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| Decreto 16 marzo 2001:Programma Tetti
fotovoltaici |
Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998
"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra", con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali
Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato
dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte
rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di
emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla
azione produzione di energia da fonti rinnovabili.
Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il Libro Bianco stima uno
sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale,
tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300
MW.
Visto il decreto del Ministro dellAmbiente del 21 settembre 2000, prot.
GAB/DEC/0099/2000, con il quale vengono assegnate al Direttore del Servizio inquinamento
atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 70.000 milioni per
il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di
energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico.
Visto il decreto del Ministro dellAmbiente del 23 novembre 2000, prot.
GAB/DEC/0126/2000, con il quale vengono assegnate al Direttore del Servizio inquinamento
atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 35.000 milioni per
il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di
energia, con particolare riferimento al settore solare termico.
Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba
continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo più mirato, la
promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica.
Considerato che lintegrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici
operanti in connessione alla rete di distribuzione elettrica viene ritenuta una strada
promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi
alloccupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali.
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, e in particolare larticolo 10, con il quale
sono state dettate norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra
laltro, linstallazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica non
superiore a 20 kW, connessi alla rete di distribuzione.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 29, 30 e
31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle Regioni e degli
Enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili.
Ritenuto opportuno avviare, in attuazione della citata delibera CIPE 6 agosto 1999, azioni
dirette alla diffusione della tecnologia fotovoltaica per applicazioni nelledilizia.
Considerato che larticolo 29, comma 2, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, attribuisce allo Stato il compito di fissare gli obiettivi e i programmi
nazionali in materia di fonti rinnovabili.
Considerato che, comunque, in attuazione delle disposizioni di programmazione e di
attuazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni svolgono le
funzioni amministrative relative alla gestione di numerosi programmi concernenti
lincentivazione delle fonti rinnovabili, e che pertanto è necessario che le stesse
siano coinvolte nellattuazione del programma in questione.
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, che, allarticolo 1, comma 1, prevede
che l'ENEA svolge, tra laltro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni,
ivi incluse le Regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori
dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica e che, pertanto, in
considerazione della consolidata competenza dellEnte in materia di tecnologia e
impianti fotovoltaici, è opportuno affidare ad esso il coordinamento e lo svolgimento
delle attività tecniche e scientifiche necessarie per il buon esito del programma di
sostegno alla diffusione della tecnologia fotovoltaica.
Visto lAccordo di Programma tra il Ministero dellAmbiente e lENEA,
stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attività dellENEA
agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo
nonché per definire le modalità di collaborazione dellENEA alle diverse linee di
intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi.
Visto il decreto direttoriale 22.12.2000, n.99/SIAR/2000, registrato alla Corte dei Conti
il 19.2.2001, Reg. n. 1 foglio 115.
Ritenuto di dover recepire alcune puntuali osservazioni elaborate dai rappresentanti
regionali nellincontro svoltisi il 14/03/2001 presso il Ministero
dellIndustria con il Coordinamento Interregionale Energia e il Ministero
dellAmbiente.
DECRETA |
Art. 1
Oggetto
Per le motivazioni citate in premessa il decreto (99/2000/SIAR) risulta così modificato. |
Art. 2
Programma Tetti fotovoltaici
Il presente decreto definisce e avvia il Programma Tetti fotovoltaici,
finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza
da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e
integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano)
e relative pertinenze, poste sul territorio italiano. Il Programma è organizzato in due
Sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e laltro indirizzato, attraverso le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati.
Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza elettrica e che intendano installare
impianti fotovoltaici presso strutture edilizie di loro proprietà o sulle quali
esercitano un altro diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione
di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale, la cui misura sarà
determinata anche in relazione alle disponibilità finanziarie di questo Ministero. |
Art. 3
Funzione dellENEA
Al fine di conseguire la migliore riuscita delliniziativa, la fase di avvio
delliniziativa stessa (durata prevista due anni) sarà accompagnata, sia da un
insieme di attività collaterali di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento del
Programma, sia da unadeguata attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione su
sistemi e componenti fotovoltaici per lintegrazione nelledilizia. Tali
attività, come meglio descritte nei successivi articoli del presente decreto, saranno
svolte dallENEA, nellambito di un apposito Atto Integrativo, allAccordo
di Programma tra questo Ministero e lENEA. |
Art. 4
Soggetti destinatari del Programma
I Comuni Capoluogo di Provincia - esclusi quelli di Trento e Bolzano -, quei Comuni in cui
insistono territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o
regionale di cui alla legge 394/91, le Province, le Università statali e gli Enti
pubblici di ricerca sono i destinatari del Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici.
Tutti i soggetti di cui sopra, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in conto
capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno pertanto rispondere al
bando che sarà emesso a cura di questo Ministero. Tutti i soggetti pubblici e privati che
intendano avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico, potranno invece partecipare ai bandi pubblici che saranno emessi da
quelle Regioni e Province autonome italiane che avranno aderito al Sottoprogramma
indirizzato ai soggetti medesimi. |
Titolo I
Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici |
Art. 5
Entità del contributo pubblico
Lentità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero
dellAmbiente, è inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di stato nella misura non superiore al 75% del costo di impianto
(IVA esclusa). Verranno finanziate le richieste presentate entro 90 (novanta) giorni dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando del Ministero di cui al
successivo articolo 6 e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili di cui al
successivo articolo 7. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi
statali, le risorse economiche rimanenti saranno distribuite alle Regioni che aderiscono
al Sottoprogramma di cui al successivo Titolo II. Pertanto, allo scadere del termine
previsto dei 90 giorni, le domande di contributo dovranno essere inviate agli uffici
regionali di competenza secondo le modalità individuate dalle Regioni stesse. |
Art. 6
Criteri generali di partecipazione
Le modalità di partecipazione saranno oggetto di apposito bando che sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura di questo Ministero. Le
richieste di finanziamento dovranno indicare gli interventi che si intendono realizzare,
in accordo con le specifiche tecniche elaborate dallENEA (che saranno riportate nel
suddetto bando ministeriale), e la potenza fotovoltaica prevista; esse dovranno, inoltre,
essere corredate da una adeguata dimostrazione dellimpegno della quota a carico del
soggetto pubblico richiedente e dellimpegno a mantenere limpianto nelle
migliori condizioni di esercizio per un periodo non inferiore a dodici anni. Gli impianti
dovranno essere installati su strutture edilizie dei Comuni, delle Provincie, delle
Università e degli Enti pubblici di ricerca di cui al precedente articolo 4, incluse le
strutture di Enti o Aziende di proprietà comunale.
