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| Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23/04/1992 Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico
generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno. |
......Art. 3. Misure. -
Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui all'art. 1 dovranno essere effettuate
secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti.
Gli aggiornamenti eventualmente necessari circa i metodi e le condizioni di riferimento
per le misure, nonché gli standard per la strumentazione, saranno definiti, su proposta
della commissione di cui al successivo art. 8, con decreto del Ministro dell'ambiente. |
Art. 4. Limiti di esposizione e criteri di applicazione.
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Sono definiti i seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione
magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui
della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione
magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi
per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose
non fisse. |
Art. 5. Distanze di rispetto dagli elettrodotti. -
Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si
adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta
tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea: |
linee a 132 kV <FT101> + ³ 10 m
linee a 220 kV <FT101> + ³ 18 m
linee a 380 kV <FT101> + ³ 28 m |
Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132
kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione
diretta da quelle sopra indicate.
Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto
interministeriale 16 gennaio 1991.
Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno
stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8.
La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione
elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la
più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa. |
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