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Legge Regionale n° 4(Lazio) del 05/03/1997
Criteri e modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale.
Art. 29 - Inquinamento atmosferico, acustico ed inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche e da radiazioni ionizzanti
1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche e da radiazioni ionizzanti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti che possano provocare inquinamento atmosferico nonché per la modifica e per il trasferimento di quelli esistenti;
b) il rilascio di autorizzazioni alla costruzione e al ripotenziamento di elettrodotti;
c) la vigilanza in materia di inquinamento atmosferico ed acustico proveniente da impianti industriali e dalle aree urbane, nonché di inquinamento elettromagnetico proveniente da elettrodotti e da impianti di trasmissione a bassa ed alta frequenza, da esercitarsi mediante l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) e, in attesa della sua istituzione, mediante i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi di igiene ambientale;
d) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dell'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sulla base dei criteri individuati dal piano regionale di cui al comma 2;
e) l'approvazione dei piani comunali di risanamento acustico;
f) l'approvazione della classificazione acustica dei territori comunali;
g) la valutazione dei piani di risanamento presentati dagli esercenti gli elettrodotti;
h) il censimento a livello provinciale degli impianti radiotelevisivi e delle antenne ricetrasmittenti.
2. Sono riservate alla Regione:
a) l'organizzazione e il coordinamento dei sistemi di monitoraggio ambientale;
b) la redazione del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria, di risanamento acustico e di insediamento di impianti radiotelevisivi e di antenne ricetrasmittenti;
c) la redazione dei pareri per le autorizzazioni alla costruzione o alla continuazione della gestione per gli impianti di produzione di energia elettrica e le raffinerie di olii minerali;
d) l'approvazione dei piani provinciali di risanamento di cui al comma 1, lettera d);
e) la formulazione di proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali,
f) la gestione dell'albo regionale del tecnico competente in materia di inquinamento acustico;
g) la redazione dello stato generale degli elettrodotti ad alta e media tensione, superiore a 132 Kw, sul territorio;
h) la emanazione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento in termini di dismissione, ripotenziamento o spostamento di linee di elettrodotti, di impianti radiotelevisivi e antenne ricetrasmittenti;
i) la emanazione dei criteri per la costruzione di nuovi elettrodotti;
1) l'indirizzo ed il coordinamento in materia di interventi nel campo delle radiazioni ionizzanti;
m) l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento agli enti locali per il rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti radiotelevisivi.

 

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Le normative

 

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