentire; si potrebbe
orientativamente stimare in centoventi il numero massimo di unità da reperire sul mercato
a contratto secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988,
n. 554; la ripartizione di tali unità dovrà tener conto delle caratteristiche peculiari
di ciascuna autorità di bacino.
Nel sistema a regime, sarà invece necessario prevedere un organico programma di
reclutamento mediante concorsi, regolandone le modalità. |
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