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Decisione CEE/CEEA/CECA n° 170 del 25/01/1999 1999/170/CE: Decisione del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile» (1998-2002).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
(1) considerando che, con decisione 182/1999/CE (4), il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Quinto programma quadro della Comunità europea (in seguito denominato "Quinto programma quadro") delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in seguito denominati "RST") per il periodo 1998-2002 che stabilisce le linee generali e gli obiettivi scientifici e tecnologici delle azioni da intraprendere nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;

(2) considerando che l'articolo 130 I, paragrafo 3, del trattato stabilisce che il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione da esso prevista; che ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari;

(3) considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (5) e all'articolo 4, paragrafo 2, delle decisioni del Consiglio relative ai programmi specifici che attuano il Quarto programma quadro, la Commissione ha fatto eseguire una valutazione esterna che ha trasmesso, unitamente alle sue osservazioni e conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni;

(4) considerando che, in forza dell'articolo 130 J del trattato, la decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alle norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del Quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002) (6) (in seguito denominate "norme in materia di partecipazione e divulgazione") si applica al presente programma specifico; che tali norme consentono la partecipazione del Centro comune di ricerca alle azioni indirette previste dal presente programma specifico;

(5) considerando che, nell'attuazione del presente programma, oltre alla cooperazione prevista dall'accordo sullo Spazio economico europeo o da un accordo di associazione, possono rendersi opportune attività di cooperazione internazionale con paesi terzi o organizzazioni internazionali, in particolare ai sensi dell'articolo 130 M del trattato;

(6) considerando che l'attuazione del presente programma comporta altresì azioni e strumenti di incentivazione, diffusione e valorizzazione dei risultati della RST, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI), nonché azioni di incentivazione della mobilità e della formazione dei ricercatori;

(7) considerando l'importanza che le comunità scientifiche, industriali e degli utenti contribuiscano in modo sostanziale alla definizione delle azioni da intraprendere e partecipino, se del caso, all'attuazione del presente programma;

(8) considerando che le attività di ricerca in base al Quinto programma quadro dovrebbero altresì essere orientate verso l'innovazione al fine di contribuire, tra l'altro, al conseguimento degli obiettivi del primo piano d'azione per l'innovazione;

(9) considerando l'opportunità di porre l'accento sulla promozione della partecipazione delle PMI;

(10) considerando che la politica comunitaria di parità di opportunità va tenuta in conto nell'attuazione del programma;

(11) considerando che una gestione efficiente e trasparente contribuisce a un programma più efficace e di facile impiego;

(12) considerando che le spese amministrative dovrebbero essere incluse nel bilancio comunitario in modo trasparente;

(13) considerando che è necessario controllare l'attuazione del presente programma ai fini del suo eventuale adeguamento al progresso scientifico e tecnologico; che è altresì opportuno sottoporre in tempo utile lo stato di avanzamento del programma alla valutazione di esperti indipendenti;

(14) considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica è stato consultato in merito al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici,
_____________________________

(1) GU C 260 del 18.8.1998, pag. 48.
(2) Parere espresso il 15 dicembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 123.
(4) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1.
(5) GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2535/97/CE (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).
(6) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.
_____________________________
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del Quinto programma quadro, è adottato un programma specifico intitolato "Energia, ambiente e sviluppo sostenibile" (in seguito denominato "programma specifico") per il periodo dal 25 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

