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| Decreto del Presidente della Repubblica
n° 175 del 17/05/1988(Attuazione della direttiva CEE n. 82/501) |
Art. 1. Campo di applicazione. -
1. Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti
che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:
a) attività industriali:
1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I, che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare
rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello
stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del
medesimo;
2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II;
b) fabbricante:
1) chiunque sia responsabile di una attività industriale;
c) incidente rilevante:
1) un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad
uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per
l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;
d) sostanze pericolose:
1) per l'applicazione dell'articolo 6, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai
criteri stabiliti nell'allegato IV, nonché le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato
II, nelle quantità menzionate nella prima colonna;
2) per l'applicazione dell'articolo 4, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III
e dell'allegato II, nelle quantità menzionate nella seconda colonna. |
Art. 2. Attività escluse. -
1. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
a) le installazioni militari e quelle delle forze di polizia;
b) le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
c) le attività estrattive e altre attività minerarie;
d) gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali
radioattivi. |
Art. 3. Obblighi dei fabbricanti. -
1. Per le attività industriali definite dall'articolo 1 il fabbricante è tenuto a
prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela
della popolazione e dell'ambiente.
2. Il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell'autorità competente, di
avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle
appropriate misure di sicurezza e all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono
all'azienda per motivi di lavoro.
3. L'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, 6 e 9 non solleva il fabbricante
dalle responsabilità derivanti dai principi generali dell'ordinamento. |
Art. 4. Obbligo di notifica. -
1. Fermo il disposto dell'articolo 3, il fabbricante è tenuto a far pervenire una
notifica ai Ministri dell'ambiente e della sanità:
a) qualora eserciti un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una
o più sostanze pericolose riportata nell'allegato III, nelle quantità ivi indicate,
come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale
interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o, qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato
II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.
2. Il fabbricante è ugualmente tenuto a far pervenire la notifica qualora le quantità
delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente
raggiunte o superate in più stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, di
proprietà del medesimo fabbricante.
3. Copia della notifica deve essere inviata alla regione o provincia autonoma
territorialmente competente.
4. Della avvenuta notifica, a norma del comma 1, è data notizia al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera d), la regione prescrive ai fabbricanti di
stabilimenti distanti tra loro meno di 500 metri, l'obbligo di notifica ove la quantità
delle sostanze pericolose, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano complessivamente
raggiunte o superate. |
Art. 5. Contenuto della notifica. -
1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza
contenente i seguenti elementi:
a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e
nell'allegato III concernenti:
1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;
2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;
3) la quantità (ordine di grandezza);
4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante
il procedimento;
5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul
rischio potenziale dell'attività industriale in questione;
b) informazioni relative agli impianti concernenti:
1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le
condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla
situazione del luogo;
2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;
3) la descrizione generale dei processi tecnologici;
4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza,
delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un
incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;
5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici
necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per
far fronte a qualsiasi inconveniente;
6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:
1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i
mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente
rilevante;
2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire
l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;
3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione
dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed
all'autorità competente;
d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i
rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività
esercitata. |
Art. 6. Dichiarazione. -
1. Fermo il disposto dell'articolo 3 dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante
è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e
al prefetto una dichiarazione:
a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una
o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale
interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) o qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato
II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.
2. Nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le
modalità:
a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle
persone che lavorano in situ.
3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure assicurative e di garanzia per i
rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente abbia adottate in relazione all'attività
esercitata. |
Art. 7. Attività industriali esistenti. -
1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attività industriali, sia a quelle già
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora si apportino modifiche alle attività industriali esistenti, tali da farle
rientrare nel campo di applicazione del presente decreto, si procede come per le nuove
attività industriali.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali già in
esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica
di cui all'articolo 4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 entro
il 31 dicembre 1990.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti già
posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanità
del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformità degli articoli stessi.
5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla trasmissione della
documentazione già inviata alle autorità competenti ai sensi del presente decreto;
l'onere delle spese per le copie è a carico del fabbricante. |
Art. 8. Aggiornamento del rapporto. -
1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono
essere aggiornate su richiesta delle autorità competenti, sulla base delle nuove
conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale
aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni.
2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività
industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti. |
Art. 9. Nuove attività industriali. -
1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel
capo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a
norma degli articoli 4 e 5 o della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente
decreto.
2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all'articolo 216 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.
