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| Decreto del Presidente della Repubblica
n° 479 del 17/06/1975:Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della L. 17
ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicitą delle visite mediche per i minori
occupati in attivitą non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od
infettanti o che risultano comunque nocive. |
Art. 1.
L'idoneitą dei minori di etą e dei giovani dai 18 ai 21 anni di etą occupati in
attivitą non Industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione
diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, deve essere accertata mediante
visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella
stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da
essi previsti.
Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni
che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro
rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata. |
Art. 2.
I minori di etą ed i giovani dai 18 ai 21 anni di etą nonostante eventuali precedenti
visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale
relativa alle seguenti attivitą:
1) lavori in risaia;
2) diserbo dei canali;
3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi;
4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione di pesticidi . |
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