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| Legge ordinaria del Parlamento n° 183
del 18/05/1989:Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. |
| TITOLO I - Le attività, i soggetti, i servizi. |
| Capo I - Le attività. |
Art. 1. Finalità della legge. -
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle
acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e
pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che
seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere
infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune,
gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle
nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso
d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere
allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le
foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere
allagato dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente
autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi
di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. |
Art. 2. Attività conoscitiva. -
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita
all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta,
elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e
delle condizioni generali di rischio;
formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio
degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere
previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo
ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle
deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di
raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la
possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera
dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i
sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano
dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente
interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'articolo 9, secondo le
modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo. |
Art. 3. Le attività di pianificazione, di
programmazione e di attuazione. -
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi
destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con
interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari,
silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei
fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione,
casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle
inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del
territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa
degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri
fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine
lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle
preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque
marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei
cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado
e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale
utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero,
della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani,
industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli
produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una
efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché
la polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la
conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere
precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di
criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di
parchi fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base
di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul
territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di
cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra
l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati
ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi
connessi. |
| Capo II - I soggetti centrali. |
Art. 4. Il presidente del Consiglio dei ministri ed il
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo. -
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici
ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento
delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei
piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione; b) gli atti relativi
alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del
suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei
soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si
tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle
obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente
legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri
per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un
Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione
civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed
adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al
Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di
cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti
pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si
avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.
4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i reparti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
Art. 5. Competenze del Ministero dei lavori pubblici e
del Ministero dell'ambiente. -
1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la
responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le
rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini
dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento
del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e
la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento
del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio
sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione
dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione
previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge.
La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la
relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici
nazionali;
d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di
Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere
pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia
idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con
gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale,
all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela
dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza
ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h). |
Art. 6. Comitato nazionale per la difesa del suolo:
istituzione e compiti. -
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la
difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel
settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici,
in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e
dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e
ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità;
della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze;
del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei
Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti:
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);
Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie
alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani
(UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo
dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della
difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore
del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente.
4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime
modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori
pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei
componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le
proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con
successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il
Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di
sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della
segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio
delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle
attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal
Ministro dei lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al
predetto articolo 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi
tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli
enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie
riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi
e ai criteri di cui all'articolo 4;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma
triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi
individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di
rilievo nazionale.
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Art. 7. Direzione generale della difesa del suolo. -
1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori
pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta
le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle
già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici
dall'articolo 5.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono
esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal
servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione
generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti,
degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il più efficace
supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo. |
Art. 8. Collaborazione interministeriale. -
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui
all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere,
l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite
dalla presente legge. |
Art. 9. I servizi tecnici nazionali. -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici
nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia
scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente
sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico;
sismico;
dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli
ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della
conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine
sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già
operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte
all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile
e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo
nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il
Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la
Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio
prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione
dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato
dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un
tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base
al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne
usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo
unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le
Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati,
le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della
rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale
di geofisica. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre
1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al
sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali].
6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno dei Ministri che
lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di
coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete
integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella
predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei
singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili
dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia,
dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica
militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento
dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei
soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli altri organismi
indicati al precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi
regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si
provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2,
in particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione,
anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali,
dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo
conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con
l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale
necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello
professionale delle mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli
settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai
servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete
nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di
enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di
impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di
convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate
all'interscambio culturale e scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe,
geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della
riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del
servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici
omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data
predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è
collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le
amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del
nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque
posseduti.
Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con
decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili
professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti
relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei
ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro
da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun
ruolo transitorio. |
| Capo III - Le regioni, gli enti locali e le autorità di
bacino di rilevo nazionale. |
Art. 10. Le regioni. -
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e
delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse
d'acqua e di terra e, tra l'altro:
a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di
rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano
gli atti di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di
progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini
idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo
interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti,
degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo
interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per
la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di
polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e
la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilevo regionale e di rilievo
interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi,
associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del
programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del
suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa
del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini
idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo
interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello
Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero
dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati
tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza
di un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il Servizio nazionale dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche alla
identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti
esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che superano 15 metri
di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi.
Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte
le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o
decantazione o lavaggio di residui industriali..
4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non
superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di
metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il
servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.
5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e
costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.
6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri
definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste,
con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.
8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle
regioni. |
Art. 11. Enti locali ed altri soggetti. -
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi
di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto
pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali
in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni
singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle
autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei
servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi. |
Art. 12. Autorità di bacino di rilievo nazionale. -
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che
opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi
come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal
Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli
dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri
predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed
ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle
regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal
segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli
indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà
eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di
bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando,
fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le
funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo
31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo
nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando in dodici mesi il termine
massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle
misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il
presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla
elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è
presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero
complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e da quelle regionali presenti
nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del
comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori
pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula
proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le
Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del
comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per
l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono
delegati dal comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle
risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni
e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora
abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;
g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato
tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore
disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata
quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei
lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni
interessate, è articolata negli uffici; a) segreteria; b) studi e documentazione; c)
piani e programmi.
10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di
Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere
pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le
determinazioni definitive.
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