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| Legge ordinaria del Parlamento n° 1102
del 03/12/1971 Nuove norme per lo sviluppo della montagna. |
Art. 3. (Classifica e ripartizione dei territori
montani). -
[I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15
della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n.
657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n.
4.
La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o
di regolamento.
I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a
criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadattate
o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di
individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione
sovracomunale.
Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati]. |
Art. 4. (Comunità montane). -
In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in
essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa
stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:
a) nella formulazione degli statuti;
b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Tali norme - per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle
Comunità - dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione
della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una
visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.
Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere
il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.
La regione è pertanto competente con proprie leggi a:
1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;
2) emanare le norme di cui al secondo comma;
3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti
disponibili ai fini della presente legge;
e inoltre è competente a:
4) approvare gli statuti delle singole Comunità;
5) coordinare ed approvare i piani zonali;
6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.
Le regioni, le province e i comuni possono far uso dell'istituto del comando per il
proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze,
a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta. Al fine di assicurare la
rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei
comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato. |
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