| LEGGE 22 febbraio 2001, n.36Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. |
| 1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi
fondamentali diretti a: |
| a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori,
delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli
di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32
della Costituzione; |
| b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione
degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell'Unione Europea; |
| c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e
promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le
migliori tecnologie disponibili. |
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
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