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| DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.
198:Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la sintesi
del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto
2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute,
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: |
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione
e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti
gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato
effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di
quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di
telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità,
concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente
con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni
elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi,
conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene
ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette
emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale nel
rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero
mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il
perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con
riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed
all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero
territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto del
Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257
del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. |
Art. 2.
Definizioni
1. La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel
significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999,
nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni. |
Art. 3.
Infrastrutture di telecomunicazioni
1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse
nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci
relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche
in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di
regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei
rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. |
Art. 4.
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di
tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione,
di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile,
nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA
ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel
decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle
servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898. |
Art. 5.
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti
radioelettrici
1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4
è presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua
acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale
delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso
l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente
da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con
potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra
indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti
dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.
3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che
si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente
provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione
della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il
responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della
domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli
di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero
delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241. |
Art. 6.
Esiti e conseguenze
1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5, nonchè
quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già
esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5,
comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono
prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
presente comma. 2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso,
ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. |
Art. 7.
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la
realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di
suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme
ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui
all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle
aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile
del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi,
alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate
dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è
rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli
scavi indicati nel progetto, nonchè la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico
necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione,
direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni
eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che
l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero
abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso
accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni. |
Art. 8.
Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti
l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione
interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al
Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il suo inserimento
in un apposto archivio telematico, affinchè sia agevolata la condivisione dello scavo con
altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme
tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce
un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e
pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione
interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per
telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di
accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 7.
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Art. 9.
Reti dorsali
1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di
proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al
modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può
essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal
comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il
Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità è
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree
pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato,
effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici
devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali
una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle
attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei
lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero
delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di
cui all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio
telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno
l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di
consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali. |
Art. 10.
Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico
1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale,
ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree
pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun
altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31
luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente
decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni,
calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero
dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. |
Art. 11.
Limitazioni legali alla proprietà privata
1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni,
all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'operatore di
telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far
cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle
infrastrutture.". |
Art. 12.
Disposizioni finali
1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al
presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate
ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto in tutto il
territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, ultimo
periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come denuncia di inizio
attività.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai
comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni la
descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto,
al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì i modelli
relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla realizzazione delle
opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero delle comunicazioni copie dei
modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni può delegare ad altro ente la tenuta
degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. È abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189. |
Art. 13.
Legislazione regionale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalità di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti
ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto
disposto dai singoli ordinamenti. |
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2002. |
| omessi gli allegati |
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