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| Decreto Legislativo del Governo n° 615
del 12/11/1996: Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del
Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e
dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993. |
Ai fini del presente decreto legislativo si intendono
per:
a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonche' le
apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare
il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) "immunita'", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un
sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue
prestazioni;
d) "compatibilita' elettromagnetica", l'idoneita' di un dispositivo, di
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in
modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio'
che si trova in tale ambiente;
e) "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea
rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una
relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato
attesta che il tipo di apparecchio esaminato e' conforme ai requisiti del presente
decreto;
g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente
ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo
per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunita'
europee ed agli altri Stati membri;
h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla
base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte
dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola
"terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere
collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad
una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di
telecomunicazioni;
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata
direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il
trattamento o la ricezione di informazioni;
l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori,
ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le
radiocomunicazioni;
m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di
radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al
servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione
individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della
produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo
apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che
modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio
marchio su apparecchi costruiti da terzi.
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