Art. 2
1. Conformemente all'allegato III del Quinto programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico ammonta a 2 125 milioni di euro, di cui un massimo del 6,5 % per le spese amministrative della Commissione.
Una ripartizione indicativa di tale importo è contenuta nell'allegato I.
2. Dell'importo di cui al paragrafo 1:
- 446 milioni di euro sono destinati al periodo 1998-1999
e
- 1679 milioni di euro al periodo 2000-20002.
Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del Quinto programma quadro, il Consiglio adegua quest'ultima somma secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del Quinto programma quadro. In attesa di una decisione del Consiglio, il programma specifico è attuato nei limiti dell'importo previsto al primo trattino.
3. L'autorità di bilancio determina, in coerenza con gli obiettivi scientifici e tecnologici e le priorità stabiliti dalla presente decisione, le somme relative a ciascun esercizio tenendo conto della disponibilità delle risorse indicate nel quadro delle prospettive finanziarie pluriennali.
Art. 3
1. Le linee generali, gli obiettivi scientifici e tecnologici del programma specifico e le relative priorità sono indicati nell'allegato II. Essi sono definiti in conformità dei principi fondamentali e delle tre categorie di criteri di selezione stabiliti nell'allegato I del Quinto programma quadro.
2. Nel rispetto di tali principi e criteri, per la selezione delle azioni di RST da intraprendere si applicano i criteri di selezione indicati all'articolo 10 delle norme in materia di partecipazione e divulgazione.
Inoltre, un'eventuale partecipazione di entità a carattere industriale alle azioni a compartecipazione finanziaria riguardanti il settore industriale deve di norma essere adeguata alla natura e allo scopo dell'attività .
L'attuazione del programma, ivi compreso il programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, deve essere conforme a tutti i criteri summenzionati, anche se tali criteri possono formare oggetto di diversa valutazione.
3. Al programma specifico sono applicabili le norme in materia di partecipazione e divulgazione.
4. Le modalità dettagliate di partecipazione finanziaria della Comunità al programma specifico sono stabilite dall'articolo 4 del Quinto programma quadro.
Le azioni indirette di RST del programma specifico sono definite negli allegati II e IV del Quinto programma quadro.
Modalità specifiche di realizzazione del programma sono stabilite dall'allegato III della presente decisione.
Art. 4
Sulla base di criteri di cui all'articolo 3, degli obiettivi scientifici e tecnologici e delle priorità indicati nell'allegato II, la Commissione:
a) verifica, con un'adeguata assistenza di esperti esterni indipendenti, l'attuazione del programma specifico e sottopone al Consiglio, ove opportuno, proposte di adeguamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Quinto programma quadro;
b) dispone la valutazione esterna prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, del Quinto programma quadro per le azioni intraprese nella materia oggetto del programma specifico.
Art. 5
1. La Commissione stabilisce un programma di lavoro che determina:
a) con maggiori dettagli, gli obiettivi e le priorità di RST dell'allegato II;
b) il calendario indicativo di attuazione del programma specifico;
c) le modalità di coordinamento indicate nell'allegato III e le disposizioni volte a realizzare gli obiettivi, concernenti l'innovazione e la partecipazione delle PMI, previsti dalla terza azione del Quinto programma quadro;
d) se necessario, i criteri di selezione e le relative modalità di applicazione per ogni azione indiretta di RST.
2. Il programma di lavoro tiene conto delle principali parti interessate, in particolare delle comunità scientifiche, industriali e degli utenti. Esso funge da base per l'attuazione delle azioni indirette di RST, conformemente alle procedure stabilite nelle norme in materia di partecipazione e divulgazione.
3. Ove necessario, il programma di lavoro viene aggiornato e reso disponibile dalla Commissione a tutte le parti interessate in forma facilmente utilizzabile incluso il supporto informatico.
Art. 6
1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma specifico.
2. Ai fini dell'adozione delle seguenti misure si applica la procedura stabilita all'articolo 7:
- adozione e aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, anche per quanto riguarda il contenuto degli inviti a presentare proposte;
- approvazione delle azioni di RST di cui si propone il finanziamento, compresa la partecipazione di organismi di paesi terzi, qualora l'importo stimato del contributo comunitario in base al presente programma sia pari o superiore a 0,6 milioni di euro;
- assegnazione dell'incarico della valutazione esterna prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, del Quinto programma quadro;
- qualsiasi variazione della ripartizione indicativa dell'importo di cui all'allegato I.
Art. 7
1. La Commissione è assistita da due comitati del programma (in appresso "i comitati"), uno per il sottoprogramma "Ambiente e sviluppo sostenibile" e uno per il sottoprogramma "Energia", ciascuno composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o, in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di nove settimane a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.
4. La Commissione tiene periodicamente informati i comitati sull'andamento generale dell'attuazione del programma specifico e, in particolare, gli riferisce in merito allo stato di avanzamento di tutte le azioni di RST finanziate dal presente programma.
Art. 8
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del Quinto programma quadro, la Commissione informa periodicamente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito allo stato di attuazione del programma, comprese la partecipazione delle PMI e la semplificazione delle procedure amministrative.

Art. 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. FISCHER
omessi gli allegati

 

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