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| Decreto Ministeriale del 05/02/1998
:Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n 389, recante modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi di imballaggi
e di rifiuti di imballaggi;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e
controlli efficaci l'art. 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate
sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:
a) le quantità massime impiegabili;
b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni
specifiche di utilizzo degli stessi;
c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio dell'ambiente;
Considerato che ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle
variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di
recupero semplificate, e che pertanto a tali fini è necessario fissare i limiti di
emissione per ciascuna delle attività di recupero predette;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'amministrazione centrale, con il quale è stato soppresso il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il Ministero per le politiche
agricole;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota
U.L./98/2219 del 5 febbraio 1998;
Decreta:
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Art. 1. - Principi generali
1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di
rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute
dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma
1, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e
per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base
alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui
all'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni.
3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto,
disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela
della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:
a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal
presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dalla legge
10 maggio 1976, n. 319 e dal decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132, e 27 gennaio
1992, n. 133, e successive modifiche e integrazioni;
b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal
presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi
alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente
alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dal rispettivi codici e
descritti negli allegati. |
Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile
da rifiuto (CDR);
b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei
rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione
degli impianti termici per usi civili;
d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad
attività di recupero. |
Art. 3. - Recupero di materia
1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia
individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime
o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa
tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i
prodotti le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal
recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare
caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla
lavorazione di materie prime vergini.
2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto
e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre
rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e
successive modifiche e integrazioni. [(vedi nota)].
3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie
prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo
effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. |
Art. 4. - Recupero energetico
1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al
netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base
annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente
formula:
potenza elettrica (espressa in MW)
16 + ----------------------------------
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2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata
dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.
3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti
in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di
rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore
deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto,
in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua. |
Art. 5. - Recupero ambientale
1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella
restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti
morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle
procedure semplificate previste dall'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.
22, a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste
dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto
del progetto di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico - fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche dell'area da recuperare. |
Art. 6. - Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle
attività comprese negli allegati 1 e 2 e' sottoposta alle disposizioni di cui all'art.
33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti
condizioni:
a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime
eventualmente presenti nell'impianto;
b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e
che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici,
ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che
non possano venire a contatto tra di loro;
c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati
su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su
basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del
vento;
e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori
terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero
volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà
essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di
quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di
capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. |
Art. 7. - Quantità
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue
di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente decreto,
sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al
netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute
dell'uomo e per l'ambiente.
2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 6, non può
avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle
recuperabili nello stesso periodo.
3. Le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili effettuate
presso gli impianti dove si svolgono esclusivamente le operazioni di recupero identificate
con il codice R13 sono sottoposte a procedura semplificata solo se le quantità in
deposito non superino i 600 metri cubi e il deposito non si protragga per un periodo
superiore ad un anno.
4. Per le attività di recupero energetico di cui all'allegato 2, la quantità massima di
rifiuti è definita in funzione del potere calorifico del rifiuto, della potenza termica
nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico e del tempo di funzionamento
stimato per ogni singolo impianto di recupero.
5. Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella
comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo. |
Art. 8. - Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico - fisica deve
essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri
elaborati dal CNR - IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del gennaio
1985, in quanto applicabili.
2. Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono
essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello
nazionale, comunitario o internazionale.
3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività
e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche
sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti. |
Art. 9. - Test di cessione
1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un
campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso.
2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure
previste in allegato 3 al presente decreto.
3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e,
successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche
sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti. |
Art. 10. - Requisiti soggettivi
1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 33 comma 1 del
decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal
presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri
casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a
Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini
residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini
italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in
Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese
individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività
o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti
della riabilitazione e della sospensione della pena:
1 - a pena detentiva per reati previsti dalle nonne a tutela dell'ambiente;
2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, conto la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o
quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste ai sensi del presente articolo. |
Art. 11. - Norme transitorie
1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di
recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33,
comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti
ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le attività di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli
accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai
sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono
adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto 1.1, dell'allegato 2 al presente
decreto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio
delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal
citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126,
alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti
non pericolosi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Omessi gli allegati I e II |
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