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| IL PROTOCOLLO DI KYOTO |
Il Protocollo di Kyoto per la convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1997)
Il Protocollo di Kyoto è un documento redatto e approvato nel corso della Convenzione
Quadro sui Cambiamenti climatici tenutasi in Giappone nel 1997. Nel Protocollo sono
indicati per i Paesi dell'Annesso I** gli impegni di riduzione e di limitazione
quantificata delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di
azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi). Con più precisione le
Parti dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni
antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel
periodo di adempimento 2008-2012. Per il raggiungimento di questi obiettivi, i Paesi
possono servirsi di diversi strumenti che intervengono sui livelli di emissioni di gas a
livello locale-nazionale oppure transnazionale. Nell'ampio ventaglio di strumenti, ne
vengono espressamente indicati tre, tutti appartenenti alle cosiddette misure di
flessibilità. Queste misure sono l'Emissions trading, il Clean Development e la Joint
Implementation.
L'Emission trading è una misura ammessa tra i Paesi appartenenti all'Annesso I e si
sostanzia nella creazione di un mercato dei permessi di emissione. La Joint Implementation
(implementazione congiunta) è una misura che prevede la collaborazione tra Paesi
sviluppati e che consente a un Paese dell'Annesso I di ottenere dei crediti di emissione
grazie a dei progetti di riduzione delle emissioni oppure di assorbimento delle emissioni
di gas a effetto serra sviluppati in un altro Paese dell'Annesso I. Il Clean Development
Mechanism (meccanismo di sviluppo pulito) è uno strumento analogo alla JI e si
differenzia da quest'ultima in quanto coinvolge attori diversi ovvero Paesi appartenenti
all'Annesso I e Paesi che non vi appartengono. Le misure di flessibilità vengono
considerate supplementari rispetto alle azioni domestiche. Le regole che permetteranno di
rendere operativi i meccanismi di flessibilità devono essere ancora precisate.
Il Protocollo di Kyoto entrerà in vigore solo nel momento in cui "venga ratificato,
accettato, approvato o che vi abbiano aderito non meno di 55 Parti responsabili per almeno
il 55% delle emissioni di biossido di carbonio (emissioni quantificate in base ai dati
relativi al 1990)."
Attualmente solo 14 Paesi hanno ratificato il Protocollo e rappresentano,
complessivamente, una percentuale irrisoria delle emissioni quantificate di gas a effetto
serra.
Un commento a questa breve presentazione del Protocollo può essere utile per comprendere
lo stato attuale: se tutti i Paesi dell'Annesso I (e in particolare i Paesi sviluppati)
sono decisi ad assumersi degli impegni nella riduzione delle emissioni grazie soprattutto
all'accoglimento del cosiddetto principio di responsabilità (principio secondo il quale i
Paesi che hanno maggiormente contribuito ai livelli attuali di concentrazione di gas
devono essere i primi a sostenere i costi e il peso di una riduzione delle emissioni) ciò
che suggerisce agli stessi Paesi di essere cauti nell'adozione del Protocollo risiede in
questa ragione. I Paesi non sviluppati o in via di sviluppo (come Cina oppure India), che
secondo le previsioni saranno nel futuro i maggiori emettitori di gas antropogenici, non
sono sottoposti a nessun tipo di vincolo e non sono obbligati a ridurre le emissioni di
gas serra. Lo sforzo compiuto dai Paesi dell'Annesso I per contenere le emissioni dei gas
serra potrebbe essere, quindi, completamente vanificato dal comportamento dei Paesi meno
sviluppati. In altri termini, ad un sacrificio attuale di alcuni Paesi, corrisponderebbe
un miglioramento solo presunto del problema globale connesso con le emissioni di gas
serra.
