|
Decreto Legge n° 227 del 13/06/1989:
Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare
Adriatico e per l'eliminazione degli effetti. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che gli effetti causati da crisi acute di fenomeni eutrofici delle acque
marine della costiera adriatica costituiscono motivo di notevole preoccupazione, anche per
le forti ripercussioni sulle attività socio-economiche, e che l'apposito Comitato per la
tutela del Mare Adriatico, costituito nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha approvato un piano di
interventi urgenti volti a fronteggiare l'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di affrontare le situazioni di emergenza
conseguenti ai predetti fenomeni acuti di eutrofizzazione, nonché di anticipare la
realizzazione di interventi strutturali attuabili immediatamente per la riduzione del
contenuto di fosforo nelle acque di scarico urbane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno
1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali, dell'ambiente e della marina mercantile, di
concerto con i Ministri del turismo e dello spettacolo, del bilancio e della
programmazione economica e del tesoro;
Emana il seguente decreto: |
Art. 1. Piani regionali di intervento. -
1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le
regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che
individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico
riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da
evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonché la localizzazione degli impianti
di depurazione di cui all'articolo 2, sui quali è possibile intervenire per
l'abbattimento delle sostanze inquinanti.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani
presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della
lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al
comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. |
Art. 1 bis. Raccolta e smaltimento del materiale
organico e delle alghe. -
1. Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico,
è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4
miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è
ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'articolo 1.
2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri
interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa
prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale
organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai
comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità
previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi
sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.
3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese
effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e
destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'articolo 2.
4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare
Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989,
predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in
concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle
macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali,
di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti
interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di
lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.
5. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai
sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5
miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989. |
Art. 2. Adeguamento degli impianti di depurazione
costieri. -
1. Le regioni nei piani di cui all'articolo 1 propongono al Ministero dell'ambiente gli
interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati
entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla
linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno
l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 1,5 milligrammi per
litro di acqua reflua.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero
dell'ambiente, e autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non
meno lire 3,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.
Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste
dall'articolo 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di
depurazione per l'esecuzione degli interventi.
2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono
al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e
sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati. |
Art. 2 bis. Riduzione del carico di nutrienti sversati a
mare. -
1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare
Adriatico, indicati nell'articolo 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano e
trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'articolo 31 della suddetta
legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per
criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque
del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e
degli altri fattori inquinanti mediante:
a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto
dalla legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della
compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e
territorio;
c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:
1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;
2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e
fertilizzanti di sintesi in agricoltura.
2. Per gli interventi urgenti di cui al comma 1, da realizzare nei bacini di rilievo
interregionale e regionale delle regioni interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione del
Mare Adriatico compete alle regioni stesse approvare e trasmettere le proposte con le
procedure ed i criteri sopra definiti.
3. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sentiti i Comitati istituzionali di
bacino interessati ed il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, sono ripartiti per bacini gli
stanziamenti di cui al comma 4.
4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno
1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva,
per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento
«Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico.
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini
idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno».
5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono
utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e
il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, per il
finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad
oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle materie di cui al comma 1, nonché
entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di
risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989. |
Art. 3. Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione
del Mare Adriatico. -
1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla
situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico trasmessi dagli enti
locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sentito il Comitato per la
difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
16 maggio 1989.
2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi
necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire
2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad
interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno.
3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina
mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico. |
Art. 4. Copertura finanziaria. -
1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente
decreto, oltre quanto previsto dall'articolo 2-bis, si provvede, per l'anno 1989:
a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento
«Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico.
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini
idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno» e, quanto a lire 20 miliardi,
l'accantonamento «Interventi per la difesa del mare»;
b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità
esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per
l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero
dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile,
all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Art. 5. Entrata in vigore. -
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge. |
|
 |
 |
|
|
xt |
 |
|
| u |
 |
|
|