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| DECRETO 6 agosto 2001:Attuazione della
direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, concernente l'iscrizione della
sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" nell'allegato I del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194. (GU n. 296 del 21-12-2001) |
| IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva
91/114/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari ed in particolare l'art. 6; Visto il Regolamento della Commissione
3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima
fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, modificato
da ultimo dal regolamento CE 2230/95, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze
attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione
dell'allegato I della direttiva; Tenuto conto che la Svezia, designata come Paese relatore
per la sostanza attiva "Lambda-Cialotrina", in particolare per quanto riguarda
l'integrazione delle autorita' pubbliche designate e dei produttori dell'Austria, della
Finlandia e della Svezia, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva,
presentando alla Commissione la relativa relazione ed una raccomandazione, in conformita'
all'art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92; Considerato che
tale relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si
e' concluso il 19 ottobre 2000; Considerato che il Comitato scientifico per le piante ha
rilevato che e' necessario effettuare una valutazione dell'esposizione acuta dei
consumatori attraverso la dieta e stabilire una dose acuta di riferimento e che, per la
protezione dell'ambiente, e' necessario applicare misure di limitazione dei rischi per
evitare effetti inaccettabili sugli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api
incluse; Considerato, inoltre, che dalle valutazioni effettuate dal Comitato scientifico
per le piante si puo' desumere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
di cui trattasi, soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati
e specificati nel rapporto di riesame; Vista la direttiva della Commissione 2000/80/CE del
4 dicembre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva
"Lambda-Cialotrina" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di
dover procedere al recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione, con
l'inserimento della sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" nell'allegato I del
decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Ritenuto, altresi', di dover procedere con
il presente provvedimento al recepimento delle tabelle indicate nell'allegato I, relative
a dati concernenti dodici sostanze attive gia' incluse nell'allegato I della direttiva
91/414/CEE, con abrogazione delle direttive 97/73/CE, 98/47/CE, 1999/1/CE, 1999/73/CE,
1999/80/CE, 2000/10/CE, 2000/49/CE e 2000/50/CE, mentre rimangono impregiudicati gli
obblighi relativi ai termini per il recepimento e l'attuazione indicati nell'allegato II;
Ritenuto, inoltre, che si deve tenere conto del rapporto di riesame definitivo su ciascuna
sostanza, nell'applicare i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei
prodotti fitosanitari, e che detti rapporti sono tenuti a disposizione, per consultazione,
delle eventuali parti interessate; |
| Art. 1. 1. L'allegato I della direttiva
91/414/CE e' sostituto dal testo dell'allegato I del presente decreto. 2. La sostanza
attiva LAMBDA-CIALOTRINA e' iscritta, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni
riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della sanita'
adotta entro il 1 luglio 2002 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle
disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti "Lambda-Cialotrina". 2. Ai fini di cui al comma
1 i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche
prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario
richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate nell'allegato I al presente
decreto, inviano al Ministero della sanita' entro il 28 febbraio 2002 un fascicolo
rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, oppure un'autorizzazione all'accesso al fascicolo di altro titolare, che soddisfi i
requisiti del predetto allegato II. 3. Il Ministero della sanita' revoca le autorizzazioni
all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti
"Lambda-Cialotrina" non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto,
nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2. 4. I
titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza
attiva "Lambda-Cialotrina" presentano al Ministero della sanita' entro il 31
dicembre 2004 un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1 gennaio
2006. 5. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente
la sostanza attiva "Lambda-Cialotrina" insieme ad altra sostanza inclusa
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero
della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto
decreto legislativo entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle
sostanze attive inserite nell'allegato I del sopracitato decreto. 6. Il rapporto di
riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194) e' messo a disposizione di eventuali interessati, per
consultazione, a seguito di specifica richiesta. |
| Art. 3. Le direttive elencate nella
terza colonna dell'allegato II del presente decreto sono abrogate, fatti salvi gli
obblighi relativi ai termini per il recepimento e le disposizioni specifiche di cui al
medesimo allegato II. |
| Art. 4. E' prorogata al 30 giugno 2003
la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle
caratteristiche tecniche prescritte. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entrera' in vigore il 1 gennaio 2002. Roma, 6 agosto 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato
alla Corte dei conti l'8 novembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 348 |
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