3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, può dare inizio alla attività
industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità
destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei
competenti albi professionali.
4. La perizia giurata deve attestare:
a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite
dal decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1.
5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 3,
le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto
interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni
fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve
adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni
medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.
6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il
termine di cui al comma 3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216
del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,
dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971,
n. 322, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio della
autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia
giurata. |
Art. 10. Accadimento di incidente rilevante. -
1. Quando un incidente abbia a verificarsi, il fabbricante è tenuto ad informare
immediatamente il prefetto e il sindaco, comunicando appena possibile;
a) le circostanze dell'incidente;
b) le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d);
c) le misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti
dell'incidente, a medio e a lungo termine, ad evitare che esso si riproduca.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione
civile, dell'ambiente e della sanità, nonché il presidente della regione
territorialmente competente.
3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie
al completamento dell'analisi dell'incidente, si accertano che siano presi i necessari
provvedimenti di emergenza, a medio e lungo termine, e possono formulare raccomandazioni.
4. In casi di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria. |
Art. 11. Informazione della popolazione. -
1. I dati e le informazioni relativi alle attività industriali raccolti dalle autorità
pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli
scopi per i quali sono stati richiesti.
2. A tutela del segreto industriale, chiunque incaricato di esaminare gli atti di notifica
o gli atti di dichiarazione, è tenuto a non divulgare le informazioni di cui venga a
conoscenza.
3. Fatto salvo il dovere di informare la popolazione, previsto dall'articolo 17, comma 2,
l'informazione, a cura dei sindaci, deve contenere almeno le seguenti notizie :
a) il tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
b) le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati
II, III, e IV;
c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative di cui all'articolo
19;
e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. |
| TITOLO II - Autorità competenti per il controllo dei
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. |
Art. 12. Funzioni d'indirizzo. -
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno indicate le
norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi
tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del
presente decreto, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere
all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate
misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro
che lavorano in situ.
2. In via di prima applicazione, i decreti di cui al comma 1 saranno emanati nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di
mancato accordo tra i Ministri concertanti, a richiesta motivata di uno o più di questi,
e, comunque, a seguito dell'inutile decorso del termine suddetto, all'emanazione dei
decreti provvederà il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate:
a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse
all'applicazione del presente decreto;
b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del
presente decreto, nonche' per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione
delle stesse;
c) indica le modalita' di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6;
d) individua le aree ad elevata concentrazione di attivita' industriali che possono
comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali puo' richiedersi la
notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonche' la predisposizione di piani di
emergenza esterni interessanti l'intera area;
e) indica eventualmente le quantita' di sostanze di cui all'allegato IV, nonche' le
modalita' di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti
dall'obbligo della dichiarazione. |
Art. 13. Ministri competenti. -
1. I Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono, d'intesa, a:
a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di cui all'articolo 15,
comma 1, lettera b), le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;
b) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle
Comunità europee che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una
attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;
c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali
nell'ambito di incidenti rilevanti;
d) predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui rapporti di
sicurezza e sulle relative conclusioni: informare tempestivamente la Commissione delle
Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e
comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato [V] VI [(v.
art. 3 del D.M. 20 maggio 1991.)];
e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli
allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali
sostanze.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea
per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico,
relative alla direttiva di cui al presente decreto. |
Art. 14. Organi tecnici. -
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal
presente decreto, sono organi tecnici:
i comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. [(vedi nota)]. |
Art. 15. Organi consultivi. -
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali previsti dal
presente decreto sono organi consuntivi e propositivi:
i comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. [(vedi nota)]. |
Art. 16. Compiti delle regioni. -
1. Le regioni:
a) partecipano all'attività degli organi consultivi indicati nell'articolo 15; [(vedi
nota)]
b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e i progetti di nuovi
impianti di cui all'articolo 9;
c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di
dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite
conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici
interessati;
d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni
di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o
concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;
e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di
dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni
circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione
collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici
interessati;
f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui
alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività
industriali a rischio di incidente rilevante;
g) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione
nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza
stabilite per la prevenzione degli incidenti;
h) disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite. |
Art. 17. Funzioni del prefetto. -
1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna
delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla
scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal comitato di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), il prefetto competente per territorio,
avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo comma, punto 1,
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve
predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato ai Ministri
dell'Interno per il coordinamento della protezione civile.
