Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

Nel nostro paese, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentare dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, conosciuto come“Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”.

Cosa intendiamo per “sicurezza sul lavoro” : condizione necessaria per assicurare al lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di incidenti. Il luogo di lavoro deve essere quindi dotato degli strumenti necessari a garantire un certo grado di protezione contro la possibilità del verificarsi di tali incidenti.  Dal punto di vista giuridico per “sicurezza sul lavoro” si intendono le attività volte a garantire misure di prevenzione e protezione, adottate dal datore di lavoro e dai lavoratori stessi.

AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO

Guidance on risk assessment at work (Directive 89/391/EEC)

Buone prassi validate dalla Commissione Consultiva Permanente

Piano nazionale malattie professionali

Piano Prevenzione Edilizia

Il contributo dell’Inail al lavoro in sicurezza nei parchi eolici

28 settembre 2015:Autorizzazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro

3 febbraio 2015 Decreto interministeriale 18 novembre 2014, n. 201 Disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività Pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disponibile il testo con le sanzioni a margine di ciascun articolo )

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n. 108 )
note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche’ le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

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