** L'elenco dei Paesi appartenenti all'Annesso I e i rispettivi obiettivi di riduzione e
di limitazione delle emissioni di gas antropogenici sono indicati al termine di questa
presentazione. |
| Annesso B (Protocollo Di Kyoto,1997) |
| Parti |
Obiettivi di riduzione o di
limitazione quantificata delle emissioni(percentuale dellanno o del periodo base) |
| Australia |
108 |
| Austria |
92 |
| Belgio |
92 |
| Bulgaria* |
92 |
| Canada |
94 |
| Croazia* |
95 |
| Danimarca |
92 |
| Estonia* |
92 |
| Federazione Russa* |
100 |
| Finlandia |
92 |
| Francia |
92 |
| Germania |
92 |
| Giappone |
94 |
| Grecia |
92 |
| Irlanda |
92 |
| Islanda |
110 |
| Italia |
92 |
| Lettonia* |
92 |
| Liechtenstein |
92 |
| Lituania* |
92 |
| Lussemburgo |
92 |
| Monaco |
92 |
| Norvegia |
101 |
| Nuova Zelanda |
100 |
| Paesi Bassi |
92 |
| Polonia* |
94 |
| Portogallo |
92 |
| Regno Unito e Irlanda del Nord |
92 |
| Repubblica Ceca* |
92 |
| Romania* |
92 |
| Slovacchia* |
92 |
| Slovenia* |
92 |
| Spagna |
92 |
| Stati Uniti dAmerica |
93 |
| Svezia |
92 |
| Svizzera |
92 |
| Ucraina* |
100 |
| Ungheria* |
94 |
| Unione Europea |
92 |
|
*Paesi che stanno intraprendendo il processo di
transizione verso uneconomia di mercato
Esempio di lettura della tabella: lUnione Europea deve ridurre le emissioni di una
percentuale pari all8 % rispetto ai livelli del 1990 ( livello di produzione 1990:
100; livello di emissione nel periodo 2008-2012: 92; la differenza in termini percentuali:
100-92=8)
Italia
Il nostro Paese appartiene al gruppo delle Nazioni incluse nellAnnesso B del
Protocollo di Kyoto (1997). Lobiettivo di riduzione dei gas serra indicato nel
suddetto Protocollo è fissato ad una percentuale dell8% (ovvero la stessa
percentuale indicata per tutti i Paesi appartenenti allUnione Europea).
In sede comunitaria, nel Giugno 1998, sono state stabilite le percentuali di riduzione a
carico dei diversi Paesi. Per lItalia, è stata fissata una percentuale del 6.5%
(per lelenco completo degli impegni a carico di tutti i Paesi UE, si veda dati e
statistiche: emissioni di gas a effetto serra nella UE).
Al preciso scopo di favorire una riduzione delle emissioni di gas antropogenici
(nonostante il nostro Paese non abbia ancora ratificato il Protocollo di Kyoto, come tutti
i Paesi dellAnnesso I, ma lo abbia solo siglato nellAprile 1998), il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha, nel Novembre 1998,
individuato le azioni nazionali che permetterebbero di ottenere tale riduzione delle
emissioni. Nella tabella seguente, estratta dalla delibera CIPE e pubblicata nella G.U. n.
33 del 10-2-99, sono individuate le azioni nazionali e le corrispondenti riduzioni
ottenibili espresse in Mt CO2 equivalenti:
|
Azioni nazionali per la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra.
| |
Obiettivi di riduzione |
| Azioni |
Mt CO2
2002 |
Mt CO2
2006 |
Mt CO2
2008-2012 |
| Aumento di efficienza del parco
elettrico |
-4/5 |
-10/12 |
-20/23 |
| Riduzione dei consumi
energetici nel settore dei trasporti |
-4/6 |
-9/11 |
-18/21 |
| Produzione di energia da fonti
rinnovabili |
-4/5 |
-7/9 |
-18/20 |
| Riduzione dei consumi
energetici nei settori industriale/abitativo/terziario |
-6/7 |
-12/14 |
-24/29 |
| Riduzione delle emissioni nei
settori non energetici |
-2 |
-7/9 |
-15/19 |
| Assorbimento delle emissioni di
CO2 dalle foreste |
- |
- |
-(0,7) |
| TOTALE |
-20/25 |
-45/55 |
-95/112 |
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xt |
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| u |
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