2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la
popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio
dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per
prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno
dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di
incidente.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell'ambiente e della
sanità ed alle regioni interessate. |
Art. 18. Istruttoria. -
1. L'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4, è svolta in sede
ministeriale con l'ausilio degli organi tecnici di cui all'articolo 14 e degli organi
consultivi di cui all'articolo 15.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, designa, con
l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva
o dirigenziale dei due Ministeri o degli organi ed enti di cui al comma 1, il responsabile
di ciascuna istruttoria e di ogni altro atto connesso, dandone immediata comunicazione al
fabbricante.
3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza,
eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9 comma 3, agli
organi tecnici di cui all'articolo 14, i quali devono esprimere la loro valutazione
richiedendo, se del caso, tramite il responsabile dell'istruttoria, informazioni
complementari al fabbricante.
4. Il responsabile dell'istruttoria acquisisce gli atti degli organi tecnici, attraverso
una conferenza di servizio, ovvero con altre modalità funzionali ed organizzative che di
volta in volta appaiono necessarie in relazione alla complessità delle indagini, e può
avvalersi anche del contributo dei competenti organi locali.
5. Il responsabile dell'istruttoria, trascorsi sessanta giorni dalla notifica o dalla data
di ricevimento delle informazioni complementari richieste, indice la conferenza di
servizio di cui al comma 4, invitando i rappresentanti degli organi tecnici di cui
all'articolo 14, e delle altre autorità interpellate, nonché i rappresentanti delle
regioni e dei comuni interessati; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una
relazione complessiva da trasmettere, entro i successivi quindici giorni, agli organi
consultivi di cui all'articolo 15, i quali, a loro volta, si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di ricevimento degli atti.
6. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, previe intese, forniscono il supporto
organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria. [(vedi nota)]. |
Art. 19. Provvedimenti adottati. -
1. Acquisiti gli atti istruttori ed i pareri degli organi consultivi, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, formula le conclusioni sul
rapporto di sicurezza, indicando, se del caso, le eventuali misure integrative o
modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi. Le
conclusioni devono essere motivate con riferimento alle norme generali di sicurezza
previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, e
comunque con riferimento a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto.
2. Le conclusioni sul rapporto di sicurezza sono trasmesse alle regioni, perché
provvedano alla vigilanza sullo svolgimento dell'attività industriale, nonché al
prefetto competente, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.
3. Avverso la determinazione di misure integrative e modificative di cui al comma 1, il
fabbricante può proporre ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione,
depositandolo presso il Ministero della sanità. Il ricorso è deciso con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.
Il ricorso sospende il termine entro il quale il fabbricante deve adeguarsi.
4. Le misure integrative e modificative, stabilite ai sensi del comma 1, costituiscono, se
necessario, variante della concessione edilizia rilasciata dal sindaco. [(vedi nota)]. |
Art. 20. Ispezioni. -
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le
ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono
essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale
tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro
dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere
tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico
rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per
evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale
incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al
quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al medesimo capitolo.
[(vedi nota)]. |
Art. 21. Sanzioni. -
1. Il fabbricante che omette di effettuare la notifica di cui agli articoli 4 e 5, nel
termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è
punito con l'arresto fino ad 1 anno.
2. Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 6, nel
termine prescritto dall'articolo 7, comma 3, ovvero prima dell'inizio dell'attività, è
punito con l'arresto fino a 6 mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che non pone in essere
le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative
prescritte dall'autorità competente, è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni.
4. Il fabbricante che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 1, è
assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro
da due a cinque milioni di lire. La sanzione è irrogata dal prefetto.
5. Il fabbricante che non aggiorna la notifica in conformità dell'articolo 8, comma 2, è
punito con l'arresto fino a 6 mesi.
6. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che nell'impianto
industriale non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o indicate
dall'autorità competente, la regione diffida il fabbricante ad adottare le necessarie
misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di
giustificati, comprovati motivi. In caso di inadempimento è ordinata la sospensione
dell'attività da parte della regione competente per il tempo necessario all'adeguamento
degli impianti alle prescrizioni previste dall'articolo 19, comma 1, e comunque per un
periodo non superiore a 6 mesi. Ove il fabbricante, anche dopo il periodo di sospensione,
continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate dai Ministeri dell'ambiente e della
sanità è ordinata, da parte della stessa regione, la chiusura dell'impianto o, ove
possibile, del singolo reparto. |
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