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Decreto Legge n° 8 del 08/01/1996:
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di
smaltimento dei rifiuti. |
Il presente D.L. (che sostituisce il D.L. 8 novembre
1995, n. 463).è decaduto per decorrenza dei termini.
Si veda ora: D.L. 8 marzo 1996, n.113
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
riutilizzo in un ciclo di produzione o in un ciclo di combustione dei residui derivanti
dai cicli di produzione e di consumo
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio
1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e, ad
interim, Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dei lavori pubblici e
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', delle finanze, per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero; |
E M A N A
il seguente decreto-legge: |
Art. 1. Campo di applicazione.
1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, ed in
particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera
puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2,
comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attivita' finalizzate al riutilizzo
dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo. |
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti
caratteristiche:
1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque
ulteriori possibilita' di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di
consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;
c) residui pericolosi: i residui che:
1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto
1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;
2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27
luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato
dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del
numero 1);
3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F"
e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al
decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, comunque utilizzati per
sostanze pericolose;
d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;
e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo
di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attivita' finalizzate al
riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;
g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le
operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono
prodotti;
h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di
produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la
produzione di energia;
i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui
utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione
o di consumo;
l) luogo di produzione: uno o piu' edifici o installazioni collegate tra loro all'interno
di un'area determinata in cui si svolgono attivita' di produzione. |
Art. 3. E s c l u s i o n i.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione
effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo e' prodotto, che si considerano parte
integrante della produzione;
b) alle attivita' di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti
da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di
specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che
disciplinano la materia;
c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;
d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
e) alle attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da
associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali,
caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa
di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione
meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;
g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo i
cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione,
destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attivita' di riutilizzo
di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia
e alle modalita' di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2 secondo capoverso, della legge n. 748
del 1984, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo
capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle
partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti:
"di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n.
748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". Per
gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere
effettuata comunicazione alla regione competente.
3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali
quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercurili
ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10
settembre 1994.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente
e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate
modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali
quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. |
Art. 4. Raccolta e trasporto interni.
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di
residui individuati ai sensi dell'art. 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera,
darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la
quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la
tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori
che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata
comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette
operazioni di raccolta e trasporto.
2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate
derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle
ditte esercenti l'attivita'.
3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal
documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato,
devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantita' del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di
riutilizzo cui e' soggetto il residuo;
d) data e percorso del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
4. I soggetti di cui l comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti d raccolte finalizzate, effettuate
dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali,
caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa
di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
b) dei residui inerti purche' privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in
concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la
salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale,
formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione i leganti e di materiale da
costruzione in generale;
c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme
statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;
d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi quelli del verde pubblico o
privato, nonche' degli scarti delle lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole
e medie imprese.
6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonche' all'articolo 5,
comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai
fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi
capitoli di spesa. |
rt. 5. Attivita' di riutilizzo sottoposte a
comunicazione.
1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il
riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212
del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24,
ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto,
e' tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale
dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla
regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente.
La comunicazione e' corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza,
tipi, quantita' e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di
trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad
essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche de prodotti derivanti dai
predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata
puo' chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme
vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo' vietare la prosecuzione
dell'attivita' ed impone la rimozione degli effetti gia' prodotti. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', verranno stabilite le norme tecniche per la
regolamentazione delle attivita' finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di
energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e
dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti
petrolifere (Coke di petrolio).
2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno
effettuata la comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate
derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle
ditte esercenti l attivita'.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e della normativa
comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
5. Le attivita' di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle
procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
a) siano definite per ciascun tipo di attivita' le norme generali che fissano i tipi dei
residui nonche' le condizioni alle quali le attivita' sono sottoposte alla disciplina del
presente articolo;
b) siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo
le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizi all'ambiente.
6. Le attivita' di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte
alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:
a) siano definite le norme generali che fissano i tipi di residui;
b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute
ed i valori limite di emissione;
c) siano individuati i tipi di attivita' e le condizioni alle quali l'attivita' e'
sottoposta alla disciplina del presente articolo;
d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantita' di sostanze pericolose contenute
nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i
residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente. |
Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative.
