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Decreto Ministeriale n° 381 del
10/09/1998
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana. |
Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualita'
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile,
compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di
minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori,
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico,
0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra
3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densita' di potenza dell'onda piana
equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il
rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente
comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualita', nonche' le attivita' di
controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione
degli impianti e delle frequenze loro assegnate |
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