I beneficiari del contributo pubblico dovranno comunicare periodicamente al Ministero
dellAmbiente le informazioni riguardanti le attività svolte secondo le modalità
indicate nel bando di cui sopra, pena la decadenza dal diritto al contributo medesimo. I
beneficiari dovranno, altresì favorire laccesso agli impianti e ai relativi dati,
al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione
significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva
sullandamento del Sottoprogramma. |
Art. 7
Costo del Sottoprogramma
Il costo del Sottoprogramma per il Ministero dellAmbiente è determinato in lire
20.000 milioni. |
Titolo II
Sottoprogramma rivolto alle Regioni ed alle Province Autonome |
Art. 8
Entità dei finanziamenti pubblici
Ciascuna Regione e Provincia autonoma italiana potrà acquisire il diritto, aderendo al
Sottoprogramma, allassegnazione di una quota dei fondi ministeriali di cui al
successivo articolo 10, fino ad esaurimento dei fondi stessi. Detta quota dovrà
costituire parte del contributo pubblico in conto capitale, che sarà erogato a parziale
copertura delle spese di realizzazione di impianti fotovoltaici. Lammontare
complessivo del contributo pubblico è, infatti, lunione del cofinanziamento da
parte della Regione/Provincia autonoma nella misura del 30% dellimporto costituente
il contributo stesso, con il finanziamento di questo Ministero (finanziamento statale) per
la quota restante. Lentità massima del contributo pubblico in conto capitale,
erogato dalla Regione/Provincia autonoma è inizialmente fissata - fatte salve le
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - nella misura non superiore al 75%
del costo di impianto (IVA esclusa).
Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo massimo,
riconosciuto dal Programma, è fissato in lire 15,5 milioni (IVA esclusa) per kW
installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo
massimo è quello derivante dalla seguente formula:
C = 13,5 + 10/P
ove:
C è il costo massimo, riconosciuto dal Programma, in milioni di lire/kW;
P è la potenza nominale dellimpianto, in kW (compresa tra 5 e 20 kW). |
Art. 9
Criteri generali di adesione al Sottoprogramma
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, le
Regioni italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno aderire al
Sottoprogramma. Per concorrere a fare propria una quota del finanziamento statale, le
Regioni e le Provincie autonome dovranno indicare, nelle domande di adesione al
Sottoprogramma, il proprio cofinanziamento. In relazioni alle domande pervenute, verranno
ripartiti i finanziamenti previsti, sulla base del numero degli abitanti secondo i dati
ISTAT 1991. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le
risorse economiche rimanenti saranno ridistribuite tra le regioni che hanno aderito al
Programma.
Le domande di adesione dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione
dellimpegno assunto da parte del competente organo regionale/provinciale
relativamente al proprio cofinanziamento, da assicurare immediatamente o nel primo
assestamento di bilancio. Una quota non inferiore al 3% dellammontare complessivo
del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle
Regioni/Provincie autonome, dovrà essere riservata al monitoraggio degli impianti.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà predisporre, entro e non oltre 60 giorni
dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta e relativa assegnazione dei
fondi, appositi bandi, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del
finanziamento statale.
Le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare periodicamente al Ministero
dellAmbiente le informazioni riguardanti le attività svolte nel corso del
Sottoprogramma e dovranno trasmettere allENEA le informazioni relative alle domande,
specificando i dati tecnici degli impianti approvati. Le Regioni e le Provincie autonome
dovranno altresì favorire laccesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di
consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo
degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sullandamento del
Sottoprogramma. |
Art. 10
Costo del Sottoprogramma
Il costo del Sottoprogramma per il Ministero dellAmbiente è determinato in lire
40.000 milioni. |
Titolo III
Disposizioni generali |
Art. 11
Costo del Programma e delle attività ENEA
Il costo del Programma per il Ministero dellAmbiente risulta pari a lire 60.000
milioni, quale somma dei costi dei due Sottoprogrammi. Al relativo onere si provvede, per
limporto di 52.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie
assegnate al Servizio IAR e specificate allarticolo 3, comma 3 del decreto del
Ministro dellAmbiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, e per il
restante importo di 8.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie
assegnate al Servizio IAR e specificate allarticolo. 3, comma 3 del decreto del
Ministro dellAmbiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000.
Il costo delle attività ENEA, di cui al precedente articolo 2, è determinato in lire
4.500 milioni, dei quali 2.500 milioni a carico di questo Ministero, a valere sulla quota
complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate
allarticolo. 3, comma 3 del decreto del Ministro dellAmbiente del 23 novembre
2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, essendo a carico dellENEA i restanti 2.000 milioni. |
Art. 12
Assunzione di impegno
Per le finalità di cui al presente decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti
con il decreto n. 99/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 62.500 milioni
a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per lesercizio
finanziario 2000.
Roma, lì 16 marzo 2001 |
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