1. Alle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui
all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo
svolgimento di dette attivita', si applicano, in relazione alle caratteristiche
chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le
norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo
ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime
corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei
trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri
rischi connessi all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera e di
scarichi idrici.
2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, e per gli
ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove per
particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto,
non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed
ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza
ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa e'
tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti
speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo
3 o i relazione alle caratteristiche del residuo.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se
effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non puo' comunque
superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e
salve le prescrizioni tecniche impose dalla regione per il periodo di deroga a tutela
dell'ambiente e della salute.
5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i
limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi
in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili,
debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti
tossico-nocivi.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e
quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonti di energia i residui
di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantita' e alla qualita' delle emissioni
prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono
ricompresi nelle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per
gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione
elettrica che non rientrano nelle attivita' ad inquinamento poco significativo la
comunicazione di cui all'articolo 5 e' compresa nella istanza di autorizzazione di cui
all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla
quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa
richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo
dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni
inquinanti dell'impianto. |
Art. 7. Movimenti trasfrontalieri.
1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate
dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio
1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformita' a quanto previsto dal
regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se
effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi
dell'articolo 5.
3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati
dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93,
presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3,
lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano
trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantita' e le
caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonche' lo stabilimento nel
quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli
stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili
obbligatorie, la quantita', la qualita' e l'origine dei materiali utilizzati e sono
sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del
sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano,
ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con
proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria
da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio
1993, le autorita' competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti
transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o
dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e I del
regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel Ministero dell'ambiente. |
Art. 8. Autorizzazioni.
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli d
produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime
autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
2. Restano altresi' sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attivita' relative ai residui
derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo. |
Art. 9. Registri di carico e scarico.
1. I soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio, importazione,
esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui
all'articolo 5, per ciascuna tipologia d residui devono annotare con cadenza almeno
quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e
vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:
a) la quantita' (peso o volume, s necessario correlati alla percentuale di umidita');
b) la qualita' (principali caratteristiche chimiche fisiche-merceologiche, con la
precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (idenificazione dell'impianto e dell'attivita' produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la
relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del
bene mobile registrato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e
i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.
3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche' vidimati inizialmente
ed integrati con gli elementi in esso previsti da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475;
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati
inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di controllo nel caso di
ispezione agli insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione.
6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile. |
Art. 10. Obbligo di informazione.
1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di
carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto,
in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro
il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei
residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo
tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4,
comma 2, e 5, comma 3, nonche' copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1,
e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le
informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui a comma 1 al Ministero
dell'ambiente, all'ANPA ed all rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della
valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della
collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
Art. 11. Controlli.
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142, e salvo che la legge
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i
controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di
riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si
avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi
di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le
operazioni di cui al comma 1. |
Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilita'.
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste ne presente decreto, relative a
residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3,
dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10,
comma 1, e' punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le
predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo della ammenda e' aumentato a
lire trenta milioni.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a
residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4,
ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e' punito con l'arresto sino ad un anno o
con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono
raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui
pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori
limite di qualita' dell'aria, nonche' di riutilizzo in cicli di combustione di residui non
conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali
elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo
26 del regolamento medesimo, e' punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire
trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non
corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi
a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.
4. Non e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come
reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di
raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di
residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del
Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.
5. Non e' altresi' punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni
tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.
6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano,
anche agli effetti sanzionatori, le attivita' che il presente decreto disciplina e
qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non
siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo. |
Art. 13. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. |
Art. 14. Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e
nocivi.
1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve
essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantita' superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza
puo' essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo e' inferiore a 2 metri cubi;
e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta
giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e
nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984,
del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1,
nonche' il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e
deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende gia' in
possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione
della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi
nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 2 e' escluso dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto
dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. |
Art. 15. Semplificazioni delle attivita' di smaltimento.
