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| DECRETO 14 maggio 2002:Proroga
temporanea dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego di alcuni
prodotti fitosanitari. |
| IL DIRETTORE GENERALE della sanita'
pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Ufficio XIV |
| Visto l'art. 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura
dei preparati pericolosi (antiparassitari); Vista la circolare del Ministero della sanita'
3 settembre 1990, n. 20 (S.O.G.U. n. 216 del 15 settembre 1990), concernente "Aspetti
applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari";
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di
attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti
fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17,
concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti ed in particolare l'art. 11 comma 1, che prevede una
proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo
necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione; Visti i
decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati registrati ed
autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 1; Viste le domande con le
documentazioni integrative dirette ad ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti
di cui trattasi; Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in merito al rinnovo
dell'autorizzazione di ciascuno dei prodotti di cui trattasi; Considerato che la data di
scadenza fissata per ciascuno dei prodotti di cui trattasi e' stata superata a causa dei
tempi tecnici necessari all'emanazione dei singoli decreti di rinnovo; Ritenuto di dover
comunque garantire la continuita' delle autorizzazioni a suo tempo concesse; Ritenuto
pertanto necessario concedere una proroga all' autorizzazione a suo tempo concessa dei
prodotti di cui trattasi, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione
dei singoli decreti di rinnovo; Decreta: |
| E' prorogata fino al 30 settembre 2002
l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari
riportati in allegato, al fine di consentire il completamento dell'iter di emissione dei
singoli decreti di rinnovo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2002 |
| omesso l'allegato |
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