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti
non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di
produzione per i quali non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per
ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le condizioni di esercizio e
le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le
discariche.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attivita' di
autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere
finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia
delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno
sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', corredandola con una relazione dalla
quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantita', le
caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le caratteristiche dell'impianto di
smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione puo'
chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per
la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o
dei requisiti dalla stessa richiesti, puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle
attivita' e imporre la rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le
norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente
per le attivita' industriali.
4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalita'
di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.
6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di
iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti
previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
7. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di intermediazione
relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto
terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese
esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i diritti per
l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le
regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione
dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi
di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza
pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere
progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.
9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di
organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati
in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.
10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva
separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca
combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualita' tali da non costituire
pericolo per la salute e per l'ambiente.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti
affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal sistema produttivo,
promuove accordi di programma con i soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni
ridefiniscono, nei successivi centottanta giorni, i piani di smaltimento dei rifiuti sulla
base degli accordi di programma. |
Art. 16. Modifiche di disposizioni autorizzative.
1. L'iscrizione delle imprese esercenti attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di
intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'Albo di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ed e' deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui
circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa
vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo. Con il
regolamento di cui al comma 7 sono altresi' determinate le modalita' e le condizioni di
iscrizione delle imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di
impianti di rifiuti in conto terzi.
2. Le imprese che intendono svolgere attivita' di smaltimento, non comprese tra quelle
individuate al comma 1, sono iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente
del'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono
proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato nazionale dell'Albo.
4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei
requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente
competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla
cancellazione dell'impresa dall'Albo e se l'impresa e' stata iscritta sulla base della
comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di
competenza.
5. Per le attivita' di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate
anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno
rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di
iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonche' i provvedimenti di diffida,
di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno
rilasciato le autorizzazioni.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle
domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento
dei rifiuti.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della
sanita' e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono ridefinite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Albo
nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modificazioni.
8. I diritti di cui agli articoli 4, 5 e 15 sono versati secondo le modalita' stabilite
per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'Albo.
10. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla
data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'Albo. Le sezioni
regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria. |
Art. 17. Disposizioni in tema di tasse per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n.507. le
disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono
immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli
59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno
decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo
periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1997.";
b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono
deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di
riequilibrio tariffario e' esteso fino al 31 ottobre 1996.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61,
commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e' dedotto dal costo complessivo dei
servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non
inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi
urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla
predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno
successivo.";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di
variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996,
rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza
l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed
aree assoggettabili a tassa, nonche' delle parti comuni del condominio di cui all'articolo
1117 del codice civile e dei locali in multiproprieta' di uso comune. Le denunce
integrative o modificative, anche di quelle gia' prodotte in base al precedente
ordinamento del tributo, nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono
presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli
elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui
all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e
le relative riduzioni, ove previste dal regolamento delle tassa, hanno effetto dal 1°
gennaio.".
2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno
1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per
l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti
per cento rispetto alla tassa dovuta. |
Art. 18. Disposizioni transitorie.
1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1,
sono valide le comunicazioni gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
2. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei
decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6
maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n.
619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle
regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del
presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo
5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in
esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di
autorizzazione, sulla quale l'autorita' competente si pronuncia entro i successivi
centoventi giorni. |
Art. 19. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il
medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603,
8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31
dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disponibilita' dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni,
possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza
e residui, 7731 in conto residui.
3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorita' di
bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per
l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate
alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995. |
Art. 20. Disposizioni finali e finanziarie.
1. E' differito al 31 marzo 1996 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11
gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del
comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto
privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, nonche' dalle societa' da essi controllate, con oneri a totale carico degli
enti o societa' di appartenenza.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare
per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai
fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo
criteri omogenei ed uniformi.
3. Per le finalita' previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il
Ministero dell'ambiente e' autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalita' di
cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di
trenta unita'. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 1029 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per
l'anno 1995.
4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e
dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli
articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle
tipologie impiantistiche ivi indicate.
7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, dopo le parole: "a comuni,
province e comunita' montane" sono inserite le seguenti: "e consorzi tra i
comuni".
8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole:
"Liri-Garigliano e Volturno" sono inserite le seguenti: ", nonche' per gli
interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari
Ionio e Tirreno". |
Art. 21. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. |
| Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. omesso l'allegato |
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